Creditor Bankruptcy Annulled Upon Proof of Prior Debt Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought bankruptcy against a debtor, which the lower court granted, but the debtor appealed, presenting evidence for the first time that the debt, including interest and costs, had been fully settled with the creditor before the bankruptcy declaration. The appellate court reasoned that under relevant law, a bankruptcy application must be rejected if the debtor proves extinguishment of the debt with documentation, and since the new evidence—a confirmation letter from the creditor—established payment prior to the judgment, the bankruptcy declaration must be annulled, though the appellant was made liable for court costs in both instances because they failed to appear before the first judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF; Creditor Bankruptcy Annulled Upon Proof of Prior Debt Settlement: The appellate court reasoned that under relevant law, a bankruptcy application must be rejected if the debtor proves extinguishment of the debt with documentation, and since the new evidence—a confirmation letter from the creditor—established payment prior to the judgment, the bankruptcy declaration must be annulled, though the appellant was made liable for court costs in both instances because they failed to appear before the first judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed as the legal basis for annulling the bankruptcy decision due to a new fact (debt payment) established on appeal.
Cited for deciding the costs of the first instance based on the appellant's non-appearance.
Cited in the reasoning regarding the non-assignment of indemnities in the appeal judgment.
Testo completo
Incarto n. 14.99.00022 · Lugano 30 aprile 1999 /B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla procedura fallimentare dipendente dall’istanza 21 gennaio 1999 presentata da
__________ contro
__________ (patr. dall’avv. __________)
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 3 marzo 1999 ha così pronunciato:
“1.*È pronunciato il fallimento della __________,a far tempo da mercoledì 3 marzo 1999, alle ore 14.00.*
2./3./4. omissis”*
Sentenza tempestivamente dedotta in appello l’11 marzo 1999 dalla __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 12/15 marzo 1999 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 21 gennaio 1999 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per l’importo di fr. 11’560.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 24 febbraio 1999 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una lettera 1. marzo 1999 della creditrice, in cui quest’ultima conferma che sono stati pagati tutti i premi di cui all’esecuzione in oggetto, per un totale di fr. 12’760.--, comprese le spese di esecuzione (doc. C).
D. La creditrice non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L’appellante ha sostenuto per la prima volta in sede d’appello di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo la citata dichiarazione della creditrice, che ha confermato il saldo dell’esecuzione in esame. Di conseguenza il fallimento va annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
3. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
11 marzo 1999 della __________, è accolto.
1. La dichiarazione di fallimento 3 marzo 1999 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti della __________, è annullata.*
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________ 3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________*
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente: La segretaria: