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14.1998.127 • TRAC TI 14.1998.127 Generato dall'IA

Appeal Jurisdiction Based on Monetary Value of Claim

Numero d'incarto 14.1998.127
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court decision that provisionally upheld an objection to an enforcement order concerning a claim of less than CHF 8,000, which falls within the non-appealable jurisdiction of the lower court according to the relevant law concerning the value in dispute. The appellate court reasoned that because the claim's monetary value determined the initial court's jurisdiction and rendered its decision unappealable except via a petition for annulment, the filed appeal must be transferred to the Civil Cassation Chamber for consideration under the correct procedural path.

Regesto Legislator

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Art. 13 LOG, Art. 5 CPC, Art. 126 CPC; Appeal Jurisdiction Based on Monetary Value of Claim: The appellate court reasoned that because the claim's monetary value determined the initial court's jurisdiction and rendered its decision unappealable except via a petition for annulment, the filed appeal must be transferred to the Civil Cassation Chamber for consideration under the correct procedural path.

Parole chiave

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valore litigioso annullamento civile decisione d'esecuzione legittimazione a ricorrere censure procedurali condanna al pagamento pecuniario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 126 CPC

Applied by the Court to order the transmission of the appeal (recte: cassation appeal) to the Civil Cassation Chamber due to lack of jurisdiction of the Execution and Bankruptcy Chamber.

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Testo completo

Incarto n. 14.98.00127 · Lugano 23 luglio 1999B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. EF.98.01737 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 agosto 1998 da

__________ patr. dallo Studio legale. __________ contro

arch. __________ patr. dall'avv. __________

che la Pretore con sentenza 22 ottobre 1998 ha accolto, rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ 3/10 agosto 1998 dell’UE di Lugano.

Ed ora sull’appello 3 novembre 1998 dell’arch. __________ che chiede la reiezione dell’istanza.

Considerato

che la __________ ha presentato istanza di rigetto dell’opposizione per fr. 5’177.50 oltre interessi al 7% 28 maggio 1998;

che ex art. 13 LOG il Pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore determinabile di fr. 8’000.-- e quelle che gli devono essere devolute come inappellabili indipendentemente dal loro valore;

che ex art. 5 CPC se l’oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore è determinato dalla domanda;

che l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata in Pretura riguardava un credito di fr. 5’177.50, per cui la decisione della Pretore assume il connotato di inappellabile e non può essere impugnata con appello ma unicamente con ricorso per cassazione;

che di conseguenza si giustifica la trasmissione d’ufficio del gravame alla Camera di cassazione civile per sua competenza;

per i quali motivi

in applicazione dell’art.

126 CPC

pronuncia

1. L’appello (recte: ricorso per cassazione) 3 novembre 1998 dell’arch. ____________________, è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.

2. Intimazione: - __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria