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14.1997.36 • TRAC TI 14.1997.36 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Renders Cost Allocation Moot

Numero d'incarto 14.1997.36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant filed an appeal seeking the definitive rejection of an opposition lodged against an execution order, after a lower court had admitted the opposition and burdened the creditor with the initial court fees. Because the appellant subsequently withdrew the appeal, rendering the procedure moot, the appellate court struck the appeal from the record, applying the principle that the party causing the procedure to become an object of disposal is deemed the losing party for cost allocation purposes in the absence of any agreement between the parties, thereby charging the appeal costs to the withdrawing appellant.

Regesto Legislator

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DTF 113 III 110 cons. 3a, non si asssegnano indennità; Withdrawal of Appeal Renders Cost Allocation Moot: Because the appellant subsequently withdrew the appeal, rendering the procedure moot, the appellate court struck the appeal from the record, applying the principle that the party causing the procedure to become an object of disposal is deemed the losing party for cost allocation purposes in the absence of any agreement between the parties, thereby charging the appeal costs to the withdrawing appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
ripartizione delle spese revoca dell'opposizione addebito di tasse ripetibili mancato anticipo delle spese decisione incidentale impugnabile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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DTF 113 III 110 cons. 3a
This jurisprudence was cited to justify placing the costs on the appealing party who withdrew the appeal.
non si asssegnano indennità
This is an order regarding the non-assignment of compensation (indennità) costs in the final ruling.

Giurisprudenza citata

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DTF 113 III 110
ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
DTF 113 III 110 cons. 3a

This jurisprudence was cited to justify placing the costs on the appealing party who withdrew the appeal.

non si asssegnano indennità

This is an order regarding the non-assignment of compensation (indennità) costs in the final ruling.

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Testo completo

Incarto n. 14.97.00036 · Lugano 11 maggio 1998 FA/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 febbraio 1997 da

__________ patr. da__________ __________ contro

__________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/23 novembre 1996 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 10 aprile 1997 ha così deciso:

*“1. L’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è ammessa.*

2. La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posto a carico della parte debitrice.”*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 16 aprile 1997 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

la parte appellata non ha prodotto osservazioni;

preso atto che con scritto 28 aprile 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;

considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto;

ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

rilevato che, non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito alle spese, queste vanno caricate all'appellante;

pronuncia

1. L’appello

16 aprile 1997 __________ è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

2. La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico, non si asssegnano indennità.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria: