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14.1996.95 • TRAC TI 14.1996.95 Generato dall'IA

Creditor's Definitive Opposition Upheld Against Debtor's Procedural Appeal

Numero d'incarto 14.1996.95
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated definitive opposition proceedings based on a prior court judgment that ordered the debtor to pay a sum following the debtor's acquiescence during a labor contract dispute hearing. The debtor appealed the initial decision to reject the opposition, arguing procedural unfairness due to inability to review case documents held by the creditor, failure to obtain an adjournment, and insufficient proof of the underlying judgment's finality. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the debtor's acquiescence in the prior proceeding and the undisputed existence of the enforceable judgment constituted a valid basis for definitive opposition under the relevant law, rendering the debtor's procedural complaints, especially given the defense counsel's prior inconsistent conduct, manifestly unfounded and borderline reckless.

Regesto Legislator

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Art. 80 LEF, Art. 205 CPC, Art. 80 cov, Art. 80 cpv. 2 LEF, art. 220 cpv. 2 LEF, art. 66 cpv. 1 LEF; Creditor's Definitive Opposition Upheld Against Debtor's Procedural Appeal: The debtor appealed the initial decision to reject the opposition, arguing procedural unfairness due to inability to review case documents held by the creditor, failure to obtain an adjournment, and insufficient proof of the underlying judgment's finality. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the debtor's acquiescence in the prior proceeding and the undisputed existence of the enforceable judgment constituted a valid basis for definitive opposition under the relevant law, rendering the debtor's procedural complaints, especially given the defense counsel's prior inconsistent conduct, manifestly unfounded and borderline reckless.

Parole chiave

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opposizione opposizione al precetto esecutivo decisione esecutiva decisioni incidentali condotta precedente procedura di fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 80 LEF

The appeal was rejected based on this article concerning the definitive rejection of opposition founded on an enforceable title.

art. 220 cpv. 2 LEF

Although not explicitly cited in the dispositive orders, this article likely governs the appeal procedure in execution law cases before the Court of Appeal, as the court ruled on the appeal's merits and outcome (Order 1).

art. 66 cpv. 1 LEF

Cited implicitly by the imposition of court fees (tassa di giustizia) in the final order.

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Testo completo

Incarto n. 14.96.00095 · Lugano 13 novembre 1996 /FP/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani (questi ultimi in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti)

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 settembre 1996 da

__________ patr. dall'avv. __________ contro

__________ patr. dall'avv. __________

per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, notificato il 27 agosto 1996 per l’incasso di fr. 11’020.- oltre accessori;

sulla quale istanza il segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona ha così deciso il 26 settembre 1996:

1. E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona;

2. La tassa di giustizia globale di fr. 150.-. da anticipare dall’istante, è a carico della parte convenuta, che rifonderà inoltre alla controparte fr. 220.- a titolo di ripetibili.

decisione dedotta in appello dalla __________ con atto ricorsuale del 4 ottobre 1996, chiedente l’annullamento della sentenza impugnata, con protesta di spese e di ripetibili;

richiamate le osservazioni del 24 ottobre 1996 dell’istante, postulanti la reiezione dell’appello con protesta di spese e di ripetibili.

preso atto dell’istanza del 6 novembre 1996, con la quale __________ ha chiesto la concessione dell’effetto sospensivo;

Ritenuto in fatto e considerato in

diritto

che con PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, __________ procede contro __________ per l’incasso di fr. 11’020.- oltre interessi e spese;

che, preso atto dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo, __________ ne ha chiesto il rigetto definitivo con istanza 9 settembre 1996;

che il creditore ha fondato la domanda sulla base della sentenza del 17 luglio 1996, con la quale il Pretore del Distretto di Bellinzona, preso atto dell'acquiescenza della debitrice in occasione dell’udienza del 17 luglio 1996, ha stralciato dai ruoli la causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro no. __________ dipendente da istanza 20 giugno 1996 dell’istante, ha condannato la convenuta a pagare all’istante la somma di fr. 10’620.- oltre interessi al 5% su fr. 3’620.- dal 31 ottobre 1995 e su fr. 7’000.- dal 30 novembre 1995, come pure la somma di fr. 400.- per ripetibili;

che il Pretore, con sentenza 26 settembre 1996, ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione prodotta, segnatamente la sentenza 17 luglio 1996, siccome passata in giudicato, valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art.

80 LEF;

che con tempestivo atto di appello __________ ha chiesto l’annullamento della sentenza emanata dal Pretore il 26 settembre 1996, sostenendo che nonostante esplicita richiesta, essa non ha potuto prendere visione dei documenti di causa, essendo gli stessi in possesso dell’istante, che tali documenti dovevano rimanere acquisiti nell’incarto fino alla conclusione della procedura (art. 205 CPC), che essa, pur avendo giustificato la propria assenza al contradditorio, non ha potuto far valere convenientemente le proprie ragioni, non avendo potuto accedere agli atti costituenti l’incarto e sui quali il primo giudice ha fondato la sentenza impugnata, che la controparte si è rifiutata di concedere il rinvio dell’udienza di pochi giorni, e, infine, adducendo pure che non è stata dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza sulla quale è stata promossa l’esecuzione;

che con osservazioni del 24 ottobre 1996 l’istante ha chiesto la reiezione dell’appello, con protesta di spese e di ripetibili, queste ultime commisurate alla temerarietà del ricorso;

che quando il credito sia fondato sopra un sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo (art. 80 cov. 1 LEF), ritenuto che sono parificate alle sentenze esecutive, tra l’altro, le transazioni e le ricognizioni giudiziarie (art. 80 cpv. 2 LEF), che decisiva ai fini dell’accoglimento dell’istanza è la sentenza del 17 luglio 1996, con la quale il Pretore del Distretto di Bellinzona, preso atto dell’acquiescenza dell’amministratore unico dell’escussa all’istanza 20 giugno 1996 (inc. 334/96), ha stralciato la relativa causa dai ruoli e ha condannato la debitrice al pagamento dell’importo posto in esecuzione;

che l'escussa, nel suo atto di appello, non contesta di avere aderito alla citata istanza in occasione del contraddittorio del 17 luglio 1996, come pure di avere ricevuto sia il precetto esecutivo no. __________ dell’UEF di Bellinzona, sia la sentenza del 17 luglio 1996 che ha posto fine alla lite;

che di fronte a tali riscontri la doglianza dell’escussa, fondata sulla mancata messa a disposizione del titolo di rigetto rasenta la temerarietà, ove soltanto si consideri che nello scritto 25 settembre 1996 indirizzato alla Pretura per comunicare l’impossibilità di presenziare al contraddittorio fissato per il giorno successivo, il patrocinatore di __________ non soltanto non ha chiesto il rinvio dell’udienza, e non soltanto si è guardato dal sostenere di non essere a disposizione del titolo sul quale l’istante ha fondato la propria domanda, ma ha addirittura comunicato l’intenzione di proporre revisione contro il titolo che egli pretende ora di ignorare;

che non vi è pertanto ragione per esaminare se la documentazione prodotta dall’escussa doveva rimanere acquisita agli atti fino al passaggio in giudicato formale della sentenza di rigetto oppure se essa poteva essere ritornata - come probabilmente si è avverato nella fattispecie - al creditore una volta emanata la sentenza impugnata (v. comunicazioni 7 e 9 ottobre 1996 del legale dell’istante alla Pretura di Bellinzona);

che manifestamente infondate e quindi al limite della temerarietà processuale risultando pure le rimanenti censure (mancata partecipazione al contraddittorio e mancato passaggio in giudicato della sentenza del 17 luglio 1996), ove soltanto si consideri che, come già rilevato, il legale dell’escussa non ha presentato nessuna richiesta formale di rinvio dell’udienza appuntata per il 26 settembre 1996, e che lo stesso legale non pretende che la sua mandante abbia impugnato la decisione sulla quale l’istante ha fondato la propria domanda (circostanza comunque esclusa dallo stesso segretario assessore, che ha accertato il passaggio in giudicato del titolo di rigetto);

che l’appello, non sprovvisto di temerarietà, deve essere respinto;

che, di conseguenza, la richiesta di effetto sospensivo del 6 novembre 1996 è divenuta priva di oggetto;

richiamato l’art. 80 LEF

pronuncia

1. L’appello è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 225.- del presente giudizio, è posta a carico della __________, che rifonderà alla controparte fr. 300.-. di ripetibili.

3. Intimazione a:

- __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria