Creditor Withdrawal of Moot Appeal Imposed Appeal Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the definitive dismissal of an opposition filed against an enforcement order, but the lower court admitted the opposition and taxed the costs against the creditor; the creditor subsequently appealed this decision but then withdrew the appeal, leading the appellate court to strike the appeal from the roll because it had become moot, reasoning that the party who renders a procedure without object is deemed the losing party for cost assessment purposes, absent a contrary agreement, thus requiring the appellant who withdrew the appeal to bear the appeal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IADTF 113 III 110 cons. 3a, Art. 66 al. 1 LTF; Creditor Withdrawal of Moot Appeal Imposed Appeal Costs: La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico, non si asssegnano indennità.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court applied the principle established in this jurisprudence to determine who should bear the costs following the withdrawal of the appeal.
The disposition includes the order concerning the costs (tassa di giustizia) of the appeal procedure.
Testo completo
Incarto n. 14.97.00035 · Lugano 11 maggio 1998 /FA/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 febraio 1997 da
__________ patr. da__________ __________ contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del __________ 1996 dell’UE di __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di __________ con sentenza
10 aprile 1997 ha così deciso:
*“1. L’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è ammessa.*
2. La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posto a carico della parte debitrice.”*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dallo __________ che con atto 16 aprile 1997 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
la parte appellata non ha prodotto osservazioni;
preso atto che con scritto 28 aprile 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;
considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto;
ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
rilevato che, non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito alle spese, queste vanno caricate all'appellante;
pronuncia
1. L’appello
16 aprile 1997 __________ è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico, non si asssegnano indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria: