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14.1997.11 • TRAC TI 14.1997.11 Generato dall'IA

Appeal Dismissed as Moot Regarding Enforcement Proceedings Costs Allocation

Numero d'incarto 14.1997.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought the annulment of enforcement proceedings initiated by the respondent, following a lower court's rejection of their objection and related requests. Upon the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, the court dismissed the appeal as moot, reasoning that the party rendering a procedure objectless is deemed the losing party for the purposes of allocating costs and indemnities, absent any contrary agreement between the parties, thus charging the withdrawn appeal costs and indemnities to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 85 LEF, Art. 107 CPC, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Dismissed as Moot Regarding Enforcement Proceedings Costs Allocation: Upon the appellant's subsequent withdrawal of the appeal, the court dismissed the appeal as moot, reasoning that the party rendering a procedure objectless is deemed the losing party for the purposes of allocating costs and indemnities, absent any contrary agreement between the parties, thus charging the withdrawn appeal costs and indemnities to the appellant.

Parole chiave

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procedura di annullamento spese di esecuzione ripartizione delle spese procedure connesse finzione di ritiro ripetibili Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 113 III 110
ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

This article governs the allocation of court costs in the context of the final decision on the appeal, specifically concerning the court fee.

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Testo completo

Incarto n. 14.97.00011 · Lugano 3 novembre 1998 /FA/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 novembre 1996 da

__________ (rappr. dall'avv. __________) contro

__________ ( patr. dall'avv. __________)

tendente ad ottenere l'annullamento delle esecuzioni no. __________ e __________ dell'UEF di Mendrisio, promosse da __________;

sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 24 gennaio 1997 ha così deciso:

*“1. L’istanza ex art.

85 LEF presentata in data 19.11.1996 da __________ e __________è respinta.*

*2. L'ordine di cui al decreto supercautelare 22.11.1996 di questa Pretura viene revocato.*

*3. L'istanza ex art. 107 CPC presentata in data 17.12.1996 da __________ e __________ è respinta.*

*4. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- delle domande cautelare e di merito sono poste integralmente ed in solido a carico dei signori __________e __________, che - sempre in solido - rifonderanno altresì al sig. __________l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili."*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________e __________ che con atto 10 febbraio 1997 ha postulato l'accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 17 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

preso atto che con scritto 18 settembre 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;

considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto;

ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

rilevato che le parti non si sono accordate in tal senso, si giustifica di assegnare indennità alla parte appellata e di caricare le spese agli appellanti;

pronuncia: 1. L’appello

10 febbraio 1997 di __________ e __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

2. La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dagli appellanti, è posta a loro carico, __________e __________ verseranno, in solido tra di loro, fr. 600.-- a __________ a titolo di indennità.

3. Intimazione:

– __________

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria