Creditor Bankruptcy Rejected Due to Pre-Declaration Debt Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the bankruptcy of a debtor, and the lower court granted the request, declaring bankruptcy effective on a specific date. The debtor appealed, presenting evidence for the first time that the debt had been fully settled via payment the day before the bankruptcy declaration. The appellate court reasoned that under the relevant law, a debt proven to be extinguished before the declaration necessitates rejecting the bankruptcy request, and since the newly presented documentation sufficiently proved the prior payment, the appeal was accepted and the initial bankruptcy judgment was annulled.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF, art. 172 n. 3 LEF, art. 171 LEF; Creditor Bankruptcy Rejected Due to Pre-Declaration Debt Settlement: The debtor appealed, presenting evidence for the first time that the debt had been fully settled via payment the day before the bankruptcy declaration. The appellate court reasoned that under the relevant law, a debt proven to be extinguished before the declaration necessitates rejecting the bankruptcy request, and since the newly presented documentation sufficiently proved the prior payment, the appeal was accepted and the initial bankruptcy judgment was annulled.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was the basis for annulling the bankruptcy decision after the debt was proven to be paid before the declaration.
This article was cited as part of the legal provisions considered for the decision on the merits (annulment of bankruptcy).
This article was cited as part of the legal provisions considered for the decision on the merits (annulment of bankruptcy).
This article was applied to assign the judicial fees for the first instance to the appellant.
This article was applied when the court decided not to award any indemnities.
Testo completo
Incarto n. 14.97.00057 · Lugano 10 giugno 1997/B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 26 febbraio 1997 presentata da
__________ contro
__________;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 aprile 1997 ha così deciso:
*“1. È pronunciato il fallimento della __________a far tempo da venerdì 25 aprile 1997 alle ore 14.00.*
2./3./4. omissis”*
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 28 aprile 1997 dalla __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 5 maggio 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 26 febbraio 1997 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per fr. 22’554.20 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 16 aprile 1997 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una ricevuta datata 24 aprile 1997 della __________, la quale conferma di avere ricevuto l’importo di fr. 23’4334.-- a saldo fatture e pratica d’incasso (doc. A).
Considerato
in diritto:
1. Per l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni della notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato al considerando C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato sulla base dell'art. 174 cpv. 1 LEF.
3. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF). Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia
I. L’appello è accolto.
Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
*“1. La dichiarazione di fallimento 25 aprile 1997 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.__________, nei confronti della __________, è annullata.*
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________*
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________*
II. La tassa di giustizia di fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria