Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.1998.7 • TRAC TI 14.1998.7 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Success Based on Post-Declaration Proof of Debt Extinguishment; Costs Upheld for Non-Appearance.

Numero d'incarto 14.1998.7
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The lower court pronounced bankruptcy upon a debtor following a creditor's application, despite the debtor not appearing at the hearing. The debtor successfully appealed this decision by presenting evidence, specifically a letter from the creditor dated after the bankruptcy declaration, confirming that the debt had been fully paid prior to the declaration, which, under applicable law, mandates the rejection of the bankruptcy application if the debt is proven extinguished before the ruling. Consequently, the appellate court accepted the appeal, annulled the bankruptcy judgment, and upheld the associated legal and office costs against the appellant for both instances because they failed to appear before the first judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF, art. 174 LEF, art. 172 LEF, art. 171 LEF; Debtor's Appeal Success Based on Post-Declaration Proof of Debt Extinguishment; Costs Upheld for Non-Appearance: The debtor successfully appealed this decision by presenting evidence, specifically a letter from the creditor dated after the bankruptcy declaration, confirming that the debt had been fully paid prior to the declaration, which, under applicable law, mandates the rejection of the bankruptcy application if the debt is proven extinguished before the ruling. Consequently, the appellate court accepted the appeal, annulled the bankruptcy judgment, and upheld the associated legal and office costs against the appellant for both instances because they failed to appear before the first judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
udienza fallimentare credito in esecuzione riconoscimento di debito dichiarazione di insolvenza revoca del fallimento comminatoria di fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 174 LEF

The appeal was allowed and the bankruptcy decision annulled based on this provision, as the debt was proven to have been paid before the bankruptcy ruling.

art. 172 LEF

This article (cited in the reasoning for the substantive ground) is listed among the articles forming the basis for the final decision (I. is based on art. 174 LEF, which references art. 172 LEF).

art. 49 OTLEF

This article governs the allocation of judicial costs for the first instance decision (in the context of the reformulated order 2).

art. 62 cpv. 1 OTLEF

This article was cited in the context of the decision not to award indemnities (which is implicit in the final orders).

art. 171 LEF

This article is cited among those forming the basis for the final decision, although the operative part (I) directly cites art. 174 LEF.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.98.00007 · Lugano 29 aprile 1998/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretario: · Baur Martinelli

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 19 novembre 1997 presentata

__________ contro

__________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 20 gennaio 1998 ha così pronunciato:

“1.*È pronunciato il fallimento della __________,a far tempo da Martedì __________, alle ore 14.00.*

2./3./4. omissis”*

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 23 gennaio 1998 da __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 23 gennaio 1998 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 19 novembre 1997 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 978.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 10 dicembre 1997 l’escussa non è comparso.

C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una lettera 22 gennaio 1998 dalla creditrice in cui quest’ultima conferma il pagamento totale, avvenuto il 13 gennaio 1998, e ritira la domanda di fallimento (doc. B).

D. La creditrice non ha formulato osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.

3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

3. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171,

172 e 174 LEF

pronuncia: I. L’appello

23 gennaio 1998 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

*“1. La dichiarazione di fallimento 20 gennaio 1998 pronunciata dalla Pretore del Distretto d Lugano, Sezione 5, inc. FA.97.01108, nei confronti di __________, è annullata.*

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________.*

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________.”*

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il Presidente: La segretaria: