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14.1998.16 • TRAC TI 14.1998.16 Generato dall'IA

Late Appeal Dismissed in Enforcement Order Opposition Case

Numero d'incarto 14.1998.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court dismissed an appeal as inadmissible because it was filed late, stemming from a lower court's decision that granted the definitive rejection of an opposition to an enforcement order. The court reasoned that in summary proceedings, the ten-day appeal period, which began the day after receipt of the lower court's decision (January 27, 1998, as the day of receipt, January 26, was excluded), expired on February 5, 1998, making the appeal filed on February 17, 1998, untimely.

Regesto Legislator

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Art. 131 cpv. 1 CPC, art. 308 cpv. 1 CPC, art. 388 cpv. 3 CPC, art. 66 cpv. 1 LTF; Late Appeal Dismissed in Enforcement Order Opposition Case: The court reasoned that in summary proceedings, the ten-day appeal period, which began the day after receipt of the lower court's decision (January 27, 1998, as the day of receipt, January 26, was excluded), expired on February 5, 1998, making the appeal filed on February 17, 1998, untimely.

Parole chiave

Generato dall'IA
autorizzazione all’esecuzione opposizione casi di esclusione opposizione tardiva disdetta tardiva preclusione per tardività Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 308 cpv. 1 CPC

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because it relates to the reduced appeal deadline in summary proceedings.

art. 388 cpv. 3 CPC

Cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to the reduced deadline in summary proceedings.

art. 66 cpv. 1 LTF

This provision governs the imposition of court costs, which were charged to the appellant in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 14.98.00016 · Lugano 26 marzo 1998 /B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 novembre 1997 da

__________ patr. dall’avv. __________ contro

__________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 25 settembre 1997 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 22 gennaio 1998 ha così deciso:

*“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via definitiva.*

*2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 350.-- a titolo di indennità.”*

Sentenza dedotta in appello dall’escussa che con atto 17 febbraio 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

– che la sentenza 22 gennaio 1998 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stata spedita lo stesso giorno per invio raccomandato all’escussa;

– che secondo la ricerca postale la sentenza è stata distribuita all’appellante il 26 gennaio 1998;

– che nella procedura sommaria il termine per proporre appello è ridotto a dieci giorni (art. 308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC);

– che nella concreta fattispecie il termine di dieci giorni ha iniziato a decorrere il 27 gennaio 1998, ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il 26 gennaio 1998, giorno della ricezione della sentenza da parte dell’appellante;

– che di conseguenza il termine per appellare è giunto a scadenza giovedì 5 febbraio 1998, donde l’irrimediabile tardività dell’atto di appello datato e spedito il

17 febbraio 1998

– che pertanto la tassa di giustizia è a carico dell’appellante;

per questi motivi,

richiamati gli art.

308 cpv. 1 e 388 cpv. 3 CPC

pronuncia: 1. L’appellazione

17 febbraio 1998 di __________, è inammissibile siccome tardiva.

2. La tassa di giustizia di Fr. 100.-- è a carico di __________.

3. Intimazione:

- __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria