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14.1998.00145 • TRAC TI 14.1998.00145 Generato dall'IA

Creditor's Grant of Payment Deferral Nullifies Bankruptcy Declaration

Numero d'incarto 14.1998.00145
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared a debtor bankrupt following a creditor's petition regarding an outstanding debt, but the Appellate Court annulled the bankruptcy declaration because the debtor successfully presented, on appeal, documentary evidence—a letter from the creditor dated just before the bankruptcy ruling—proving that the creditor had granted a payment deferral, which, under relevant law, mandates the rejection or annulment of a bankruptcy application.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF, art. 172 n. 3 LEF; Creditor's Grant of Payment Deferral Nullifies Bankruptcy Declaration: Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

Parole chiave

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domanda di fallimento dilazione di pagamento rimborso del debito nullità del contratto opposizione al precetto esecutivo mora del conduttore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 1 LEF

The appeal was accepted and the bankruptcy decision was annulled based on the evidence of a payment deferral granted before the bankruptcy ruling.

art. 172 n. 3 LEF

This article was cited in the reasoning section outlining the legal basis for rejecting a bankruptcy request if the debtor proves a payment deferral was granted, which justified the annulment.

art. 49 OTLEF

This article was cited in the reasoning section for imposing the court fees on the appellant for both instances.

art. 62 cpv. 1 OTLEF

This article was cited in the reasoning section regarding the non-award of indemnities.

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Testo completo

Incarto n. 14.98.00145 · Lugano 18 gennaio 1999 B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 1. ottobre 1998 presentata da

__________ contro

__________ patr. dall'avv. __________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 23 novembre 1998 ha così pronunciato:

“1.*È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da lunedì 23 novembre 1998, alle ore 14.00.*

2./3./4. omissis”*

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 3 dicembre 1998 dalla __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 9/10 dicembre 1998 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 1. ottobre 1998 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 31’842.50 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio dell’11 novembre 1998 l’escussa non è comparsa.

C. L’appellante adduce di avere ottenuto una dilazione di pagamento prima della declaratoria di fallimento, producendo una lettera 17 novembre 1998 della creditrice, in cui quest’ultima dichiara di accettare la dilazione di pagamento proposta dalla __________ (doc. B).

D. Con le sue osservazioni la creditrice ha rilevato che l’appellante ha effettuato i versamenti pattuiti, estinguendo il debito nei suoi confronti.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.

3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il creditore gli ha concesso una dilazione.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

2. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di avere ottenuto una dilazione di pagamento prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente della concessione da parte della creditrice di una dilazione ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

3. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171,

172 e 174 LEF

pronuncia: I. L’appello

3 dicembre 1998 __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

*“1. La dichiarazione di fallimento 23 novembre 1998 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. __________ nei confronti della __________, è annullata.*

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.*

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________.”*

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il Presidente: La segretaria: