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14.1997.91 • TRAC TI 14.1997.91 Generato dall'IA

Appeal Against Enforcement Order Rejection Dismissed Due to Acquiescence After Debt Payment

Numero d'incarto 14.1997.91
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court case concerned an appeal against a lower court's decision which definitively rejected an opposition to an enforcement order, with the appellant arguing for the inadmissibility of the underlying claim due to *res judicata* based on a prior, though nullified, proceeding. The appellant contended that the second claim for rejection of opposition should have been dismissed because the first proceeding, despite being struck off due to a flawed initial motion, still established *litispendency* when the second motion was filed; however, the appellate court's reasoning, which initially leaned toward upholding the lower court's decision because the first procedure was void *ab initio* and thus could not create *res judicata*, became moot when the appellant subsequently paid the debt giving rise to the execution, leading the appellate court to strike the appeal from the rolls due to acquiescence, ordering the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF; Appeal Against Enforcement Order Rejection Dismissed Due to Acquiescence After Debt Payment: The appellant contended that the second claim for rejection of opposition should have been dismissed because the first proceeding, despite being struck off due to a flawed initial motion, still established *litispendency* when the second motion was filed; however, the appellate court's reasoning, which initially leaned toward upholding the lower court's decision because the first procedure was void *ab initio* and thus could not create *res judicata*, became moot when the appellant subsequently paid the debt giving rise to the execution, leading the appellate court to strike the appeal from the rolls due to acquiescence, ordering the appellant to bear the costs.

Parole chiave

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credito in esecuzione decisione d'esecuzione ordine di pagamento forza di cosa giudicata preclusione per tolleranza eccezione di incostituzionalità Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF

These articles were cited to justify the decision regarding the imposition of court costs and indemnities following the withdrawal of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 14.97.00091 · Lugano 26 gennaio 1998 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 maggio 1997 da

__________ patr. dall'avv. __________ contro

__________ patr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE __________ del 29 novembre/12 dicembre 1996 dell’UEF di Bellinzona;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 7/8 luglio 1997 ha così deciso:

*“1. È rigettata in via definitiva per la somma di Fr. 532’405.50 oltre interessi al 5% dal 1. luglio 1996 l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona, notificato il 12 dicembre 1996.*

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 340.--, da anticipare dall’istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà alla controparte Fr. 1’000.-- per ripetibili.”*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 18 luglio 1997 ha postulato che l’istanza venga dichiarata irricevibile e comunque che venga respinta, protestate spese ripetibili;

con osservazioni 22 agosto 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese ripetibili;

rilevato che con ordinanza presidenziale 22/23 luglio 1997 l’istanza per effetto sospensivo è stata dichiarata irricevibile;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

che con sentenza 7/8 luglio 1997 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione 20 maggio 1997 di __________, argomentando che la prima procedura di rigetto promossa con istanza 9 aprile 1997 non si è conclusa con una decisione sulla validità dell’opposizione, ma è stata stralciata per nullità dell’istanza (doc. 1), per cui comportando la nullità dell’istanza la nullità della procedura ab initio, la relativa sentenza 22/28 maggio 1997 non esplica gli effetti che le si vogliono attribuire, per cui ha respinto l’eccezione di res iudicata sollevata dall’escusso;

che con l’atto di appello il Comune __________ ha sollevato l’eccezione di res iudicata, argomentando che l’istanza di rigetto dell’opposizione 20 maggio 1997 è stata presentata nonostante nella stessa esecuzione fosse già stata emessa una sentenza 22 maggio 1997 (doc. 1) in seguito a ritiro della prima istanza 9 aprile 1997 da parte della procedente. Secondo l’appellante è irrilevante che il Segretario assessore con la decisione 22 maggio 1997 abbia erroneamente accertato, giudicando ultra petita, che tale procedura era nulla. Inoltre la seconda domanda di rigetto, che reca la data 20 maggio 1997, è stata ricevuta dalla Pretura di Bellinzona il 22 maggio 1997, quando era ancora pendente la prima procedura. Infatti il decreto di stralcio 22 maggio 1997 è stato intimato alle parti il 28 maggio 1997 e ricevuto dall’escusso il 30 maggio 1997.

La procedente non era legittimata a dare avvio ad una seconda procedura avente il medesimo oggetto quando era ancora pendente la prima;

che con le sue osservazioni la parte appellata ha rilevato che la sentenza 22 maggio 1997 è rimasta inimpugnata. D’altra parte un’istanza presentata da un rappresentante non iscritto all’Albo degli avvocati è nulla e nulli sono tutti gli atti compiuti nel relativo procedimento civile. Pertanto un atto nullo ab initio non può creare litispendenza;

che con scritto 18 dicembre 1997 il patrocinatore dell’escusso ha comunicato che la I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, con sentenza 27 novembre 1997, ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico 7 gennaio 1997 della procedente, per cui è venuto a cadere il motivo che aveva indotto il Comune __________ a non effettuare il pagamento integrale dell’indennità per espropriazione materiale riconosciuta giudiziariamente alla controparte, per cui il __________ ha provveduto al pagamento del saldo;

che l’appellante ha chiesto lo stralcio dai ruoli della procedura d’appello in esame;

che con lettera 23 dicembre 1997 la parte appellata ha rilevato l'acquiescenza del Comune __________ alla sua richiesta di pagamento, chiedendo che spese e ripetibili vengano caricate all’appellante;

che di conseguenza la procedura d’appello va stralciata dai ruoli;

che la pronuncia delle spese e ripetibili ha luogo, tenendo conto della situazione antecedente il motivo che pone fine alla lite (Rep 1990, 284);

che la sentenza 22/28 maggio 1997 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona, è rimasta inimpugnata, per cui le argomentazioni dell’appellante in merito alla sua correttezza vanno respinte;

che la nullità dell’istanza determina la nullità dell’intero giudizio visto che tutto il procedimento, compresa la sentenza finale, dipende dalla domanda giudiziale senza la quale non ha ragione di essere (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.

144 n. 1);

che essendo stata stralciata dai ruoli per nullità dell’istanza 9 aprile 1997, la predetta procedura di rigetto dell’opposizione è nulla, per cui la sentenza 22/28 maggio 1997 non poteva acquisire forza di cosa giudicata;

che di conseguenza la procedura di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 22 maggio 1997 rappresenta la prima procedura di rigetto nell’esecuzione in esame, per cui l’eccezione di res iudicata sollevata dall’appellante sarebbe dovuta essere respinta anche in questa sede;

che la sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione 7/8 luglio 1997 pronunciata dal primo giudice sarebbe stata pertanto confermata e l’appello 18 luglio1997 del Comune __________ respinto;

che di conseguenza la tassa di giustizia e l’indennità vanno poste a carico dell’appellante (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF), pronuncia

1. L’appello

18 luglio 1997 del Comune __________, va stralciato dai ruoli per acquiescenza.

2. La tassa di giustizia di Fr. 500.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico del Comune __________, che rifonderà a __________ Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Bellinzona

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria