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14.1998.40 • TRAC TI 14.1998.40 Generato dall'IA

Assignment of Arbitral Award Enforcement Creditor Identity Dispute

Numero d'incarto 14.1998.40
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a lower court's decision that granted the definitive rejection of an objection to an enforcement order based on an arbitral award, where the creditor in the enforcement process was vaguely designated, and the enforcing party claimed rights via an assignment. The appellate court upheld the appeal, ruling that definitive rejection of the opposition must be denied because there was a lack of necessary identity between the applicant/assignee (the party seeking rejection) and the creditor as named on the enforcement order, as the vague naming on the order and the absence of communication regarding the assignment meant the debtor could not be certain of the true creditor's identity at the time the enforcement order was issued, thereby nullifying the prerequisite for definitive rejection.

Regesto Legislator

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Art. 170 cpv. 1 CO, Art. 20 cpv. 2 LALEF, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 17 LEF, Art. 69 LEF, art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF; Assignment of Arbitral Award Enforcement Creditor Identity Dispute: The appellate court upheld the appeal, ruling that definitive rejection of the opposition must be denied because there was a lack of necessary identity between the applicant/assignee (the party seeking rejection) and the creditor as named on the enforcement order, as the vague naming on the order and the absence of communication regarding the assignment meant the debtor could not be certain of the true creditor's identity at the time the enforcement order was issued, thereby nullifying the prerequisite for definitive rejection.

Parole chiave

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esecuzione del lodo arbitrale cessione del credito esecuzione della sentenza credito in esecuzione delegazione di pagamento oggetto della lite Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 69 LEF

Cited as the legal basis for the final judgment (pronuncia).

art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

Cited in the reasoning section, but the exclusion of new documents is implicitly confirmed by accepting the appeal based on existing facts, though not explicitly repeated in the final orders.

art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

Applied to decide on court costs and indemnities following the outcome of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.98.00040 · Lugano 9 marzo 1999/FA/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 2 febbraio 1998 da

__________

patr. dall'avv. __________

contro

__________

patr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12/13 gennaio 1998 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 31 marzo 1998 ha così deciso:

*“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo in esame è respinta in via definitiva per l'importo di fr. 158'485.35 oltre interessi al 5% dal 15.9.1997 e per fr. 151'598.85 oltre interessi al 5% dal 15.12.1997.*

2. La tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta con l'obbligo di rifondere a controparte fr. 1'800.-- a titolo di indennità .”*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 7 aprile 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 7 maggio 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto:

A. Il 12/13 gennaio 1998 l'UE di Lugano ha emesso nei confronti di __________ il PE n. __________ per l'importo di fr. 158'588.80 oltre interessi al 5% dal 15.9.1997 e fr. 151'598.85 oltre interessi al 5% dal 15.12.1997, quale titolo di credito risulta "decreto arbitrale del 3 luglio 1997". La dicitura "__________" sta a indicare il creditore. L'escusso ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. __________, che ha inoltrato l'istanza di rigetto, fonda la sua pretesa sul citato decreto arbitrale (doc. B) e sull'atto di cessione 6/7 dicembre 1997 con il quale __________ gli ha ceduto le pretese vantate nei confronti di __________ a dipendenza del decreto arbitrale (doc. C).

C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha fatto valere che sul PE risulterebbe quale creditrice una società semplice, priva di personalità giuridica e comunque diversa dall'istante nella procedura di rigetto. Il rigetto definitivo sarebbe comunque escluso, visto che sul decreto arbitrale non risulta il nome di __________. Il tasso di cambio indicato, poi, non sarebbe corretto, ritenuto che determinante sarebbe la data della domanda di esecuzione. A norma del lodo in esame non sarebbero dovuti interessi.

A mente di __________, sul PE l'indicazione dello studio legale varrebbe unicamente quale indirizzo del creditore. La conversione, a norma del decreto arbitrale, sarebbe dovuta avvenire alla scadenza delle singole rate. L'esclusione della corresponsione degli interessi non si estenderebbe anche agli interessi moratori, che sarebbero comunque dovuti.

D. Con sentenza 31 marzo 1998 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha accolto l'istanza argomentando che l'indicazione sul PE ha senz'altro consentito a __________ di riconoscere il vero creditore. Il decreto arbitrale stabilisce poi che la conversione in franchi deve avvenire alla scadenza delle singole rate; da quel momento devono essere accordati gli interessi di mora, non esclusi dal lodo arbitrale.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ postulando la reiezione dell'stanza di rigetto definitivo e riconfermandosi, in sostanza, nelle argomentazioni sollevate in precedenza. Il decreto arbitrale stabilisce che la conversione in franchi avvenga sulla base del cambio del giorno in cui gli importi pattuiti verranno pagati. Non essendo stato pagato alcunché, il tasso di cambio applicabile sarebbe quello del giorno di avvio della procedura esecutiva; momento in cui inizierebbero a decorrere gli interessi di mora.

F. Con osservazioni 7 maggio 1998 __________ si è opposto al gravame e ha prodotto copia della domanda di esecuzione 7 gennaio 1998 da lui inviata all'UE di Lugano. La sua qualità di creditore non avrebbe potuto sfuggire all'escusso né causargli incertezze. A norma dell'art. 170 cpv. 1 CO il cessionario beneficia di tutti i privilegi di cui disponeva il cedente, ivi compresa la possibilità di ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione. Per il resto ha ribadito la correttezza della sentenza di prima istanza.

Considerato

in diritto

1. Secondo l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In appello è esclusa la produzione di nuovi documenti (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep 1989, p. 333). La copia della domanda di esecuzione prodotta da __________ con le osservazioni deve quindi essere estromessa dall'incarto e non venir considerata.

2. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la sentenza prodotta costituisce un titolo di rigetto definitivo e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui alla sentenza (cfr. BlSchK 1970 p.85 n. 23).

Gli atti esecutivi in cui una parte è indicata in modo poco chiaro o equivoco sono in principio nulli; tuttavia se la carente designazione consente di riconoscere il vero creditore o debitore, l'atto manchevole va sanato mediante rettifica e l'esecuzione continuata per prevalenti ragioni di economia processuale, la sanzione della nullità costituendo per certo formalismo eccessivo (cfr. Cometta, op. cit., p. 343 e giurisprudenza ivi citata; DTF 114 III 62 ss.; Rep 1968 p. 322).

3. In concreto dall'indicazione "__________" non è deducibile la qualità di unico creditore di __________. L'anteposizione in maiuscolo del nome dei soci dello studio legale al nominativo dell'appellato potrebbe far pensare che quest'ultimo agisca in rappresentanza degli altri o, tutt'al più, che sia solo uno dei creditori. Nemmeno dall'incarto emergono elementi che possano indicare che __________ doveva conoscere l'identità del creditore (come è stato il caso nella DTF 114 III 62 ss., in particolare 65). Sul PE, quale titolo di credito, risulta il "decreto arbitrale del 3 luglio 1997", che non vede in nessun modo coinvolto __________. Egli, in verità, ha scritto una lettera all'escusso l'8 dicembre 1997 (cfr. doc. F). Lo ha fatto però su carta intestata dello studio e senza mai fare riferimento alla sua qualità di creditore. Non risulta invece che l'atto di cessione prodotto in causa sia stato trasmesso a __________. Ora, a queste condizioni, si deve ritenere che il promotore dell'istanza di rigetto sia differente dal creditore che compare sul PE. L'istanza 2 febbraio 1998 doveva quindi essere respinta, essendo venuta a mancare la necessaria identità tra istante e creditore risultante dalla documentazione prodotta, da una parte, e creditore indicato nel PE, dall'altra.

A titolo abbondanziale si rileva che nemmeno l'esame della domanda di esecuzione prodotta con le osservazioni avrebbe modificato i termini della questione. Determinante è il tenore della comunicazione giunta al debitore e non la responsabilità dell'errore. L'appellato avrebbe dovuto attivarsi introducendo un ricorso ex art. 17 LEF contro l'emanazione del PE.

4. L’appello

7 aprile 1998 di __________ va di conseguenza accolto e l'istanza di rigetto definitivo respinta.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l'art.

69 LEF

pronuncia

I L’appello

7 aprile 1998 di __________, è accolto.

Di conseguenza la sentenza 31 marzo 1998 del Segretario assessore della Pretura di Lugano è così riformata:

*"1. L'istanza

2 febbraio 1998 ____________________ è respinta.*

2. La tassa di giustizia in fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di __________ con l'obbligo di rifondere a __________ fr. 1'800.-- a titolo di indennità."*

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 525.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr. 1'200.-- a titolo di indennità.

III. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria