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14.1998.82 • TRAC TI 14.1998.82 Generato dall'IA

Appeal Dismissed Due to Mootness Following Settlement

Numero d'incarto 14.1998.82
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A litigant appealed a lower court's decision which provisionally rejected their objection to an enforcement order; however, the appellate court dismissed the appeal because the parties subsequently reached an amicable settlement of the dispute, rendering the appeal moot, and ordered that the appellant bear the appeal court's fee while compensating the other party for their legal costs.

Regesto Legislator

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Appeal Dismissed Due to Mootness Following Settlement: La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________. Compensate le ripetibili.

Parole chiave

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fine del processo decisione d'esecuzione decisione incidentale impugnabile trasferimento privo d'oggetto abbandono definitivo del procedimento assistenza giudiziaria in materia civile Sentenza o decisione senza scheda
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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1.

This order dictates the striking of the appeal from the roll due to the amicable settlement of the dispute, as referred to in the considerations.

2.

This order dictates the allocation of court costs and the compensation of legal fees (ripetibili).

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Testo completo

Incarto n. 14.1998.00082 · Lugano 8 agosto 2000/B/fc/dp · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

Segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 giugno 1998 da

__________ patr. dall’avv. __________ contro

__________ patr. dallo Studio legale __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 14/18 maggio 1998 dell'UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano con sentenza 4 agosto 1998 ha così deciso:

*"1. L'istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo in esame è respinta in via provvisoria.*

2. *La tassa di giustizia in fr. 210.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 450.-- a titolo di indennità."*

Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l'escusso con atto

17 agosto 1998, chiedendo la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 7 settembre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

rilevato che con scritto 4 agosto 2000 il patrocinatore dell'escusso ha comunicato che le parti hanno risolto bonalmente la vertenza, chiedendo lo stralcio della procedura di appello, spese a carico di chi le anticipate, compensate le ripetibili;

ritenuto come il gravame sia così divenuto privo d'oggetto;

pronuncia:

1. L'appello

17 agosto 1998 __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall'appellante, resta a carico di __________. Compensate le ripetibili.

3. Intimazione a: - __________;

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria