Appellants Withdraw Enforcement Appeal; Deemed Losing Party for Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellants sought to overturn a lower court's decision that had rejected their request for the provisional setting aside of an opposition to an enforcement proceeding, but subsequently, the appellants formally withdrew their appeal. The appellate court ruled that since the withdrawal rendered the procedure moot, the appellants were deemed the losing party for cost allocation purposes, resulting in the appeal being struck from the record and the appellants jointly being charged the court fee, with no indemnity awarded to the appellee as no observations were filed.
Regesto Legislator
Generato dall'IADTF 113 III 110 cons. 3a, Art. 66 al. 1 LTF; Appellants Withdraw Enforcement Appeal; Deemed Losing Party for Costs: The appellate court ruled that since the withdrawal rendered the procedure moot, the appellants were deemed the losing party for cost allocation purposes, resulting in the appeal being struck from the record and the appellants jointly being charged the court fee, with no indemnity awarded to the appellee as no observations were filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning as the principle applied for concluding the appealing party was liable for costs due to withdrawing the appeal, which informed the dispositive order regarding costs.
This article is implicitly applied in the dispositive order No. 2, which imposes the court costs on the appellants as they withdrew the appeal.
Testo completo
Incarto n. 14.96.00093 · Lugano 13 novembre 1996 /B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini vicepresidente, Cocchi e Chiesa, (in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti)
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 10 luglio 1996 da
__________ __________ ambedue patr. da: __________ Contro
__________ patr. da: __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 2/4 luglio 1996 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 25/26 settembre 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia globale di Fr. 150.-- è posta a carico degli istanti in solido, con l’obbligo, pure solidale di rifondere alla convenuta la somma di Fr. 600.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dai procedenti che con atto 4 ottobre
1996 hanno postulato l’accoglimento dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
preso atto che con scritto 28 ottobre 1996 il patrocinatore degli appellanti ha
comunicato il ritiro dell’appello da parte dei suoi mandanti;
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende
priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese
e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezion fatta nell’evenienza in cui le parti
ne concordino un diverso riparto;
considerato che nessuna comunicazione in merito al riparto delle spese è pervenuta
a questa Camera e che non avendo la parte appellata presentato osservazioni, non si
assegnano indennità
pronuncia
1. L’appello 4 ottobre 1996 degli arch. __________ e __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di Fr. 100.--, é a carico degli appellanti in solido.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Bellinzona
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria: