Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Claim Value
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court decision that provisionally upheld an objection to a payment order concerning a claim of CHF 2,692, arguing for the rejection of the original request to set aside the opposition. The appellate court determined that because the value of the litigation object (the claim amount) was below the threshold for definitive appealability set by relevant cantonal law, the decision of the lower court was not subject to appeal but only to a recourse for cassation, leading the court to declare the filed appeal (recte: recourse for cassation) inadmissible and order its transfer to the Civil Cassation Chamber for competence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 LOG, Art. 5 CPC, Art. 126 CPC; Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Claim Value: The appellate court determined that because the value of the litigation object (the claim amount) was below the threshold for definitive appealability set by relevant cantonal law, the decision of the lower court was not subject to appeal but only to a recourse for cassation, leading the court to declare the filed appeal (recte: recourse for cassation) inadmissible and order its transfer to the Civil Cassation Chamber for competence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the operative part to justify the decision to transmit the appeal (recte: recourse for cassation) due to lack of competence of the Execution and Bankruptcy Chamber.
Testo completo
Incarto n. 14.98.00125 · Lugano 23 luglio 1999/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Pellegrini, assente)
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. EF.98.01698 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 agosto 1998 da
__________ patr. da: Studio legale __________ contro
__________ patr. da: avv__________
che la Pretore con sentenza 22 ottobre 1998 ha accolto, rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/10 agosto 1998 dell’UE di Lugano.
Ed ora sull’appello 3 novembre 1998 dell’arch. __________ che chiede la reiezione dell’istanza.
Considerato
che la __________ ha presentato istanza di rigetto dell’opposizione per fr. 2’692.-- oltre interessi al 7% dal 1. maggio 1998;
che ex art. 13 LOG il Pretore conosce, previo esperimento di conciliazione, e giudica inappellabilmente, salvo ricorso in cassazione, le cause che eccedono la competenza del giudice di pace e non raggiungono il valore determinabile di fr. 8’000.-- e quelle che gli devono essere devolute come inappellabili indipendentemente dal loro valore;
che ex art. 5 CPC se l’oggetto della lite è valutabile in denaro, il valore è determinato dalla domanda;
che l’istanza di rigetto dell’opposizione presentata in Pretura riguardava un credito di fr. 2’692.--, per cui la decisione della Pretore assume il connotato di inappellabile e non può essere impugnata con appello ma unicamente con ricorso per cassazione;
che di conseguenza si giustifica la trasmissione d’ufficio del gravame alla Camera di cassazione civile per sua competenza;
per i quali motivi
in applicazione dell’art.
126 CPC
pronuncia
1. L’appello (recte: ricorso per cassazione) 3 novembre 1998 dell’arch. __________, è trasmesso per competenza alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello.
2. Intimazione: - ____________________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria