Appellant Withdrawal Renders Appeal Moot and Triggers Cost Allocation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant initiated an appeal against a lower court decision that had upheld the admissibility of an opposition to an enforcement order, but the appellant subsequently withdrew the appeal. The appellate court reasoned that the withdrawal rendered the procedure moot, and established jurisprudence dictates that the party causing the procedure to become moot is deemed the losing party for the purposes of allocating costs, absent any agreement between the parties; therefore, the court struck the appeal from the roll and charged the appeal costs to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IADTF 113 III 110 cons. 3a, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant Withdrawal Renders Appeal Moot and Triggers Cost Allocation: The appellate court reasoned that the withdrawal rendered the procedure moot, and established jurisprudence dictates that the party causing the procedure to become moot is deemed the losing party for the purposes of allocating costs, absent any agreement between the parties; therefore, the court struck the appeal from the roll and charged the appeal costs to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited implicitly as the legal basis for charging the costs to the appellant following the withdrawal of the appeal.
The provision governing the imposition of court fees is applied in the final order regarding the costs.
Testo completo
Incarto n. 14.97.00034 · Lugano 6 maggio 1998 /FA/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 febbraio 1997 da
__________ rappr. da__________ __________ Contro
__________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del __________ 1996 dell’UE di __________;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di __________ con sentenza
10 aprile 1997 ha così deciso:
*“1. L’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è ammessa.*
2. La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posto a carico della parte debitrice.”*
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dallo __________ che con atto 16 aprile 1997 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
la parte appellata non ha prodotto osservazioni;
preso atto che con scritto 28 aprile 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;
considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto;
ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
rilevato che, non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito alle spese, queste vanno caricate all'appellante;
pronuncia
1. L’appello
16 aprile 1997 __________ è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico, non si asssegnano indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria: