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14.1998.118 • TRAC TI 14.1998.118 Generato dall'IA

Creditor vs. Debtor: Payment Allocation in Execution for Rent and Acknowledged Debt

Numero d'incarto 14.1998.118
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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The appellant creditor sought provisional rejection of the debtor's opposition to an execution order based on unpaid rent under a lease agreement, while the debtor argued that significant prior payments should be imputed to the rent debt, despite also owing a separate debt under a debt acknowledgment, and questioned the creditor's standing to collect post-property sale. The appellate court partially granted the appeal, reasoning that absent a clear declaration by the debtor regarding payment allocation, the statutory rules apply, imputing the unspecified payments to the earlier-initiated execution for the debt acknowledgment rather than the rent claim; furthermore, the creditor's right to collect rent was limited to the period before the property sale, resulting in the provisional rejection of the opposition being granted only for a recalculated outstanding rent amount of 32,180 Swiss Francs, excluding unproven ancillary costs.

Regesto Legislator

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Art. 82 cpv. 1 LEF, Art. 86 CO, Art. 87 cpv. 1 CO, Art. 261 CO, art. 82 LEF, art. 87 CO; Creditor vs. Debtor: Payment Allocation in Execution for Rent and Acknowledged Debt: The appellate court partially granted the appeal, reasoning that absent a clear declaration by the debtor regarding payment allocation, the statutory rules apply, imputing the unspecified payments to the earlier-initiated execution for the debt acknowledgment rather than the rent claim; furthermore, the creditor's right to collect rent was limited to the period before the property sale, resulting in the provisional rejection of the opposition being granted only for a recalculated outstanding rent amount of 32,180 Swiss Francs, excluding unproven ancillary costs.

Parole chiave

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imputazione dei pagamenti pagamento del canone di locazione diritto di riprendere il possesso della cosa opposizione al precetto esecutivo bene riservato termine di pagamento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 82 cpv. 1 LEF
La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile.
Art. 86 CO
Cited in the concluding section, related to the imputation of payments when multiple debts exist, a central issue in the decision.
Art. 87 cpv. 1 CO
Ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima (art. 87 cpv. 1 CO).
Art. 261 CO
Cited in the concluding section, related to the transfer of lease rights upon property sale, affecting the creditor's standing to collect rent.
art. 82 LEF
Cited in the concluding section, forming the legal basis for reviewing the provisional rejection of the opposition.
art. 87 CO
Cited in the concluding section, governing the imputation of payments when neither debtor nor creditor has specified which debt is being settled.
art. 62 cpv. 1 OTLEF
Cited in the conclusion as the basis for ordering the respondent to pay costs and indemnity for the appeal proceedings.
art. 61 cpv. 1 OTLEF
Cited in the conclusion as the basis for ordering the respondent to pay costs and indemnity for the appeal proceedings.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 82 LEF

Cited in the concluding section, forming the legal basis for reviewing the provisional rejection of the opposition.

art. 86 CO

Cited in the concluding section, related to the imputation of payments when multiple debts exist, a central issue in the decision.

art. 87 CO

Cited in the concluding section, governing the imputation of payments when neither debtor nor creditor has specified which debt is being settled.

art. 261 CO

Cited in the concluding section, related to the transfer of lease rights upon property sale, affecting the creditor's standing to collect rent.

art. 62 cpv. 1 OTLEF

Cited in the conclusion as the basis for ordering the respondent to pay costs and indemnity for the appeal proceedings.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the conclusion as the basis for ordering the respondent to pay costs and indemnity for the appeal proceedings.

art. 49 OTLEF

Cited in the conclusion for the allocation of court fees for the appeal proceedings.

art. 48 OTLEF

Cited in the conclusion for the allocation of court fees for the appeal proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 14.98.00118 · Lugano 1° luglio 1999/FP/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 30 giugno 1998 da

__________

patr. dall'avv. __________

contro

__________

rappr. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 8/12 giugno 1998 dell’UEF di Locarno;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno - Campagna con sentenza

29 settembre 1998 ha così deciso:

*“1. L’istanza è respinta*

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 380.--, da anticipare dalla parte istante, restano a carico di quest’ultima che rifonderà alla convenuta fr. 500.-- di indennità.”*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 12 ottobre 1998 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

la parte appellata non ha presentato osservazioni;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n__________ 8 /12 giugno 1998 dell'UEF di Locarno __________ ha escusso __________ per l'incasso di fr.40’086.50 oltre interessi al 5 % dal 3 giugno 1998 , indicando quale titolo di credito " Contratto di locazione 01.06.1997 ". L'escussa ha interposto tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

B. Il procedente fonda la sua pretesa sul contratto di locazione 1° giugno 1997 concernente una villetta situata in via __________ __________ Il canone di locazione mensile ammonta a fr. 5’000.-- da pagarsi anticipatamente.

C. All'udienza di contraddittorio l’escussa ha contestato la legittimazione attiva dell’istante avendo egli, in data 7 aprile 1998, venduto il fondo a __________ e ha sostenuto inoltre di aver già versato all’istante la somma di fr. 90’000.-- e quindi di aver saldato le pigioni fino al 30 novembre 1998. L’istante ha sostenuto invece che si può ritenere versato a titolo di pigione unicamente l’importo di fr. 17’820.-- (pari a DM 22’000.-- che l’escussa pretende di conteggiare in ragione di fr. 18’000.--), atteso che solo per tale somma la debitrice ha dichiarato di effettuare il versamento a tale titolo, mentre le altre somme, in assenza di dichiarazione sia della debitrice, sia del creditore, sarebbero da considerare come versate ad estinzione del debito di fr. 120’000.-- per il quale l’escussa si era dichiarata debitrice solidale nei confronti dell’istante, con riconoscimento di debito 18 dicembre 1996

D. Con sentenza 29 settembre 1998 il Pretore della Giurisdizione di Locarno - Campagna ha accolto la tesi dell’escussa respingendo l’istanza e ritenendo che i versamenti effettuati vadano imputati sul debito per pigioni scadute.

E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato con appello 12 ottobre 1998 __________ postulando l’accoglimento dell’istanza ed il conseguente rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ di Locarno. L’appellante contesta la tesi del Giudice di prime cure in merito all’imputazione dei versamenti effettuati dalla debitrice, in quanto non suffragata da alcun elemento probatorio.

Considerato

in diritto

1. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 337/338 con riferimenti).

2. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (Cometta, op. cit. in Rep 1989 pag. 331).

Il limitato potere cognitivo del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. In Rep 1989 pag. 330).

3. Per l’art. 86 CO chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare, all’atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare. Ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non faccia immediatamente opposizione.

Ove non esista una valida dichiarazione circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito scaduto prima (art. 87 cpv. 1 CO).

Nel caso di specie la debitrice afferma di aver pagato il canone di locazione sino alla fine di novembre 1998, avendo versato a tale scopo l’importo complessivo di circa fr. 90’000.--. Dalla documentazione agli atti risulta tuttavia che solo per il versamento di fr. 17’820.--, effettuato il 17 novembre 1997, è indicata la causale “ Hausmiete “ (cfr. doc. D), mentre per i rimanenti versamenti non vi è alcun riferimento al debito sul quale vanno imputati tali importi. Considerato che __________ risulta debitrice nei confronti di __________ anche per l’importo di fr. 120’000.--, come risulta dal riconoscimento di debito del

18 dicembre 1996 (doc. F) e ritenuto che in assenza di una dichiarazione della debitrice circa l’imputazione dei pagamenti effettuati, risultano applicabili le regole di cui all’art. 87 cpv. 1 CO. Ne consegue che, avendo l’appellante promosso in data 4 maggio 1998 l’esecuzione n. __________UEF di Locarno nei confronti della debitrice per l’incasso del credito risultante dal riconoscimento di debito 18 dicembre 1998 (cfr. doc. B e G) e solo il 3 giugno 1998 l’esecuzione n. __________UEF di Locarno per l’incasso delle pigioni arretrate ( cfr. doc. H), i versamenti effettuati da __________ per i quali non è specificata la causale vanno imputati, contrariamente alla tesi del Pretore, all’esecuzione n. __________

4. L’appellante ha venduto l’immobile in oggetto il 7 aprile 1998 a __________ e quest’ultimo ha conferito procura a __________ affinché si occupi della liberazione dell’immobile (doc. C). Tale procura non conferisce all’appellante alcun diritto all’incasso delle pigioni successive alla vendita dell’immobile, in quanto con la vendita del fondo tutti i diritti passano al nuovo proprietario del fondo ( cfr. Roger Weber/Peter Zihlmann, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I, Basilea, Francoforte 1996, n. 4 ad art. 261 CO). Ne consegue che la legittimazione dell’appellante è data unicamente per l’incasso delle pigioni fino alla fine di marzo 1998.

5. __________ procede nei confronti di __________ per l’incasso delle pigioni arretrate e delle spese accessorie. Per stessa ammissione del procedente all’udienza del 18 settembre 1998, per le spese accessorie, ammontanti a fr. 9’946.50, non esiste un valido riconoscimento di debito avendo le parti espressamente pattuito allo voce “ Nebenkosten “ che “ Der Mieter zahlt die anfallenden Rechnungen direkt an die einzelnen Institute “ ( doc. A). Il creditore pretende il pagamento di pigioni arretrate per fr. 30’140.-- fino alla fine di giugno 1998. Ritenuto che il diritto all’incasso delle pigioni, per i motivi esposti precedentemente, si estende solo fino al mese di marzo 1998 e che il contratto di locazione ha avuto inizio il 1° giugno 1997, il debito ammonta a fr. 50’000.--. Imputando l’unico pagamento di fr. 17’820.-- effettuato dalla debitrice su tale debito, risulta uno scoperto di fr. 32’180.--, importo per il quale deve essere concesso il rigetto provvisorio dell’opposizione. Va inoltre rilevato che per un manifesto errore l’istante ha conteggiato per il periodo 1° giugno 1997/31 marzo 1998 unicamente 9 mensilità in luogo di 10, per un importo di fr. 45’000.--, giungendo quindi alla conclusione che il debito scoperto ammonta a fr. 27’180.-- invece di fr. 32’180.--. Essendo il precetto esecutivo stato emesso per un importo di fr. 40’086.50 oltre interessi al 5% dal 3 giugno 1998, comprensivo delle spese accessorie non riconosciute in questa sede, si giustifica la concessione del rigetto provvisorio dell’opposizione limitatamente all’importo di fr. 32’180.--.

6. L’appello

12 ottobre 1998 di __________, va di conseguenza parzialmente accolto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 82 LEF, 86, 87 e

261 CO

pronuncia

1. L’appello

12 ottobre 1998 di __________, è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza la sentenza 29 settembre 1998 della Pretura di Locarno - Campagna, è riformata come segue:

“1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ UEF di Locarno, limitatamente all’importo di fr. 32’180.-- oltre interessi al 5% dal 3 giugno 1998.

2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 380.-- sono a carico per 4/5 della convenuta e per 1/5 di __________; __________ rifonderà all’istante fr. 300.-- a titolo di parte di indennità.”

2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr.570.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________ per 4/5 e per 1/5 di __________; __________ rifonderà all'istante fr. 300.-- a titolo di indennità.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Locarno - Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria