Appeal Dismissed as Moot Due to Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged by one party against a lower court decision that had granted a motion to annul a seizure order initiated by the appellant. During the appeal proceedings, the appellant informed the court that a settlement had been reached with the opposing party, who had consequently requested the annulment of the seizure, thereby rendering the appeal moot. Consequently, the appellate court struck the appeal from the docket, ordered that the appeal tax remain with the appellant as per the parties' agreement regarding costs, and implicitly upheld the original annulment of the seizure through the cessation of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 278 LEF; Appeal Dismissed as Moot Due to Settlement: During the appeal proceedings, the appellant informed the court that a settlement had been reached with the opposing party, who had consequently requested the annulment of the seizure, thereby rendering the appeal moot. Consequently, the appellate court struck the appeal from the docket, ordered that the appeal tax remain with the appellant as per the parties' agreement regarding costs, and implicitly upheld the original annulment of the seizure through the cessation of the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural order on costs was applied because the appeal was struck from the roll following a settlement.
This order strikes the appeal from the roll because the underlying matter became moot.
Testo completo
Incarto n. 14.98.00044 · Lugano 5 agosto 1998 B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa ex art. 278 LEF in procedura sommaria appellabile promossa con istanza/opposizione 28 novembre/1. dicembre 1997 da
__________ patr. dall'avv. __________ contro
__________ rappr. dall'__________
chiedente l’annullamento del sequestro n. __________581’197 di cui al decreto di sequestro 21 novembre 1997 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 4, con sentenza 6 aprile 1998 ha così deciso:
*“1. L’istanza/opposizione
27 novembre/1. dicembre 1997 di __________, è accolta e, di conseguenza, il sequestro n. __________ di cui al decreto 21 novembre 1997 di questa Pretura è annullato.*
2. La tassa di giustizia e le spese in totale Fr. 300.--, già anticipate dall’opponente, sono poste a carico della convenuta __________, la quale inoltre rifonderà fr. 900.-- alla controparte a titolo di ripetibili.”*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’__________ che con atto 20 aprile 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza/opposizione, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 18 maggio 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 3 luglio 1998 l’__________ ha comunicato di avere raggiunto un accordo transattivo con il debitore e di avere chiesto l’annullamento del sequestro in esame n. __________;
ritenuto come la presente procedura sia così divenuta priva d’oggetto;
rilevato che con scritto 29 luglio 1998 l’appellante ha comunicato che secondo l’accordo delle parti le spese vanno poste a suo carico, compensate le ripetibili pronuncia
1. L’appello 20 aprile 1998 dell’__________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 225.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico dell’__________.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello__________Il presidente La segretaria