Debtor's Proof of Pre-Declaration Payment Voids Bankruptcy Order on Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court declared bankruptcy against a debtor upon a creditor's request, but the debtor appealed, arguing the debt had been settled before the bankruptcy declaration by submitting a payment receipt dated the day before the initial ruling. The appellate court accepted the appeal, citing the legal provision allowing rejection of a bankruptcy application if the debtor proves extinguishment of the debt with documents, and reasoned that the newly submitted receipt constituted sufficient proof of pre-declaration payment, thereby warranting the annulment of the bankruptcy order, although the appealing party was held responsible for the costs of both instances because they had failed to appear before the first judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 49 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF; Debtor's Proof of Pre-Declaration Payment Voids Bankruptcy Order on Appeal: The appellate court accepted the appeal, citing the legal provision allowing rejection of a bankruptcy application if the debtor proves extinguishment of the debt with documents, and reasoned that the newly submitted receipt constituted sufficient proof of pre-declaration payment, thereby warranting the annulment of the bankruptcy order, although the appealing party was held responsible for the costs of both instances because they had failed to appear before the first judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed to annul the bankruptcy decision because the debt was proven to be extinguished before the declaration.
Applied to determine that the appeal costs for the first instance are to be borne by the appellant because they were absent before the first judge.
Applied in the decision not to award compensation/indemnities.
Testo completo
Incarto n. 14.97.00126 · Lugano 18 dicembre 1997 B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali, assente)
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla procedura fallimentare dipendente dall’istanza presentata il 23 giugno 1997 da
__________ contro
__________
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud con sentenza 12 novembre 1997 ha così deciso:
*“1. È pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da oggi alle ore 14.00.*
2./3./4.*omissis”*
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 12 novembre 1997 dalla __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 14 novembre 1997 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 23 giugno 1997 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 5’347.60.-- oltre interessi e spese.
B. All’udienza di contraddittorio dell’8 luglio 1997 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una ricevuta 11 novembre 1997 sottoscritta dalla creditrice in merito al pagamento di Fr. 7’895.-- a saldo dell’esecuzione in oggetto n. __________ (doc. A).
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
2. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
3. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello 12 novembre 1997 della __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:
*“1. La dichiarazione di fallimento 12 novembre 1997 pronunciata dal Segretario assessore della Pretura di Mendrisio-Sud, inc. EF. __________, nei confronti della __________ o, è annullata.*
2.*La tassa di giustizia di prima sede di fr. 60.--, da anticipare come di rito, è posta a carico della __________.*
3. *Le spese dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della __________.”*
II. La tassa di giustizia di fr. 90.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria