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14.1997.33 • TRAC TI 14.1997.33 Generato dall'IA

Withdrawal of Appeal Renders Procedure Moot; Appellant Liable for Costs

Numero d'incarto 14.1997.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant, who was seeking the definitive rejection of an opposition to an enforcement order, subsequently withdrew the appeal, rendering the procedure obsolete. The court reasoned that, based on established jurisprudence, the party causing the procedure to become moot is deemed the losing party concerning costs, absent any agreement to the contrary between the parties. Consequently, the court struck the appeal from the record and ordered the appellant to bear the appeal court costs, awarding no indemnity.

Regesto Legislator

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DTF 113 III 110 cons. 3a, Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Renders Procedure Moot; Appellant Liable for Costs: The court reasoned that, based on established jurisprudence, the party causing the procedure to become moot is deemed the losing party concerning costs, absent any agreement to the contrary between the parties. Consequently, the court struck the appeal from the record and ordered the appellant to bear the appeal court costs, awarding no indemnity.

Parole chiave

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revoca dell'opposizione spese di esecuzione censure procedurali ripetibili decreto di non luogo a procedere decisione incidentale impugnabile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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DTF 113 III 110 cons. 3a
Cited in the reasoning which justifies the decision to charge costs to the appellant who withdrew the appeal, although this specific citation is not repeated verbatim in the final orders, the principle established by it dictates the cost order in point 2.
Art. 66 al. 1 LTF
Implicitly applied as the court orders the costs (tassa di giustizia) against the appellant who withdrew the appeal, following the principle derived from the jurisprudence cited.

Giurisprudenza citata

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DTF 113 III 110
ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
DTF 113 III 110 cons. 3a

Cited in the reasoning which justifies the decision to charge costs to the appellant who withdrew the appeal, although this specific citation is not repeated verbatim in the final orders, the principle established by it dictates the cost order in point 2.

Art. 66 al. 1 LTF

Implicitly applied as the court orders the costs (tassa di giustizia) against the appellant who withdrew the appeal, following the principle derived from the jurisprudence cited.

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Testo completo

Incarto n. 14.97.00033 · Lugano 6 maggio 1998 /FA/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 febbraio 1997 da

__________ rappr. da__________ __________ Contro

__________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del __________ 1996 dell’UE di __________;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di __________ con sentenza

10 aprile 1997 ha così deciso:

*“1. L’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è ammessa.*

2. La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posto a carico della parte debitrice.”*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 16 aprile 1997 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

la parte appellata non ha prodotto osservazioni;

preso atto che con scritto 28 aprile 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;

considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto;

ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

rilevato che, non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito alle spese, queste vanno caricate all'appellante;

pronuncia

1. L’appello

16 aprile 1997 __________ è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

2. La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico, non si assegnano indennità.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria: