Creditor Bankruptcy Overturned Due to Timely Proof of Debt Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought bankruptcy against a debtor, which the lower court granted; however, the debtor appealed, presenting documentation for the first time showing the debt, including interest and costs, had been fully settled the same day the bankruptcy was declared. The appellate court reasoned that under the relevant law, a bankruptcy application must be rejected if the debtor proves extinguishing the debt with documents, and since the provided receipt constituted sufficient proof of payment prior to the bankruptcy ruling, the initial judgment was annulled.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF, Art. 174 LEF, art. 172 n. 3 LEF, art. 171 LEF; Creditor Bankruptcy Overturned Due to Timely Proof of Debt Settlement: The appellate court reasoned that under the relevant law, a bankruptcy application must be rejected if the debtor proves extinguishing the debt with documents, and since the provided receipt constituted sufficient proof of payment prior to the bankruptcy ruling, the initial judgment was annulled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning section as the basis for annulling the bankruptcy decision based on new evidence presented on appeal.
Cited as the substantive law providing the ground for rejecting a bankruptcy application if the debt is proven to be extinguished.
Cited in the final considerations as part of the legal basis for the decision.
Cited for the determination that the justice fees for the first instance should be charged to the appellant.
Cited in relation to the decision not to award indemnities.
Testo completo
Incarto n. 14.98.00068 · Lugano 13 agosto 1998 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa fallimentare dipendente dall’istanza 14 maggio 1998 presentata da
contro
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 giugno 1998 ha così pronunciato:
*“1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da lunedì 22 giugno 1998, alle ore 14.00.*
2./3./4. omissis”*
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 2 luglio 1998 dala __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 3/8 luglio 1998 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 14 maggio 1998 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 414.80 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 10 giugno 1998 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una ricevuta 22 giugno 1998 dalla creditrice in cui quest’ultima conferma l’avvenuto pagamento a saldo dell’importo dovuto oltre alle spese d’esecuzione e d’incasso (doc. 1).
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
3. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
2 luglio 1998 della __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
*“1. La dichiarazione di fallimento 22 giugno 1998 pronunciata dalla Pretore del Distretto d Lugano, Sezione 5, inc. __________, nei confronti della __________, è annullata.*
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.*
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________.”*
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il Presidente: La segretaria: