Municipality v. Taxpayer (Executive Title for Joint Tax Liability)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA municipality sought definitive rejection of an individual's opposition to a debt enforcement order related to municipal taxes for 1991 and 1992, relying on the tax assessment documents as an executive title under Art. 80 LEF, asserting that spouses are jointly and severally liable for family taxes unless a written request for apportionment has been made. The appellate court overturned the lower court's decision, ruling that because the tax authority had not yet apportioned the specific tax quotas between the spouses following their formal request in 1996, the provided documentation for the 1991/1992 liability did not constitute a definite executive title against the appellant individually, as required by law to reject the opposition definitively.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80 LEF, Art. 385 CPC, art. 80 e 81 cpv. 1 LEF, 10 cpv. 3 v LT, art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF; Municipality v. Taxpayer (Executive Title for Joint Tax Liability): 80 LEF, asserting that spouses are jointly and severally liable for family taxes unless a written request for apportionment has been made. The appellate court overturned the lower court's decision, ruling that because the tax authority had not yet apportioned the specific tax quotas between the spouses following their formal request in 1996, the provided documentation for the 1991/1992 liability did not constitute a definite executive title against the appellant individually, as required by law to reject the opposition definitively.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles govern the basis for definitive rejection of objection (Art. 80) and were cited in the ruling that granted the appeal and rejected the initial request (reforming the lower court's decision).
This provision regarding the joint and several liability of spouses for taxes was central to the finding that the claim lacked an enforceable title, leading to the acceptance of the appeal and the rejection of the initial request.
These provisions governed the allocation of court costs and indemnities in the decision to uphold the appeal and reform the lower court's orders concerning costs.
Testo completo
Incarto n. 14.98.00095 · Lugano 23 luglio 1999 /FP/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Zali e Chiesa, quest’ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 giugno 1998 da
__________ (rappr. da__________ __________) contro
__________ (rappr. dall’avv. __________)
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 25 /26 maggio 1998 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano con sentenza 3 settembre 1998 ha così deciso:
*“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.*
2. La tassa di giustizia in fr. 180.–– da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere sa controparte fr. 300.–– a titolo di indennità .”*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 9 settembre 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con PE n. __________ del 25/26 maggio 1998 dell'UE di Lugano il Comune di __________a ha escusso __________ per l'incasso di fr. 14’051.40 oltre interessi al 6,5 % dal 1° maggio 1998, indicando quale titolo di credito " Imposte comunali 1991 e 1992 ". L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa sui conteggi relativi al conguaglio delle imposte comunali per gli anni 1991 e 1992 (doc. B e C) ed al calcolo degli interessi di ritardo (doc. D e E).
C. All'udienza di contraddittorio la parte convenuta si è opposta all’istanza sostenendo di aver richiesto in data 15 luglio 1996 il riparto degli importi fiscali dovuti da ogni singolo coniuge, in quanto era la moglie che effettuava operazioni immobiliari conseguendo la maggior parte del reddito e non l’escusso.
D. Con sentenza 3 settembre 1998 il Pretore di Lugano ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF. Il Pretore ha respinto l’eccezione sollevata dal convenuto ritenendo che i coniugi rispondono solidalmente per l’imposta complessiva della famiglia.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato in data 9 settembre 1998 __________ postulando la reiezione dell’istanza sostenendo che alla solidarietà tra i coniugi sarebbe prevista un’eccezione secondo la quale ciascun coniuge risponde della sua quota quando uno di essi è insolvibile oppure se ne fa richiesta scritta all’autorità fiscale. Il rigetto sarebbe quindi dovuto avvenire soltanto sulla quota parte a carico dell’escusso. Nel caso concreto mancando i presupposti per il rigetto parziale l’opposizione andava mantenuta integralmente.
D. La parte appellata non ha formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Ex art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
2. Il giudice del rigetto definitivo dell'opposizione deve limitarsi a esaminare se il credito dedotto in esecuzione sia fondato su un titolo esecutivo ex art. 80 LEF, non rientrando nel suo limitato potere cognitivo l'esame della sussistenza materiale del credito (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 385 CPC).
3. Nel caso di specie il Comune di __________ fonda la sua pretesa nei confronti di __________ sui conteggi relativi al conguaglio d’imposta comunale per gli anni 1991 e 1992 effettuato sulla base della notifica di tassazione 9 giugno 1997, nonché sui relativi conteggi degli interessi di ritardo (cfr. doc. B, C, D, E, e F) Per l’art. 10 cpv. 3 v LT, applicabile alla fattispecie in esame essendo il biennio fiscale 1991/92 precedente all’entrata in vigore della nuova Legge tributaria, avvenuta il 1° gennaio 1995, i coniugi non legalmente ed effettivamente separati rispondono solidalmente per l’imposta complessiva dovuta dalla famiglia. Tuttavia la responsabilità solidale tra i coniugi decade su richiesta scritta di uno di essi all’autorità di tassazione entro 30 giorni dall’intimazione della tassazione (art.10 cpv. 3 let. a v LT). Orbene, dalla documentazione agli atti risulta che il 15 luglio 1996 i coniugi __________ hanno richiesto all’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano –Campagna il riparto delle singole quote d’imposta tra moglie e marito per gli anni 1989/90 e 1991/92. L’autorità fiscale ha provveduto in data 27 marzo 1998 al riparto delle singole quote d’imposta relative agli anni 1987/88 e 1989/90, mentre il riparto per gli anni 1991/92 non è ancora stato eseguito, malgrado i ripetuti solleciti da parte del legale dell’escusso. Ne consegue che al momento dell’emanazione del giudizio pretorile non era ancora possibile determinare l’ammontare dell’imposta comunale 1991/92 dovuta da __________ nei confronti del Comune di __________ e pertanto, la documentazione prodotta, segnatamente, i conteggi relativi al conguaglio d’imposta comunale per gli anni 1991 e 1992, non costituisce titolo esecutivo ex art. 80 LEF nei confronti di __________.
4. L’appello
9 settembre 1998 di __________, va di conseguenza accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
80 e 81 cpv. 1 LEF, 10 cpv. 3 v LT
pronuncia: 1. L’appello
9 settembre 1998 di __________, è accolto. Di conseguenza i punti 1. e 2. della sentenza 3 settembre 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, sono così riformati:
*“1. L’istanza è respinta.*
2. La tassa di giustizia in fr. 180.–– già anticipata dalla parte istante, è posta a carico del Comune di __________a con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 300.–– a titolo di indennità .”*
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 270.––, già anticipata dall’appellante, è posta a carico del Comune di __________ che rifonderà a __________ fr. 300.–– a titolo di indennità.
3. Intimazione:
– __________.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria