Bankruptcy Annulled Due to Pre-Judgment Debt Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was filed against a lower court's declaration of bankruptcy, with the appellant asserting that the debt had been settled prior to the bankruptcy ruling, supported by a creditor's letter confirming full payment and withdrawal of the bankruptcy application. The appellate court reasoned that under the relevant statute, a debt extinguished before the judgment warrants rejection of the bankruptcy application, and since the submitted document constituted sufficient proof of pre-judgment payment, the initial bankruptcy declaration was annulled, though the appellant was held responsible for the appeal and first instance costs due to their non-appearance in the initial proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF; Bankruptcy Annulled Due to Pre-Judgment Debt Settlement: The appellate court reasoned that under the relevant statute, a debt extinguished before the judgment warrants rejection of the bankruptcy application, and since the submitted document constituted sufficient proof of pre-judgment payment, the initial bankruptcy declaration was annulled, though the appellant was held responsible for the appeal and first instance costs due to their non-appearance in the initial proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was upheld and the bankruptcy declaration annulled based on this provision regarding the review of the bankruptcy judge's decision.
This provision was cited in the reasoning section regarding the allocation of the first instance judicial fee, which was confirmed in the final order.
This provision was cited in the reasoning section regarding the denial of indemnities, which is standard in cost allocation.
Testo completo
Incarto n. 14.97.00015 · Lugano 26 marzo 1997/B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 6 dicembre 1996 presentata da
__________ contro
__________ (patrocinata dall’avv. __________)
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 4 febbraio 1997 ha così deciso:
*“1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì 4 febbraio 1997 alle ore 14.00.*
*2./3./4. omissis”*
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 10 febbraio 1997 dalla __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 13/14 febbraio 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 6 dicembre 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 1’090.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 29 gennaio 1997 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una lettera 4 febbraio 1997 della creditrice con la quale essa dichiara di ritirare la domanda di fallimento, in seguito al pagamento totale dell’esecuzione (doc. B).
Considerato
in diritto: 1. Ex art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Ex art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
3. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello è accolto
Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
*“1. La dichiarazione di fallimento 4 febbraio 1997 pronunciata dalla Pretore del Distretto d Lugano, Sezione n 5, inc. FA.96.01330, nei confronti della ____________________è annullata.*
*2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico della __________*
*3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico della __________*
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria