Appeal Transfer for Insufficient Monetary Claim Value
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's provisional rejection of their opposition to an enforcement action concerning a monetary claim of CHF 7,666 plus interest, which had been decided by the District Court in Lugano. The appellate court determined that since the value of the dispute, based on the amount claimed, did not exceed the CHF 8,000 threshold for non-appealable first-instance decisions under relevant law, the appeal filed was procedurally incorrect and must therefore be transferred to the Civil Cassation Chamber for proper consideration as a recourse.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 LOG, Art. 5 CPC, Art. 126 CPC; Appeal Transfer for Insufficient Monetary Claim Value: The appellate court determined that since the value of the dispute, based on the amount claimed, did not exceed the CHF 8,000 threshold for non-appealable first-instance decisions under relevant law, the appeal filed was procedurally incorrect and must therefore be transferred to the Civil Cassation Chamber for proper consideration as a recourse.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was applied to order the transmission of the appeal (recte: recourse for cassation) to the Civil Cassation Chamber due to lack of competence of the Execution and Bankruptcy Chamber.
Testo completo
Incarto n. 14.98.00128 · Lugano 23 luglio 1999/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. EF.__________ della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, promossa con istanza 25 settembre 1998 da
__________ patr. dallo Studio legale __________ contro
arch. __________ patr. dall'avv. __________
che la Pretore con sentenza 22 ottobre 1998 ha accolto rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ del 22/23 settembre 1998 dell’UE di Lugano.
Ed ora sull’appello 3 novembre 1998 dell’arch. __________ che chiede la reiezione dell’istanza.
Considerato
che la __________ ha presentato istanza di rigetto dell’opposizione per fr. 7’666 oltre interessi al 7% di fr. 3’833 dal 1. agosto 1998 e di fr. 3’833.-- dal 1. settembre 1998;
che ex art. 13 LOG il Pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore determinabile di fr. 8’000.-- e quelle che gli devono essere devolute come inappellabili indipendentemente dal loro valore;
che ex art. 5 CPC se l’oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore è determinato dalla domanda;
che l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata in Pretura riguardava un credito di fr. 7’666.--, per cui la decisione della Pretore assume il connotato di inappellabile e non può essere impugnata con appello ma unicamente con ricorso per cassazione;
che di conseguenza si giustifica la trasmissione d’ufficio del gravame alla Camera di cassazione civile per sua competenza;
per i quali motivi
in applicazione dell’art. 126 CPC
pronuncia
1. L’appello (recte: ricorso per cassazione) 3 novembre 1998 dell’arch. __________, è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.
2. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria