Appeal Dismissed Following Withdrawal of Action Under Debt Enforcement and Bankruptcy Act
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed challenging a lower court's decision regarding an action under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act, which is primarily aimed at determining the non-existence of a debt constituting enforcement, or secondarily seeking the registration of the execution's extinction. The appellate court noted that the initial request was substantively based on a different, summary procedure provision, and even under that standard, the necessary prerequisites were absent. However, the court ultimately struck the appeal from the roll because the appellant's counsel formally withdrew the appeal, rendering the matter moot, and waived the collection of court fees due to the case's specific circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 85a LEF, Art. 85 LEF, Art. 8a LEF; Appeal Dismissed Following Withdrawal of Action Under Debt Enforcement and Bankruptcy Act: The appellate court noted that the initial request was substantively based on a different, summary procedure provision, and even under that standard, the necessary prerequisites were absent. However, the court ultimately struck the appeal from the roll because the appellant's counsel formally withdrew the appeal, rendering the matter moot, and waived the collection of court fees due to the case's specific circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is mentioned in the reasoning explaining the purpose of the action under Art. 85a LEF, but it is NOT cited in the dispositive orders.
This provision is mentioned in the reasoning to explain the nature of the action, but it is NOT cited in the dispositive orders.
This provision is mentioned in the reasoning to explain the nature of the action, but it is NOT cited in the dispositive orders.
Testo completo
Incarto n. 14.98.00058 · Lugano 28 luglio 1998 B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
visto l’appello 2 giugno 1998 nella causa promossa da
__________ patr. da: avv. __________ contro
__________,
evidenziato che l’azione ex art. 85a LEF è volta in primo luogo all’accertamento dell’inesistenza del credito dedotto in esecuzione e solo in via accessoria può tendere anche all’ordine di far iscrivere all’Ufficio esecuzione, nel registro delle esecuzioni in corrispondenza di quella topica, la lettera E che significa estinzione dell’esecuzione (art. 10 del Regolamento sui formulari e registri da impiegare in tema di esecuzione e fallimento e nella contabilità, del 5 giugno 1996 (Rform, in RS 281.31);
ritenuto trattarsi di azione di merito, ancorchè accelerata, non impugnabile alla CEF;
rilevato che l’istanza al Pretore, ancorché richiami l’art. 85a LEF, è costruita in sostanza sull’art. 85 LEF;
atteso che comunque non sarebbero stati dati i presupposti per accedere a quanto richiesto nemmeno ex art. 85 LEF in procedura sommaria;
evidenziato in via abbondanziale che contrariamente all’assunto pretorile la via dell’art. 85a LEF è data quando vi è un interesse giuridico, come potrebbe essere quando il quantum del PE fosse suscettibile di pregiudicare ad esempio una domanda di credito bancario formulata dall’escusso, e vi fossero comunque rischi concreti di pregiudizio in connessione con domande di informazione ex art. 8a LEF, contrariamente alle tesi di Jaeger/Walder/Kull/Kottmann (cfr. CEF 15 gennaio 1998 in re M.P: c. S.SA), che considerano solo un caso di applicazione e ne omettono altri pure meritevoli di approfondimento giudiziale;
preso atto che con scritto 22 giugno 1998 il patrocinatore di __________ ha ritirato l’appello;
ritenuto come il gravame sia così divenuto privo d’oggetto;
rilevato che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia;
pronuncia
1. L’appello
2 giugno 1998 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. Non si preleva la tassa di giustizia.
3. Intimazione:
__________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria