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14.1998.122 • TRAC TI 14.1998.122 Generato dall'IA

Enforcement Order Opposition Rejection Upheld on Debt Acknowledgment

Numero d'incarto 14.1998.122
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought the provisional rejection of an opposition to an enforcement order based on invoices and a debt acknowledgment signed upon closing the account for a service station management contract, amounting to CHF 64,386.35. The court reasoned that the signed document constituted a valid recognition of debt under the relevant enforcement law because the debt was clearly determined, and the appellant's exceptions—including allegations of essential error and an unproven set-off claim—were insufficiently substantiated with objective evidence, which is required to defeat a provisional rejection of opposition in summary proceedings, thereby upholding the initial decision to reject the opposition.

Regesto Legislator

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Art. 23 CO, Art. 82 LEF, Art. 387 cpv. 3 CPC, Art. 20 LALEF, Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 82 cpv. 2 LEF; Enforcement Order Opposition Rejection Upheld on Debt Acknowledgment: The court reasoned that the signed document constituted a valid recognition of debt under the relevant enforcement law because the debt was clearly determined, and the appellant's exceptions—including allegations of essential error and an unproven set-off claim—were insufficiently substantiated with objective evidence, which is required to defeat a provisional rejection of opposition in summary proceedings, thereby upholding the initial decision to reject the opposition.

Parole chiave

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esecuzione per debiti prova oggettiva opposizione documenti validi contratto di fornitura di servizi decisione motivata Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 23 CO
L’escusso ha inoltre eccepito l’errore essenziale ex art. 23 CO, in quanto aveva inteso sottoscrivere solo un verbale di riconsegna nel quale erano elencati gli importi a suo favore e non quelli vantati dalla __________ nei suoi confronti.
Art. 82 LEF
The appeal was rejected based on this article, which establishes the requirement for a valid acknowledgment of debt for provisional set-aside of opposition.
Art. 387 cpv. 3 CPC
Pure l'abrogato art. 387 cpv. 3 CPC (ora art.
Art. 20 LALEF
3 CPC (ora art. 20 LALEF), applicabile alla presente fattispecie, sanciva l'inammissibilità dell'audizione testimoniale e della perizia, mezzi di prova previsti invece dagli art.
Art. 82 cpv. 1 LEF
Con sentenza 7 ottobre 1998 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.
Art. 82 cpv. 2 LEF
c) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio.
Art. 23 LEF
g) L’escusso ha poi fatto valere l’errore essenziale ex art. 23 LEF, sostenendo di avere voluto unicamente sottoscrivere un verbale di riconsegna in cui erano stati elencati gli importi a suo favore e non quelli vantati dalla __________ Dal doc.
art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF
These articles were cited to regulate the allocation of court costs and compensation following the rejection of the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 82 LEF

The appeal was rejected based on this article, which establishes the requirement for a valid acknowledgment of debt for provisional set-aside of opposition.

art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

These articles were cited to regulate the allocation of court costs and compensation following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.98.00122 · Lugano 07 luglio 1999/B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 13 agosto 1998 da

__________ (patr. da: avv. __________ contro

__________ (patr. da: avv. dott. __________)

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 3/4 luglio 1998 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 7 ottobre 1988 ha così deciso:

*“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo in esame è respinta in via provvisoria.*

*2. La tassa di giustizia in fr. 250.––, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 850.–– a titolo di indennità”.*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 19 ottobre 1998 ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 13 novembre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

ritenuto

in fatto: A. Con PE n. __________ del 3/4 luglio 1998 dell’UE di Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di fr. 64’386.35 interessi al 7% dall’8 giugno 1998, indicando quale titolo di credito: “fatture come da estratto conto dell’8.6.1998; riconoscimento di debito del 18.5.98.”

Interposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretore.

B. La procedente fonda la sua pretesa su un contratto di gestione concernente la Stazione di servizio __________, sottoscritto dalle parti il 12 aprile 1994 (doc. A), così come su di un verbale di riconsegna e chiusura dei conti 18 maggio 1998 (doc. B) in cui a pagina 7 è stato tra l’altro sottoscritto dall’escusso quanto segue:

*“.............*

*Il/La sottoscritto/(a) riconosce di dovere a __________, la somma di Fr. 66’969.80*

*(franchi sessantaseimilanovecentosessantanove.80)*

*secondo il conteggio di cui sopra.*

*........................................*

*La presente chiusura dei conti vale come riconoscimento di debito ai sensi dell’articolo 82 della L.P.*

*........................................ “*

La procedente ha poi prodotto un estratto conto 8 giugno 1998 (doc. C) rilevando che il suo credito è in realtà superiore a quanto riconosciuto dall’escusso, ma che tuttavia procede solo per l’importo riconosciuto, riservandosi di far valere in altra procedura le ulteriori pretese.

C. All’udienza di contraddittorio il debitore ha dichiarato di avere sottoscritto dei verbali di riconsegna delle stazioni di servizio in sua gestione, ma di non avere mai riconosciuto gli importi scritti a mano sulla pagina 7 del doc. B, visto che il conteggio doc. C è stato allestito posteriormente. Egli ha poi contestato la validità del doc. B, senza tuttavia sollevare formalmente l’eccezione di falso. L’escusso ha inoltre eccepito l’errore essenziale ex art. 23 CO, in quanto aveva inteso sottoscrivere solo un verbale di riconsegna nel quale erano elencati gli importi a suo favore e non quelli vantati dalla __________ nei suoi confronti. Infine ha posto in compensazione sue contropretese per fr. 460’000.–– derivanti dai contratti di gestione stipulati con la procedente, rilevando di avere già incaricato un suo rappresentante legale a Losanna per farle valere in giudizio (doc. 1 e 2).

Replicando la procedente ha osservato che sul riconoscimento di debito doc. B la somma a suo favore è stata determinata in modo chiaro, ossia in una prima colonna sono stati indicati gli importi a favore dell’escusso derivanti da ritiri di carburanti e lubrificanti, mentre in una seconda colonna è stato chiaramente evidenziato l’importo dovuto al giorno della restituzione della stazione di servizio da parte del precettato per forniture non pagate. Il saldo deriva dalla differenza di entrambe le colonne, che appare pure scritto in lettere. La creditrice ha poi rilevato che questo documento è stato compilato interamente alla presenza dell’escusso, che lo ha verificato e poi sottoscritto. Essa ha infine contestato le contropretese di __________ essendo prive di fondamento e non adeguatamente sostanziate.

Duplicando l’escusso ha osservato che l’estratto conto prodotto quale doc. C porta una data posteriore al giorno in cui egli ha sottoscritto la ricapitolazione a pagina 7 del doc. B, per cui al momento della sottoscrizione di questo documento egli non poteva e non era in grado di conoscere l’esattezza delle pretese vantate dalla procedente.

D. Con sentenza 7 ottobre 1998 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. In prima sede le eccezioni sollevate dall’escusso sono state respinte, non essendo state suffragate da riscontri oggettivi e non essendo sufficiente invocare genericamente l’applicazione dell’art. 23 CO. L’eccezione di falso è stata pure respinta, il debitore non avendo eccepito di falso formale il documento prodotto, per cui non trova applicazione la procedura ex art. 216 ss. CPC. In prima sede è stato rilevato che la contestazione dell’escusso può essere intesa quale eccezione di falso materiale o di contenuto della pagina 7 del doc. B. Nemmeno questa eccezione è stata tuttavia accolta, il debitore avendo rinunciato ad eccepire di falso il documento in esame e limitandosi a contestarne genericamente la conformità con l’originale, senza specificarne gli estremi, per cui si tratta, secondo la prima giudice, di eccezione da sottoporre, se del caso, al giudice del merito.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso in seguito.

Considerato

in diritto: 1. Gli art. 216–226 CPC relativi all'eccezione di falso non vanno considerati nella procedura di rigetto dell'opposizione. Vi osta il principio di celerità immanente al processo sommario in tema di esecuzione e fallimento: detto altrimenti, l'istituto dell'eccezione di falso e della verifica delle scritture secondo il CPC non trova spazio in sede sommaria ex art. 25 n. 1 LEF. Pure l'abrogato art. 387 cpv. 3 CPC (ora art. 20 LALEF), applicabile alla presente fattispecie, sanciva l'inammissibilità dell'audizione testimoniale e della perizia, mezzi di prova previsti invece dagli art. 216–226 CPC.

2. a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.

82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbliga–zione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica

unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella

prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).

b) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 331).

c) Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150–151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95–97; SJZ 1974 p.

228 n. 44, 1971 p. 26–28; BJM 1970 p. 83–85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).

d) Documenti prodotti in fotocopia e sostanzialmente non contestati siccome contrari al vero sono suscettibili di principio, ove ne ricorrano i presupposti ex art. 82 LEF, di costituire titolo idoneo al rigetto provvisorio dell’opposizione (Cometta, op. cit. in Rep 1989, p. 338)

e) Una firma su un riconoscimento di debito è presunta autentica, ossia non falsa. Se la firma è contestata, ossia eccepita di falso, incombe all'escusso rendere verosimile che la firma non è la sua (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 346 n. 1; cfr. anche SJZ 1980 p. 334; Panchaud/Caprez, op. cit., § 4 n. 1).

f) Nel caso in esame l’escusso non ha eccepito di falso il doc. B, bensì ha asserito la sua non conformità con l’originale. Egli non ha tuttavia sostanziato tale eccezione, né ha fornito alcun indizio atto a suffragarla, limitandosi ad una contestazione generica della fotocopia prodotta.

Dall’esame del doc. B, con cui le parti hanno inteso chiudere i conti relativi alla stazione di servizio __________ gestita dall’escusso, emerge che questo documento è stato interamente completato a mano con i relativi dati e che a pagina 7 è stato indicato il saldo del conteggio a carico dell’escusso, il quale si è riconosciuto debitore nei confronti della procedente per l’importo di fr. 66’969.80 (cfr. narrativa fattuale sub B). Orbene in mancanza di una motivazione sostanziata dell’eccezione di non conformità con l’originale, la fotocopia doc. B va ritenuta, in linea di principio, valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF.

g) L’escusso ha poi fatto valere l’errore essenziale ex art. 23 LEF, sostenendo di avere voluto unicamente sottoscrivere un verbale di riconsegna in cui erano stati elencati gli importi a suo favore e non quelli vantati dalla __________ Dal doc. B risulta tuttavia che a pagina 7 l’escusso ha sottoscritto un riconoscimento di debito nei confronti della procedente per fr. 66’969.80 (cfr. narrativa fattuale sub B). Pertanto non solo l’escusso non ha fornito alcun riscontro oggettivo atto a rendere verosimile il preteso errore essenziale, ma il tenore del testo indica chiaramente l’intenzione dell’escusso di riconoscersi debitore della predetta somma.

h) Incombe all’escusso rendere verosimile non solo il suo dirittto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del suo credito (Panchaud/Caprez, op. cit, i§ 36 n. 2 p. 81).

Il debitore può opporre in compensazione un credito ancorché contestato, che egli ha contro il procedente; l’opposi–zione deve essere confermata, nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud /Caprez, op. cit. § 36 n. 1 p. 80).

L’escusso ha sollevato l’eccezione di compensazione con sue contropretese nei confronti della procedente derivanti dai contratti di gestione stipulati, senza tuttavia fornire i necessari riscontri oggettivi atti a renderla verosimile ex art. 82 cpv. 2 LEF. Il fatto di avere conferito mandato di rappresentarlo ad un avvocato di Losanna (doc. 2) e l’aver fatto spiccare un PE per fr. 460’000.–– nei confronti della procedente (doc. 1) non costituiscono infatti riscontri oggettivi, bensÌ semplici atti di parte. Anche l’eccezione di compensazione va quindi respinta.

i) Il doc. B costituisce pertanto valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF per l’importo posto in esecuzione di fr. 64’386.35, ritenuto che l’estratto conto doc. C, non solo non reca la firma dell’escusso, ma è stato emesso posteriormente, ossia l’8 giugno 1998, per cui non può essere considerato quale parte integrante del doc. B. L’ istanza della __________ è stata pertanto correttamente accolta. Di conseguenza la sentenza pretorile va confermata

3.

L’appello 19 ottobre 1998 __________ __________ va pertanto respinto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamato l’art.

82 LEF

pronuncia: 1. L’appello

19 ottobre 1998 __________, è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr 375.––, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________, il quale rifonderà alla __________ fr. 850.–– a titolo di indennità.

3. Intimazione:

– __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria