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14.1997.00072 • TRAC TI 14.1997.00072 Generato dall'IA

Promissory Note Executability in Debt Enforcement Dispute

Numero d'incarto 14.1997.00072
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal concerned a summary debt enforcement proceeding based on a promissory note, where the debtor opposed execution, arguing defects in the specified place of payment and claiming the note was issued within a collective real estate operation, thus not representing an individual debt. The court reasoned that the ambiguity in the place of payment was resolvable by translating the Italian name of the indicated bank, and that the protest also clarified the location, while the debtor failed to provide sufficient objective evidence to substantiate the claim that the note was a *Gefälligkeitswechsel* (accommodation bill) related to a partnership rather than a personal obligation, especially in light of a receipt acknowledging a personal debt; consequently, the appeal against the lower court's decision to reject the opposition was dismissed, upholding the executability of the instrument.

Regesto Legislator

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Art. 181 LEF, Art. 230 LEF, Art. 230 cpv. 4 LEF, Art. 1096 CO, Art. 61 cpv. 1 OTLEF, Art. 62 cpv. 1 OTLEF; Promissory Note Executability in Debt Enforcement Dispute: The court reasoned that the ambiguity in the place of payment was resolvable by translating the Italian name of the indicated bank, and that the protest also clarified the location, while the debtor failed to provide sufficient objective evidence to substantiate the claim that the note was a *Gefälligkeitswechsel* (accommodation bill) related to a partnership rather than a personal obligation, especially in light of a receipt acknowledging a personal debt; consequently, the appeal against the lower court's decision to reject the opposition was dismissed, upholding the executability of the instrument.

Parole chiave

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vaglia cambiario credito in esecuzione cambiale tratta decisione d'esecuzione banca emittente obbligazione reale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 181 LEF

Cited in the preamble to the operative part, setting the context for the appeal concerning opposition to a bill of exchange execution.

Art. 1096 CO

Cited in the preamble to the operative part, relating to the essential requirements for a bill of exchange, which was central to the decision.

Art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited as the basis for imposing court costs based on the outcome of the appeal.

Art. 62 cpv. 1 OTLEF

Cited as the basis for ordering the opposing party to pay indemnity/reimbursement to the counterparty based on the outcome of the appeal.

Art. 48 OTLEF

Cited as a general basis for following the rule that costs follow the event (soccombenza).

Art. 49 OTLEF

Cited as a general basis for following the rule that costs follow the event (soccombenza).

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Testo completo

Incarto n. 14.97.00072 · Lugano 4 marzo 1999/B/fc/kc · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione interposta da

__________ (patr. dall’avv. __________)

al PE cambiario n. __________ del 3/4 aprile 1997 dell’UE di Lugano ad istanza di

__________ (patr. dall’avv. __________)

opposizione sottoposta giusta l’art. 181 LEF, con atto 10 aprile 1997 dell’UE di Lugano al giudizio della Pretura di Lugano, Sezione 5;

sulla quale opposizione la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha così deciso:

*“1. L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ non è ammessa.*

*2. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posta a carico della parte debitrice, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’200.-- a titolo di indennità.”*

Decisione dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 20 maggio 1997 ha chiesto sia giudicato:

*“1. All’appello è conferito effetto sospensivo.*

*2. L’appello è accolto e di conseguenza la sentenza 9 maggio 1997 della Pretura di Lugano __________è riformata nel modo seguente:*

*L’opposizione interposta al PE camb. __________è ammessa.*

*La tassa di giustizia di Fr. 300.--, da anticipare dalla parte creditrice, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 1’200.-- a titolo di indentità.*

*3. Protestate spese e ripetibili di appello.”*

Con osservazioni 17 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;

rilevato che con decreto presidenziale 22 maggio 1997 all’appello non è stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto che con decisione

27 giugno 1997 la Pretore di Lugano, Sezione 5, ha decretato il fallimento di __________;

preso atto che l’Ufficio fallimenti di Lugano l’8 agosto 1997 ha chiuso ex art. 230 LEF il fallimento per mancanza di attivi;

considerato come ex art.

230 cpv. 4 LEF dopo la sospensione della procedura di fallimento, le esecuzioni promosse prima della dichiarazione di fallimento riprendono il loro corso;

ritenuto

in fatto: A. Il 25 ottobre 1996 __________ ha emesso un vaglia cambiario per Fr. 166’500.-- all’ordine di __________ con scadenza al 24 marzo 1997 (doc. C). Il vaglia cambiario, protestato per mancato pagamento il 26 marzo 1997, è stato messo in esecuzione cambiaria contro __________ per l’importo di Fr. 166’500.-- oltre al 5% dal 24 marzo 1997 e Fr. 500.-- tassa d’incasso.

Avendo l’escusso interposto tempestiva opposizione, l’UE di Lugano l’ha sottoposta al giudizio della Pretore di Lugano, Sezione 5, ai sensi dell’art. 181 LEF.

B. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha eccepito la carente designazione del luogo di pagamento, sul vaglia cambiario essendo indicato un luogo di pagamento ambiguo dovuto all’ine-sistenza a __________ della __________. D’altro canto il protesto non è stato levato nel luogo di emissione e domicilio dell’emittente, ossia a __________ Il debitore ha poi sostenuto che il titolo cambiario è stato emesso in un contesto particolare, nell’ambito di un’operazione immobiliare che coinvolgeva diverse persone riunite in una società semplice. I conferimenti e gli eventuali debiti non sono pertanto individuali ma nei confronti della società, per cui non può essere chiesta la restituzione da parte di ogni singolo socio. Il vaglia cambiario rappresenta quindi un “Gefälligkeitswechsel”, non esistendo un rapporto diretto di debito.

C. Con sentenza 9 maggio 1997 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, non ha ammesso l’opposizione argomentando che l’eccezione relativa al luogo d’adempimento rappresenta un eccesso di formalismo, ritenuto che l’indicazione in italiano e le sigle invertite “__________ ” in luogo di “__________ ” dell’istituto bancario non poteva far sorgere dubbi circa il luogo di pagamento del vaglia cambiario. D’altro canto sulla scorta della dichiarazione contenuta nel doc.

10 poteva essere inteso solo l’istituto bancario “__________ ”. Il protesto, che con il titolo cambiario forma un insieme, fuga d’altronde qualsiasi ambiguità relativa al luogo d’adempimento risp. di pagamento. In prima sede è poi stato ritenuto che la ricevuta doc. F annulla ogni dubbio in merito alla posizione del debitore.

D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.

E. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.

Considerato

in diritto: 1. a) Nell’ambito della procedura cambiaria, il giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione procede d’ufficio all’esame e all’accertamento della validità del titolo in rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali volute dal diritto cambiario (CEF 13 aprile 1987 in re A. SA /P. SA; Rep 1977 p. 119; CEF 8 aprile 1986 in re T. /G.).

b) Ex art. 182 n. 3 LEF il giudice ammette l’opposizione quando un’eccezione ammessa dal diritto cambiario sembri attendibile. Richiesta è la verosimiglianza dell’eccezione la quale è raggiunta se la parte che la solleva suffraga con elementi oggettivi e affidabili le sue affermazioni. Le allegazioni devono pertanto essere confortate da documenti giustificativi (CEF 7 febbraio 1990 in re I.C. SA/C.B. SA cons. 3; Rep 1968 p.

138 cons. 1; CEF 13 aprile 1987 in re A. SA/P. SA; CEF 8 aprile 1986 in re T. c/G; Pierre Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 261; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 n. 10 p. 62; Alex Schmidlin, Die Bewilligung des Rechtsvorschlages in der Wechselbetreibung unter Hinterlegung der Forderungssumme gemäss SchKG 182 Ziff. 4, Zurigo 1978, p. 61-62).

c) La validità di un titolo cambiario dipende dall’adempimento di requisiti formali particolarmente severi. L’estrema rigidità formale è concepita in funzione della sicurezza della sua circolazione. Questo documento deve essere riconoscibile anche per terzi quale titolo cambiario. Tra gli elementi essenziali del vaglia cambiario vi è anche l’indicazione del luogo di pagamento (art. 1096 n. 4 CO). L’emittente può indicare un luogo di pagamento diverso dal domicilio del trattario (ex combinati art. 1098 cpv. 2 e 994 CO). Il vaglia cambiario diventa così domiciliato. Esso va differenziato dal vaglia cambiario in cui non viene indicato un luogo di pagamento, bensì una persona oppure la filiale di una banca, presso la quale il titolo cambiario deve essere presentato per il pagamento. La questione a sapere se un requisito formale è adempito oppure no va decisa tramite interpretazione (A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 9 n. 5, 22, 23 e 37 p. 145,149 e 152).

d) L’emittente del vaglia cambiario è, ritenuto che egli promette il proprio pagamento, debitore principale e non potenziale debitore sottoposto a regresso. L’emittente è infatti responsabile come l’accettante della cambiale. Per mantenere il proprio diritto contro l’emittente non occorre il protesto, necessario invece per procedere contro un potenziale debitore in seguito a regresso (cfr. Meier-Hayoz/von der Crone, op. cit., §

16 n. 8 p. 221).

e) Il vaglia cambiario in oggetto, emesso da __________ all’ordine di __________ indica la banca presso la quale è da effettuarsi l’incasso, ossia la “__________ ”. Orbene, questa indicazione non è altro che la traduzione in italiano di “__________”, mentre la sigla indicata “__________” appare chiaramente composta dalle iniziali invertite di detta ragione sociale. Non appare pertanto necessaria una particolare interpretazione di questa indicazione per poter comprendere quale è il luogo di pagamento, al massimo ne occorre la traduzione in lingua tedesca. D’altro canto dal protesto - che in casu non occorreva levare, procedendo il creditore direttamente nei confronti del debitore principale - si evince che il notaio non ha avuto alcun dubbio in merito all’identificazione della banca designata per il pagamento. Dalla documentazione prodotta dall’appellante non emergono d’altronde i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile che il vaglia cambiario in oggetto è stato emesso nell’ambito di un rapporto di società semplice, per cui non potrebbe costituire un debito personale dell’escusso, considerato che agli atti risulta la ricevuta doc. F, sottoscritta da __________, nella quale egli ha dichiarato di avere ricevuto da __________, a titolo personale, la somma di Fr. 166’500.-- da rimborsare entro il 30 ottobre 1996.

Come correttamemte ritenuto in prima sede, l’opposizione interposta dall’escusso non può essere ammessa, non avendo egli reso attendibile nessuna eccezione ex art.

182 n. 3 LEF.

2. L’appello

20 maggio 1997 __________ va quindi respinto.

Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 181 LEF e 1096 CO

pronuncia: 1. L’appello 20 maggio 1997 __________, è respinto.

2. La tassa di giustizia di Fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 1’200.-- a titolo di indennità.

3. Intimazione:

– __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria: