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14.1998.6 • TRAC TI 14.1998.6 Generato dall'IA

Appellate Court Annuls Bankruptcy Order Based on Pre-Existing Payment Deferral Evidence

Numero d'incarto 14.1998.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared a debtor bankrupt upon a creditor's petition, but the Appellate Court annulled the bankruptcy order because the debtor successfully presented new evidence on appeal—a creditor confirmation dated prior to the bankruptcy decision—proving that a payment deferral had been granted before the initial ruling, which mandates rejection of a bankruptcy petition under the relevant enforcement law.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF, Art. 172 e 174 LEF; Appellate Court Annuls Bankruptcy Order Based on Pre-Existing Payment Deferral Evidence: Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

Parole chiave

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domanda di fallimento dilazione di pagamento opposizione tardiva esecuzione della sentenza annullamento del contratto deposito del debito Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF

Used to annull the first instance judgment regarding the bankruptcy declaration based on the new evidence of payment deferral.

Art. 172 e 174 LEF

Cited as legal basis for the final judgment, specifically regarding the appeal decision.

Art. 49 OTLEF

Applied to determine that the first instance court costs should be borne by the appellant because they did not appear before the first judge.

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Testo completo

Incarto n. 14.98.00006 · Lugano 26 febbraio 1998 B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 17 luglio 1997 presentata da

__________ patr. dall'avv. __________ contro

__________ patr. dall'avv. __________

sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 9 gennaio 1998 ha così deciso:

*“1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo dal giorno 9 gennaio 1998 alle ore 11.00.*

2./3./4.*omissis”*

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 20 gennaio 1998 dalla __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 22/23 gennaio 1998 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 17 luglio 1997 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr.360’668.35 interessi e spese compresi.

B. All’udienza di contraddittorio del 6 agosto 1997 l’escussa non è comparsa.

C. L’appellante adduce di avere ottenuto dalla creditrice, prima dell’emanazione del decreto di fallimento, una dilazione di pagamento del debito in oggetto. Con scritto 20 febbraio 1998 il patrocinatore della creditrice ha confermata che la sua mandante ha concesso alla __________ una dilazione di pagamento, anteriormente alla declaratoria di fallimento.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.

3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello di aver ottenuto una dilazione di pagamento prima della declaratoria di fallimento. A conferma di questa dilazione risulta agli atti lo scritto 20 febbraio 1998 del patrocinatore della creditrice. Questo documento costituisce prova sufficiente della concessione di dilazione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art.

174 cpv. 1 LEF.

3. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante

.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171,

172 e 174 LEF

pronuncia: I. L’appello

20 gennaio 1998 della __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

*“1. La dichiarazione di fallimento 9 gennaio 1998 pronunciata dal Pretore di Locarno-Città, inc. EF.__________, nei confronti della __________, Minusio, è annullata.*

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.*

3. Le spese dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________.”*

II. La tassa di giustizia di Fr. 100.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il Presidente: La segretaria:

.