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14.1998.72 • TRAC TI 14.1998.72 Generato dall'IA

Settlement Renders Appeal Moot; Appellant Bears Fee

Numero d'incarto 14.1998.72
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision that rejected their request for the provisional setting aside of an opposition to a debt enforcement proceeding, but the appellate court dismissed the appeal and struck it from the records because the involved parties had subsequently executed a settlement agreement where they mutually waived all claims and requested the termination of the proceeding, thus rendering the appeal moot. The court further ruled that the appellate justice fee, already advanced by the appellant, would remain charged to them.

Regesto Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF; Settlement Renders Appeal Moot; Appellant Bears Fee: The court further ruled that the appellate justice fee, already advanced by the appellant, would remain charged to them.

Parole chiave

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gestione del sinistro credito in esecuzione decisione d'esecuzione utile convenzione di risoluzione rigetto provvisorio dell'opposizione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

This provision governs the imposition of court costs, which are explicitly addressed in the final order (Order 2).

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Testo completo

Incarto n. 14.98.00072 · Lugano 4 dicembre 1998 /FC/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 4 maggio 1998 da

__________ (patr. da: avv. __________) contro

__________ (patr. dall’avv. __________)

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/22 aprile 1998 dell’UE di Lugano; sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 30 giugno 1998 ha così deciso:

*“1. L’istanza è respinta.*

*2. La tassa di giustizia in fr. 1’000.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 7’000.– a titolo di indennità.”*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 17 luglio 1998 ha chiesto l’accoglimento parziale dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 12 agosto 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

preso atto che con scritto 23 novembre 1998 l’avv. __________, quale rappresentante dell’avv. __________, tutore provvisorio di __________, ha prodotto copia di una transazione 26./27./30 ottobre 1998, con cui, per quanto qui di rilievo, l’avv. __________, quale rappresentante della __________ e __________ hanno concordato di rinunciare ad ogni reciproca pretesa e di chiedere lo stralcio della procedura in oggetto, spese a carico di chi le ha anticipate e compensate le ripetibili,

ritenuto come la procedura in esame sia così divenuta priva d’oggetto;

pronuncia: 1. L’appello

17 luglio 1998 __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.–, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________.

3. Intimazione:

– __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria