Appeal Jurisdiction Based on Monetary Value of Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that provisionally upheld an objection to an enforcement order concerning a claim of less than CHF 8,000, which falls within the non-appealable jurisdiction of the lower court according to the relevant law concerning the value in dispute. The appellate court reasoned that because the claim's monetary value determined the initial court's jurisdiction and rendered its decision unappealable except via a petition for annulment, the filed appeal must be transferred to the Civil Cassation Chamber for consideration under the correct procedural path.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 LOG, Art. 5 CPC, Art. 126 CPC; Appeal Jurisdiction Based on Monetary Value of Claim: The appellate court reasoned that because the claim's monetary value determined the initial court's jurisdiction and rendered its decision unappealable except via a petition for annulment, the filed appeal must be transferred to the Civil Cassation Chamber for consideration under the correct procedural path.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied by the Court to order the transmission of the appeal (recte: cassation appeal) to the Civil Cassation Chamber due to lack of jurisdiction of the Execution and Bankruptcy Chamber.
Testo completo
Incarto n. 14.98.00127 · Lugano 23 luglio 1999B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. EF.98.01737 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 agosto 1998 da
__________ patr. dallo Studio legale. __________ contro
arch. __________ patr. dall'avv. __________
che la Pretore con sentenza 22 ottobre 1998 ha accolto, rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ 3/10 agosto 1998 dell’UE di Lugano.
Ed ora sull’appello 3 novembre 1998 dell’arch. __________ che chiede la reiezione dell’istanza.
Considerato
che la __________ ha presentato istanza di rigetto dell’opposizione per fr. 5’177.50 oltre interessi al 7% 28 maggio 1998;
che ex art. 13 LOG il Pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore determinabile di fr. 8’000.-- e quelle che gli devono essere devolute come inappellabili indipendentemente dal loro valore;
che ex art. 5 CPC se l’oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore è determinato dalla domanda;
che l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata in Pretura riguardava un credito di fr. 5’177.50, per cui la decisione della Pretore assume il connotato di inappellabile e non può essere impugnata con appello ma unicamente con ricorso per cassazione;
che di conseguenza si giustifica la trasmissione d’ufficio del gravame alla Camera di cassazione civile per sua competenza;
per i quali motivi
in applicazione dell’art.
126 CPC
pronuncia
1. L’appello (recte: ricorso per cassazione) 3 novembre 1998 dell’arch. ____________________, è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.
2. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria