Appeal Dismissed Due to Joint Withdrawal of Provisional Inventory
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn an appeal concerning an execution proceeding where the lower court had ordered the provisional inventory of a debtor's assets following a creditor's request, the appellate court struck the appeal from the roll because the parties jointly requested the withdrawal of the provisional inventory, rendering the appeal moot; consequently, the court imposed a reduced judicial fee on the appellant while denying the allocation of indemnities to either party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 183 cpv.1 LEF, Art. 25 LEF, art. 48 OTLEF, art. 61 cpv.1 OTLEF, art. 62 cpv.1 OTLEF; Appeal Dismissed Due to Joint Withdrawal of Provisional Inventory: La tassa di giustizia della presente decisione di Fr. 50.–– è a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono indennità alle parti.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section that justifies the decision to strike the appeal as moot (though this article concerns the execution procedure, it is cited just before the dispositive and relates to the context of the matter being settled).
Cited in the reasoning section that justifies the decision regarding the imposition of court fees.
Cited in the reasoning section that justifies the decision to waive the award of indemnities to the parties.
Cited in the reasoning section that justifies the decision to waive the award of indemnities to the parties.
Testo completo
Incarto n. 14.99.00035 · Lugano 22 luglio 1999 /MR/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Zali e Giani quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo nella causa a procedura sommaria di cui inc.n. __________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, a dipendenza delle istanze di erezione di inventario provvisorio 17 marzo 1999 di
__________ nei confronti di
__________
nelle esecuzioni in via cambiaria n.__________ e __________ promosse da __________ .
Istanze parzialmente accolte dal Pretore che con decisione 31 marzo 1999 ha ordinato all’UE di Lugano di procedere all’allestimento dell’inventario preventivo ex art.183 cpv.1 LEF di tutti i beni della __________
Decisione dedotta in appello da __________ Proj__________ct __________ __________ con atto di appello 6 aprile 1999 chiedente sia giudicato:
“1. L’appello è accolto.
Conseguentemente la sentenza 31 marzo 1999 resa dal Pretore di Lugano, Sezione 5, è annullata e in riforma è giudicato come segue:
*1. L’istanza è respinta.*
*2. Protestate spese e ripetibili.*
2. Protestate spese e ripetibili della seconda sede.”
Richiamata l’ordinanza presidenziale 9 aprile 1999 con la quale in parziale accoglimento della domanda di concessione dell’effetto sospensivo, è stata ordinata l’esecuzione del decreto d’inventario 31 marzo 1999, tuttavia con deposito presso l’UE di Lugano dell’esemplare – sigillato – del verbale d’inventario per la creditrice;
Preso atto dello scritto 12 luglio 1999 con cui l’appellante comunica che “le parti hanno congiuntamente chiesto il ritiro dell’inventario preventivo contro cui __________ si era appellata” e postula “lo stralcio della procedura ricorsuale senza l’assegnazione di spese e ripetibili”;
Preso pure atto dello scritto 9 luglio 1999 dell’UE di Lugano, indirizzato all’avv. __________ con copia all’avv. __________ e allegato allo scritto 12 luglio 1999 sopra citato, con cui l’Ufficio conferma “la comunicazione del 22.6.99 dell’avv. __________ ” e prende atto “del ritiro della domanda di inventario preventivo”;
Richiamati l’art.
25 LEF e gli art. 48, 61 cpv.1 e 62 cpv.1 OTLEF;
Ritenuto che l’esito della procedura giustifica il prelievo di una tassa di giustizia ridotta e la rinuncia all’attribuzione di indennità alle parti;
pronuncia: I. L’appello
6 aprile 1999 di ___________ è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
II. La tassa di giustizia della presente decisione di Fr. 50.–– è a carico dell’appellante, mentre non si attribuiscono indennità alle parti.
III. Intimazione a:
____________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria