Late Appeal Dismissed in Enforcement Order Opposition Case
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court dismissed an appeal as inadmissible because it was filed late, stemming from a lower court's decision that granted the definitive rejection of an opposition to an enforcement order. The court reasoned that in summary proceedings, the ten-day appeal period, which began the day after receipt of the lower court's decision (January 27, 1998, as the day of receipt, January 26, was excluded), expired on February 5, 1998, making the appeal filed on February 17, 1998, untimely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 cpv. 1 CPC, art. 308 cpv. 1 CPC, art. 388 cpv. 3 CPC, art. 66 cpv. 1 LTF; Late Appeal Dismissed in Enforcement Order Opposition Case: The court reasoned that in summary proceedings, the ten-day appeal period, which began the day after receipt of the lower court's decision (January 27, 1998, as the day of receipt, January 26, was excluded), expired on February 5, 1998, making the appeal filed on February 17, 1998, untimely.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it relates to the reduced appeal deadline in summary proceedings.
Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the reduced deadline in summary proceedings.
This provision governs the imposition of court costs, which were charged to the appellant in order 2.
Testo completo
Incarto n. 14.98.00016 · Lugano 26 marzo 1998 /B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 novembre 1997 da
__________ patr. dall’avv. __________ contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 25 settembre 1997 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 22 gennaio 1998 ha così deciso:
*“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.*
*2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 350.-- a titolo di indennità.”*
Sentenza dedotta in appello dall’escussa che con atto 17 febbraio 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza;
ritenuto in fatto e considerando in diritto
– che la sentenza 22 gennaio 1998 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata spedita lo stesso giorno per invio raccomandato all’escussa;
– che secondo la ricerca postale la sentenza è stata distribuita all’appellante il 26 gennaio 1998;
– che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);
– che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 27 gennaio 1998, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 26 gennaio 1998, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante;
– che di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza giovedì 5 febbraio 1998, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il
17 febbraio 1998
– che pertanto la tassa di giustizia è a carico dell’appellante;
per questi motivi,
richiamati gli art.
308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC
pronuncia: 1. L’appellazione
17 febbraio 1998 di __________, è inammissibile siccome tardiva.
2. La tassa di giustizia di Fr. 100.-- è a carico di __________.
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria