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14.1996.85 • TRAC TI 14.1996.85 Generato dall'IA

Debtor Appeal of Bankruptcy Declaration Rejected Due to Inadmissibility of New Evidence (Pseudonova)

Numero d'incarto 14.1996.85
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A debtor appealed an initial bankruptcy declaration made by the lower court after the creditor filed a petition for non-payment of a debt, with the debtor claiming they had reached an agreement for an extension with the creditor prior to the ruling, though failing to appear at the initial hearing. The appellate court rejected the appeal, reasoning that under cantonal procedural rules applicable to bankruptcy appeals, new facts, evidence, or exceptions (even those relevant and existing before the lower court ruling, termed *pseudonova*) are generally inadmissible unless they would definitively preclude the bankruptcy declaration and are not merely a tactic to avoid consequences; ultimately, since the creditor denied any agreement on an extension and the debt remained unpaid, the initial bankruptcy declaration was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 174 LEF, Art. 387 CPC, Art. 388 CPC, Art. 321 cpv.1 lett. b CPC, art. 171 LEF, art. 67 cpv. 1 OTLEF; Debtor Appeal of Bankruptcy Declaration Rejected Due to Inadmissibility of New Evidence (Pseudonova): The appellate court rejected the appeal, reasoning that under cantonal procedural rules applicable to bankruptcy appeals, new facts, evidence, or exceptions (even those relevant and existing before the lower court ruling, termed *pseudonova*) are generally inadmissible unless they would definitively preclude the bankruptcy declaration and are not merely a tactic to avoid consequences; ultimately, since the creditor denied any agreement on an extension and the debt remained unpaid, the initial bankruptcy declaration was upheld.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito nel fallimento nuovo mezzo di prova estensione della procedura opposizione al precetto esecutivo insufficienza della massa attiva assemblea dei creditori Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 174 LEF

Cited as a legal basis for the decision regarding the appeal in bankruptcy proceedings.

art. 171 LEF

Cited as a legal basis for the decision regarding the appeal in bankruptcy proceedings.

art. 67 cpv. 1 OTLEF

Cited in relation to the awarding of costs (though no indemnity was assigned).

art. 68 cpv. 1 OTLEF

Cited in relation to the awarding of costs (though no indemnity was assigned).

art. 54 OTLEF

Cited in relation to the determination of court fees.

art. 52 OTLEF

Cited in relation to the determination of court fees.

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Testo completo

Incarto n. 14.96.00085 · Lugano 4 novembre 1996 B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente Cocchi e Chiesa (in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti)

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla procedura fallimentare dipendente dall’istanza 30 luglio 1996 presentata da

__________ contro

__________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 28 agosto 1996:

*“1. E` pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da mercoledì __________ alle ore 14.00.*

2/3 omissis.”*

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 9 settembre 1996 dalla __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 12 settembre 1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 30 luglio 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 5’662. oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 21 agosto 1996 l’escussa non è comparsa.

C. L’appellante adduce che in seguito a trattative condotte con la creditrice ha inoltrato un’ulteriore proposta ottenendo la conferma dell’annullamento della procedura, per cui riteneva avvertita la Pretura. Un riscontro da parte della creditrice dovrebbe giungere nell’ambito della procedura d’appello in oggetto. La debitrice ha prodotto un suo scritto datato 20 agosto 1996 (doc. E), con il quale ha chiesto alla creditrice di considerare l’importo di Fr. 5’831.-- per l’esecuzione n. __________.

Considerato

in diritto:

1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver ottenuto una dilazione dalla creditrice prima della declaratoria di fallimento.

A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.

a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF.

Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).

Contro la decisione in prima sede del pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).

La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF

8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5.

Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).

2. Ex art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.

Nel caso in esame da parte della creditrice non è pervenuta nessuna conferma in merito alla dilazione che la __________ pretende di avere ottenuto. Inoltre dalle osservazioni della creditrice emerge che l’appellante non ha saldato il suo debito. La richiesta di annullamento del fallimento va quindi respinta.

3. L’appello

9 settembre 1996 della __________ va pertanto respinto.

Di conseguenza si impone la dichiarazione di fallimento della __________.

La tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso (art. 52, 54, 67 e 68 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 171 e 174 LEF

pronuncia

1. L’appello

9 settembre 1996 della __________, è respinto.

1.1. Di conseguenza è dichiarato il fallimento della __________, a far tempo da venerdì __________alle ore 10.00.

2. La tassa di giustizia di Fr. 120.--, già anticipata dall’appellante è a carico della __________.

3. E` ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC e sul FUSC.

4. Intimazione a: - __________

- Ufficio dei fallimenti di Lugano

- Ufficio esecuzione di Lugano

- Ufficio dei registri di Lugano

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il Presidente La Segretaria