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14.1998.97 • TRAC TI 14.1998.97 Generato dall'IA

Spousal Tax Liability and Enforcement of Payment Order

Numero d'incarto 14.1998.97
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An enforcement proceeding was initiated to definitively reject a debtor's opposition to a payment order related to 1992 municipal taxes, where the lower court had accepted the claim based on the joint and several liability of spouses for family taxes. The appellate court overturned the lower court's decision, reasoning that while spouses are generally jointly liable for taxes, this liability ceases upon written request to the tax authority for an apportionment of shares between the spouses; since the tax authority had not yet apportioned the specific 1992 tax amount owed by the appellant despite a prior request, the tax assessment did not constitute an enforceable title under the relevant execution law against the appellant individually, thus precluding the definitive rejection of the opposition.

Regesto Legislator

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Art. 80 LEF, Art. 385 CPC, art. 81 cpv. 1 LEF, 10 cpv. 3 v LT, art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF; Spousal Tax Liability and Enforcement of Payment Order: The appellate court overturned the lower court's decision, reasoning that while spouses are generally jointly liable for taxes, this liability ceases upon written request to the tax authority for an apportionment of shares between the spouses; since the tax authority had not yet apportioned the specific 1992 tax amount owed by the appellant despite a prior request, the tax assessment did not constitute an enforceable title under the relevant execution law against the appellant individually, thus precluding the definitive rejection of the opposition.

Parole chiave

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responsabilità fiscale solidale dei coniugi esecuzione fiscale ordine di pagamento titolo esecutivo tassazioni fiscali utile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 80 LEF

Cited as part of the grounds considered (along with Art. 81) for the final judgment regarding the execution title requirement.

art. 81 cpv. 1 LEF

Cited as part of the grounds considered (along with Art. 80) for the final judgment regarding the execution title requirement.

10 cpv. 3 v LT

Cited as part of the grounds considered for ruling on the appeal concerning joint spousal tax liability.

art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning to determine the allocation of court fees and indemnities based on the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.98.00097 · Lugano 26 luglio 1999/FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)

segretaria: · Baur Martinelli

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 luglio 1998 da

__________

rappr. dalla __________

contro

__________

patr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 8/16 giugno 1998 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 3 settembre 1998 ha così deciso:

*“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.*

2 La tassa di giustizia in fr. 180.-- da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere sa controparte fr. 300.-- a titolo di indennità .”*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 9 settembre 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ del 8/16 giugno 1998 dell'UE di Lugano il Comune di __________o ha escusso __________ per l'incasso di fr. 12’898 oltre interessi al 6,5 % dal 27 maggio 1998, indicando quale titolo di credito " Imposta comunale 1992 ". L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.

B. Il procedente fonda la sua pretesa sul conteggio relativo alle imposte comunali per l’anno 1992 (doc. B e E) ed al calcolo degli interessi di ritardo (doc. C).

C. All'udienza di contraddittorio la parte convenuta si è opposta all’istanza sostenendo di aver richiesto in data 15 luglio 1996 il riparto degli importi fiscali dovuti da ogni singolo coniuge, in quanto era la moglie che effettuava operazioni immobiliari conseguendo la maggior parte del reddito e non l’escusso. La parte istante non è comparsa.

D. Con sentenza 3 settembre 1998 il Pretore di Lugano ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF. Il Pretore ha respinto l’eccezione sollevata dal convenuto ritenendo che i coniugi rispondono solidalmente per l’imposta complessiva della famiglia.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato in data 9 settembre 1998 __________ postulando la reiezione dell’istanza sostenendo che alla solidarietà tra i coniugi sarebbe prevista un’eccezione secondo la quale ciascun coniuge risponde della sua quota quando uno di essi è insolvibile oppure se ne fa richiesta scritta all’autorità fiscale. Il rigetto sarebbe quindi dovuto avvenire soltanto sulla quota parte a carico dell’escusso. Nel caso concreto mancando i presupposti per il rigetto parziale l’opposizione andava mantenuta integralmente.

F. La parte appellata non ha formulato osservazioni.

Considerato

in diritto

1. Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.

2. Il giudice del rigetto definitivo dell'opposizione deve limitarsi a esaminare se il credito dedotto in esecuzione sia fondato su un titolo esecutivo ex art. 80 LEF, non rientrando nel suo limitato potere cognitivo l'esame della sussistenza materiale del credito (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 385 CPC).

3. Nel caso di specie il Comune di __________ fonda la sua pretesa nei confronti di __________ sul conteggio relativo all’imposta comunale per l’anno 1992 effettuato sulla base della notifica di tassazione 9 giugno 1997, nonché sui relativi conteggi degli interessi di ritardo (cfr. doc. B, C e E). Per l’art.

10 cpv. 3 v LT, applicabile alla fattispecie in esame essendo il biennio fiscale 1991/92 precedente all’entrata in vigore della nuova Legge tributaria, avvenuta il 1° gennaio 1995, i coniugi non legalmente ed effettivamente separati rispondono solidalmente per l’imposta complessiva dovuta dalla famiglia. Tuttavia la responsabilità solidale tra i coniugi decade su richiesta scritta di uno di essi all’autorità di tassazione entro 30 giorni dall’intimazione della tassazione (art.10 cpv. 3 let. a v LT). Orbene, dalla documentazione agli atti risulta che il 15 luglio 1996 i coniugi __________ hanno richiesto all’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Campagna il riparto delle singole quote d’imposta tra moglie e marito per gli anni 1989/90 e 1991/92. L’autorità fiscale ha provveduto in data 27 marzo 1998 al riparto delle singole quote d’imposta relative agli anni 1987/88 e 1989/90, mentre il riparto per gli anni 1991/92 non è ancora stato eseguito, malgrado i ripetuti solleciti da parte del legale dell’escusso. Ne consegue che al momento dell’emanazione del giudizio pretorile non era ancora possibile determinare l’ammontare dell’imposta comunale 1991/92 dovuta da __________ nei confronti del Comune di __________ e pertanto la documentazione prodotta, segnatamente il conteggio relativo all’imposta comunale per l’anno 1992, non costituisce titolo esecutivo ex art. 80 LEF nei confronti di __________.

4. L’appello

9 settembre 1998 di __________, va di conseguenza accolto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80 e 81 cpv. 1 LEF,

10 cpv. 3 v LT

pronuncia

1. L’appello

9 settembre 1998 __________, è accolto. Di conseguenza i punti 1. e 2. della sentenza 3 settembre 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, sono così riformati:

*“1. L’istanza è respinta.*

2. La tassa di giustizia in fr. 180.-- già anticipata dalla parte istante, è posta a carico del Comune di __________o con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità .”*

2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico del Comune di __________, che rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente la segretaria