Withdrawal of Appeal Renders Cost Allocation Moot
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant filed an appeal seeking the definitive rejection of an opposition lodged against an execution order, after a lower court had admitted the opposition and burdened the creditor with the initial court fees. Because the appellant subsequently withdrew the appeal, rendering the procedure moot, the appellate court struck the appeal from the record, applying the principle that the party causing the procedure to become an object of disposal is deemed the losing party for cost allocation purposes in the absence of any agreement between the parties, thereby charging the appeal costs to the withdrawing appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IADTF 113 III 110 cons. 3a, non si asssegnano indennità; Withdrawal of Appeal Renders Cost Allocation Moot: Because the appellant subsequently withdrew the appeal, rendering the procedure moot, the appellate court struck the appeal from the record, applying the principle that the party causing the procedure to become an object of disposal is deemed the losing party for cost allocation purposes in the absence of any agreement between the parties, thereby charging the appeal costs to the withdrawing appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis jurisprudence was cited to justify placing the costs on the appealing party who withdrew the appeal.
This is an order regarding the non-assignment of compensation (indennità) costs in the final ruling.
Testo completo
Incarto n. 14.97.00036 · Lugano 11 maggio 1998 FA/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 febbraio 1997 da
__________ patr. da__________ __________ contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/23 novembre 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 10 aprile 1997 ha così deciso:
*“1. L’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è ammessa.*
2. La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posto a carico della parte debitrice.”*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 16 aprile 1997 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
la parte appellata non ha prodotto osservazioni;
preso atto che con scritto 28 aprile 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;
considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto;
ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
rilevato che, non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito alle spese, queste vanno caricate all'appellante;
pronuncia
1. L’appello
16 aprile 1997 __________ è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico, non si asssegnano indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria: