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14.1998.128 • TRAC TI 14.1998.128 Generato dall'IA

Appeal Transfer for Insufficient Monetary Claim Value

Numero d'incarto 14.1998.128
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's provisional rejection of their opposition to an enforcement action concerning a monetary claim of CHF 7,666 plus interest, which had been decided by the District Court in Lugano. The appellate court determined that since the value of the dispute, based on the amount claimed, did not exceed the CHF 8,000 threshold for non-appealable first-instance decisions under relevant law, the appeal filed was procedurally incorrect and must therefore be transferred to the Civil Cassation Chamber for proper consideration as a recourse.

Regesto Legislator

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Art. 13 LOG, Art. 5 CPC, Art. 126 CPC; Appeal Transfer for Insufficient Monetary Claim Value: The appellate court determined that since the value of the dispute, based on the amount claimed, did not exceed the CHF 8,000 threshold for non-appealable first-instance decisions under relevant law, the appeal filed was procedurally incorrect and must therefore be transferred to the Civil Cassation Chamber for proper consideration as a recourse.

Parole chiave

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valore litigioso condanna al pagamento pecuniario soglia del valore litigioso decisione d'esecuzione conversione della multa prezzo di trasferimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 126 CPC

This article was applied to order the transmission of the appeal (recte: recourse for cassation) to the Civil Cassation Chamber due to lack of competence of the Execution and Bankruptcy Chamber.

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Testo completo

Incarto n. 14.98.00128 · Lugano 23 luglio 1999/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. EF.__________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, promossa con istanza 25 settembre 1998 da

__________ patr. dallo Studio legale __________ contro

arch. __________ patr. dall'avv. __________

che la Pretore con sentenza 22 ottobre 1998 ha accolto rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ del 22/23 settembre 1998 dell’UE di Lugano.

Ed ora sull’appello 3 novembre 1998 dell’arch. __________ che chiede la reiezione dell’istanza.

Considerato

che la __________ ha presentato istanza di rigetto dell’opposizione per fr. 7’666 oltre interessi al 7% di fr. 3’833 dal 1. agosto 1998 e di fr. 3’833.-- dal 1. settembre 1998;

che ex art. 13 LOG il Pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore determinabile di fr. 8’000.-- e quelle che gli devono essere devolute come inappellabili indipendentemente dal loro valore;

che ex art. 5 CPC se l’oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore è determinato dalla domanda;

che l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata in Pretura riguardava un credito di fr. 7’666.--, per cui la decisione della Pretore assume il connotato di inappellabile e non può essere impugnata con appello ma unicamente con ricorso per cassazione;

che di conseguenza si giustifica la trasmissione d’ufficio del gravame alla Camera di cassazione civile per sua competenza;

per i quali motivi

in applicazione dell’art. 126 CPC

pronuncia

1. L’appello (recte: ricorso per cassazione) 3 novembre 1998 dell’arch. __________, è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.

2. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria