Withdrawal of Appeal and Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant sought the rejection of a lower court's decision that had provisionally upheld an opposition to an enforcement order for a significant debt plus interest and costs. After the appeal was filed, the appellant formally withdrew the appeal, rendering the appellate procedure moot. The court reasoned that the party causing the procedure to become obsolete is generally deemed unsuccessful for cost allocation purposes, but since the parties agreed to offset their claims for compensation, the court decided to assign the court fee to the withdrawing appellant while awarding no further indemnities.
Regesto Legislator
Generato dall'IADTF 113 III 110 cons. 3a, Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal and Cost Allocation: After the appeal was filed, the appellant formally withdrew the appeal, rendering the appellate procedure moot. The court reasoned that the party causing the procedure to become obsolete is generally deemed unsuccessful for cost allocation purposes, but since the parties agreed to offset their claims for compensation, the court decided to assign the court fee to the withdrawing appellant while awarding no further indemnities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning to establish the principle that the party causing the procedure to become moot is considered the losing party for cost allocation, which informed the final decision on costs.
Although not explicitly cited in the final orders, the decision concerning court costs (tassa di giustizia) is governed by procedural rules which, in the context of Swiss Federal Tribunal practice (even when quoting Cantonal Court decisions in this style), imply the application of cost provisions, here Art. 66 LTF for the decision on the court fee.
Testo completo
Incarto n. 14.97.00069 · Lugano 11 maggio 1998/ FA/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 dicembre 1996 da
__________ rappr. __________ contro
__________ rappr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23 settembre /21 novembre 1996 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 6 maggio 1997 ha così deciso:
*“1. L’istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per fr. 2'441'274.-- oltre interessi al 3,5% dal 1.12.1995 e per fr. 25'429.95 oltre a fr. 410.-- di spese esecutive.*
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1'520.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 500.-- di indennità.”*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 20 maggio 1997 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 12 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 30 aprile 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;
considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto;
ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
rilevato che le parti hanno concordato di compensare le ripetibili si giustifica di non assegnare indennità e di caricare le spese all'appellante;
pronuncia
1. L’appello
20 maggio 1997 di ____________________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico, non si assegnano indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria: