Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.1999.00014 • TRAC TI 14.1999.00014 Generato dall'IA

Recognition of Foreign Bankruptcy Decree Based on Territorial Jurisdiction

Numero d'incarto 14.1999.00014
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellate court granted the request to recognize a foreign bankruptcy decree issued by a civil court, as the applicant successfully demonstrated that assets belonging to the bankrupt estate were located in the canton, which establishes territorial jurisdiction under the relevant private international law. The court reasoned that all statutory requirements for recognition under the applicable law were met, including that the foreign judgment was issued in the debtor's domicile, a duly authenticated copy was provided, the judgment was final in its originating state, no grounds for refusal based on Swiss public policy existed, and reciprocity was in place with the originating state, leading to the commencement of a secondary bankruptcy proceeding in Switzerland limited to the local assets.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 29 cpv. 1 LDIP, Art. 167 LDIP, Art. 167 cpv.1 prima, Art. 167 cpv.2 LDIP, Art. 166 LDIP, Art. 513 cpv.1 CPC; Recognition of Foreign Bankruptcy Decree Based on Territorial Jurisdiction: The court reasoned that all statutory requirements for recognition under the applicable law were met, including that the foreign judgment was issued in the debtor's domicile, a duly authenticated copy was provided, the judgment was final in its originating state, no grounds for refusal based on Swiss public policy existed, and reciprocity was in place with the originating state, leading to the commencement of a secondary bankruptcy proceeding in Switzerland limited to the local assets.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto estero competenza territoriale massa fallimentare riconoscimento di uno Stato sentenza civile riconoscimento della decisione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 29 cpv. 1 LDIP
che l’istanza di riconoscimento del fallimento estero deve essere proposta all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera (art. 29 cpv. 1 LDIP), ritenuto che vi siano beni della massa
Art. 167 LDIP
Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al. 1996, N. 5 ad art. 167 LDIP; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 55, pag. 420, N. 16;P. Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, N. 14 ad art. 167 LDIP);
Art. 167 cpv.1 prima
che per l’art. 167 cpv.1 prima proposizione LDIP l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento deve essere proposta al tribunale competente del luogo di situazione dei beni in Svizzera, atteso che se i beni si trovano in più luoghi è competente il tribunale adito per primo (art.
Art. 167 cpv.2 LDIP
Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al. 1996, N. 5 ad art. 167 LDIP; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 55, pag. 420, N. 16;P. Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, N. 14 ad art. 167 LDIP);
Art. 166 LDIP
29s.; Volken, op.cit., N.32 ad art. 166 LDIP);
Art. 513 cpv.1 CPC
166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello (art. 513 cpv.1 CPC) e l’istanza per il riconoscimento del decreto di fallimento estero è proposta e trattata nelle forme della procedura contenziosa di Camera di consiglio (art.
Art. 513 cpv.2 CPC
513 cpv.1 CPC) e l’istanza per il riconoscimento del decreto di fallimento estero è proposta e trattata nelle forme della procedura contenziosa di Camera di consiglio (art. 513 cpv.2 CPC che rinvia agli art.
Art. 166 cpv.1 lett. a – c LDIP
che le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 166 ss. LDIP

This is the main set of provisions used for the recognition of the foreign bankruptcy decree, as cited in the preamble to the decree section.

art. 29 LDIP

Cited as the procedural basis for determining the competent authority for the recognition request.

art. 162 ss. LEF

Cited in the preamble to the decree section, likely related to the subsequent handling of the bankruptcy estate in Switzerland.

art. 361 ss. CPC

Cited in the preamble, indicating the procedural rules (contested chamber procedure) governing the application.

art. 513 CPC

Cited in the preamble to establish the competence of the Execution and Bankruptcy Chamber of the Court of Appeal.

art. 169 LDIP

Cited in the preamble, relevant for the required publication of the recognition decision, although not explicitly detailed in the dispositive orders.

art. 170 LDIP

Cited in the preamble, determining the legal consequences of recognition regarding Swiss assets.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.1999.00014 · Lugano 26 ottobre 1999/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sull’istanza di riconoscimento dei decreti stranieri di fallimento presentata il 17 febbraio 1999 da

__________ nei confronti della fallita

__________

chiedente: *“1. L’istanza è accolta.*

*1.1. Di conseguenza è riconosciuta la sentenza 18/23.3.1998 del Tribunale civile di __________ che decreta il fallimento della __________ di __________*

*1.2. Di conseguenza è dato inizio alla procedura prevista dagli artt. 166 e segg. LDIP.*

*2. Protestate spese e ripetibili.”*

citate le parti per l’istruttoria di causa alle udienze 16 aprile 1999 e 30 giugno 1999 esaminati atti e documenti;

considerando in fatto e in diritto:

che con sentenza 18 marzo 1998 il Tribunale civile di __________ ha dichiarato il fallimento della __________, in atto __________, con sede in __________, nominando giudice delegato il __________ e curatore la __________ (doc. A);

che avendo l’amministratore della società in particolare indicato la __________ come una delle banche con conto attivo, il curatore fallimentare ha chiesto il

12 giugno 1998 al giudice delegato la nomina di un legale “affinché attivi tutte le necessarie procedure legali per ottenere la delibazione della sentenza di fallimento italiana in Svizzera” (doc. B) ;

che il 16 giugno 1998 è stato designato l’avv__________ di __________ (doc. B) e il

6 novembre 1998 l’avv. __________ di __________ (doc. C);

che l’istanza di riconoscimento del fallimento estero deve essere proposta all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera (art. 29 cpv. 1 LDIP), ritenuto che vi siano beni della massa

fallimentare, ciò che spetta all’istante rendere almeno verosimile (cfr. S. Berti, in Kommentar zum Schweizerischen

Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al. 1996, N. 5 ad art. 167 LDIP; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 55, pag. 420, N. 16;P. Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, N. 14 ad art. 167 LDIP);

che le condizioni e gli effetti del riconoscimento in Svizzera di un decreto straniero di fallimento sono regolati dagli art. 166 e segg. LDIP, fatti salvi eventuali trattati internazionali (art.1 cpv.1 lett. d e cpv.2 LDIP);

che tra la Svizzera e l’Italia non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento dei rispettivi decreti fallimentari;

che per l’art. 167 cpv.1 prima proposizione LDIP l’istanza di riconoscimento del decreto straniero di fallimento deve essere proposta al tribunale competente del luogo di situazione dei beni in Svizzera, atteso che se i beni si trovano in più luoghi è competente il tribunale adito per primo (art. 167 cpv.2 LDIP), prescindendo da considerazioni fondate sul valore patrimoniale dei beni di compendio della massa fallimentare siti in Svizzera;

che l’istanza di riconoscimento deve essere proposta all’autorità competente del Cantone in cui è fatta valere la decisione straniera (art.29 cpv.1 LDIP), ritenuto che vi siano beni della massa fallimentare, ciò che spetta all’istante rendere almeno verosimile (cfr. Stephen Berti, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea/ Francoforte s.M. 1996, N.5 ad art. 167 LDIP; Paul Volken, IPRG Kommentar, Zurigo 1993, N.14 ad art. 167 LDIP);

che nel Cantone Ticino per riconoscere le decisioni straniere previste dall’art.

166 LDIP è competente la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello (art. 513 cpv.1 CPC) e l’istanza per il riconoscimento del decreto di fallimento estero è proposta e trattata nelle forme della procedura contenziosa di Camera di consiglio (art. 513 cpv.2 CPC che rinvia agli art. 361 ss. CPC);

che l’istante afferma esservi beni “che la massa intende recuperare” presso la __________ (cfr. istanza, pag. 2);

che dalla documentazione prodotta risulta verosimile esservi tra gli attivi a compendio della massa fallimentare beni siti in Svizzera, segnatamente nel Cantone Ticino, e meglio sui conti intestati a “__________“ presso la __________ in __________ (cfr. estratti bancari doc. D), atteso che __________ è stata trasformata in __________ con delibera assembleare 27 settembre 1996 e conseguente modifica statutaria (cfr. doc.G);

che pertanto è data la competenza di luogo e di materia di questa Camera per riconoscere il decreto fallimentare straniero;

che per i combinati art. 166 cpv.1 lett. a – c LDIP e 29 LDIP il riconoscimento in Svizzera di un fallimento straniero presuppone che il fallimento sia stato pronunciato nello Stato di domicilio del fallito, che all’istanza di riconoscimento sia allegato un esemplare completo e autenticato del decreto fallimentare straniero, che detto giudizio risulti esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato, che non sussistano motivi di rifiuto ex art. 27 LDIP e da ultimo che lo Stato in cui è stato pronunciato il fallimento conceda la reciprocità (cfr. Volken, op.cit., N.2 ad art. 168 LDIP);

che il fallimento è stato pronunciato dal Tribunale civile di __________, luogo della sede della __________;

che è stata prodotta copia completa e conforme all’originale del decreto fallimentare 18 marzo 1998 del Tribunale civile di __________;

che siffatto giudizio – notificato all'amministratore pro tempore __________ (cfr. anche relazione di notifica istanza di riconoscimento 30 luglio 1999, ricevuta il 19 ottobre 1999 da questa Camera) – non risulta essere stato impugnato e va pertanto considerato definitivo;

che non risultano violazioni dell’ordine pubblico formale svizzero (art. 27 cpv. 2 lett.a, b e c LDIP, applicabile per il rinvio dell’art. 166 cpv. 1 lett.b LDIP) ;

che l’Italia riconosce in linea di principio il fallimento svizzero (cfr. Daniel Staehelin, Die Anerkennung ausländischer Konkurse und Nachlassverträge in der Schweiz [Art. 166 ff. IPRG], Basilea 1989, p. 29s.; Volken, op.cit., N.32 ad art. 166 LDIP);

che essendone dati tutti i presupposti, il decreto fallimentare 18 marzo 1998 del Tribunale civile di __________ può essere riconosciuto in Svizzera, con le conseguenze giuridiche del fallimento previste dal diritto svizzero sui beni della fallita situati in Svizzera (art. 170 LDIP);

che per l’art. 169 LDIP la decisione di riconoscimento del decreto straniero di fallimento va pubblicata _________ ed è comunicata all’Ufficio dei fallimenti, all’Ufficio del registro fondiario e all’Ufficio del registro di commercio del Distretto di Lugano;

che del seguito della procedura si occuperà l’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano, in conformità degli art. 170–174 LDIP;

che le spese relative a questa procedura sono a carico della massa fallimentare istante che li dovrà anticipare (cfr. H.U. Walder, Die international konkursrechtliche Bestimmungen des neuen IPR–Gesetzes, in: Festschrift 100 Jahre SchKG, Zurigo 1989, pag. 332);

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 29 e166 ss. LDIP, 162 ss. LEF, 361 ss. e 513 CPC nonché i disposti citati

decreta: 1. L’ istanza di riconoscimento di decreto straniero di fallimento formulata il17 febbraio 1999 dall’ Amministrazione fallimentare __________, __________ (__________), è accolta.

1.1. Di conseguenza il fallimento di __________., __________ (__________), decretato il 18 marzo 1998 dal Tribunale civile di __________ è riconosciuto in Svizzera.

1.1.1.

Gli atti sono trasmessi all’Ufficio fallimenti di Lugano perché proceda alla liquidazione fallimentare in via sommaria limitatamente ai beni della fallita situati in Svizzera.

1.1.2. Le ulteriori tasse e spese connesse con la liquidazione in via sommaria del fallimento secondario sono a carico, e da anticipare, della Massa fallimentare, nella misura richiesta dall’Ufficio fallimenti di Lugano.

2. E’ ordinata la pubblicazione dei dispositivi n. __________

3. La tassa di giustizia di Fr. 600.– per la presente decisione e le spese _________ sono a carico della Massa fallimentare.

4. Intimazione a:

__________

Comunicazione a:

__________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria