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14.1997.69 • TRAC TI 14.1997.69 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal and Cost Allocation

Numero d'incarto 14.1997.69
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought the rejection of a lower court's decision that had provisionally upheld an opposition to an enforcement order for a significant debt plus interest and costs. After the appeal was filed, the appellant formally withdrew the appeal, rendering the appellate procedure moot. The court reasoned that the party causing the procedure to become obsolete is generally deemed unsuccessful for cost allocation purposes, but since the parties agreed to offset their claims for compensation, the court decided to assign the court fee to the withdrawing appellant while awarding no further indemnities.

Regesto Legislator

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DTF 113 III 110 cons. 3a, Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal and Cost Allocation: After the appeal was filed, the appellant formally withdrew the appeal, rendering the appellate procedure moot. The court reasoned that the party causing the procedure to become obsolete is generally deemed unsuccessful for cost allocation purposes, but since the parties agreed to offset their claims for compensation, the court decided to assign the court fee to the withdrawing appellant while awarding no further indemnities.

Parole chiave

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ripartizione delle spese revoca dell'opposizione ritiro della domanda di esecuzione spese di esecuzione mancato anticipo delle spese determinazione della tassa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 113 III 110
ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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DTF 113 III 110 cons. 3a

Cited in the reasoning to establish the principle that the party causing the procedure to become moot is considered the losing party for cost allocation, which informed the final decision on costs.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the final orders, the decision concerning court costs (tassa di giustizia) is governed by procedural rules which, in the context of Swiss Federal Tribunal practice (even when quoting Cantonal Court decisions in this style), imply the application of cost provisions, here Art. 66 LTF for the decision on the court fee.

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Testo completo

Incarto n. 14.97.00069 · Lugano 11 maggio 1998/ FA/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 dicembre 1996 da

__________ rappr. __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 23 settembre /21 novembre 1996 dell’UEF di Locarno;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna con sentenza 6 maggio 1997 ha così deciso:

*“1. L’istanza è accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per fr. 2'441'274.-- oltre interessi al 3,5% dal 1.12.1995 e per fr. 25'429.95 oltre a fr. 410.-- di spese esecutive.*

2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 1'520.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 500.-- di indennità.”*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 20 maggio 1997 ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 12 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

preso atto che con scritto 30 aprile 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;

considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto;

ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

rilevato che le parti hanno concordato di compensare le ripetibili si giustifica di non assegnare indennità e di caricare le spese all'appellante;

pronuncia

1. L’appello

20 maggio 1997 di ____________________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

2. La tassa di giustizia di fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico, non si assegnano indennità.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria: