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14.1997.107 • TRAC TI 14.1997.107 Generato dall'IA

Appeal Withdrawal and Court Fee Assessment

Numero d'incarto 14.1997.107
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's decision that had rejected their request for the provisional setting aside of an opposition filed against an enforcement order, but the appeal was subsequently withdrawn by the appellants' counsel, leading the appellate court to strike the appeal from the records and order that the already advanced court fee remain the responsibility of the appellants, despite their request for a reduction based on a settlement where the parties agreed to compensate legal fees.

Regesto Legislator

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Appeal Withdrawal and Court Fee Assessment: con osservazioni 29 settembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili,.

Parole chiave

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riduzione delle tasse indennità di patrocinio revoca dell'opposizione decisione d'esecuzione fissazione della multa ritiro a seguito di transazione Sentenza o decisione senza scheda
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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1.

The court order explicitly strikes the appeal from the roll due to withdrawal.

2.

The court order confirms the court fee (tassa di giustizia) remains charged to the appellants.

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Testo completo

Incarto n. 14.97.00107 · Lugano 21 novembre 1997 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 giugno 1997 da

__________ __________ entrambi patr. dall'avv. __________ contro

__________ patr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 28 maggio 1997 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 agosto 1997 ha così deciso:

*“1. L’istanza è respinta.*

2. La tassa di giustizia in Fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’200.-- a titolo di indennità.”*

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dai procedenti che con atto 4 settembre 1997 hanno postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

con osservazioni 29 settembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili,.

preso atto che con scritto 12 novembre 1997 il patrocinatore degli appellanti ha ritirato l’appello, comunicando che le parti hanno concordato di compensare le ripetibili e chiedendo che la tassa di giustizia, già anticipata dagli appellanti, venga ridotta;

pronuncia

1. L’appello

4 settembre 1997 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dagli appellanti, resta a carico di __________.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria: