Appellate Court Reversal on Bill of Exchange Execution Prescription in Summary Proceedings
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe lower court admitted the debtor's opposition to a bill of exchange execution based on the one-year statute of limitations for actions against drawers, as the execution was initiated over two years after the bill's protest; however, the appellate court overturned this decision, reasoning that in summary execution proceedings, the court cannot examine the prescription defense *ex officio* unless raised by the debtor, and furthermore, for a bill of exchange where the creditor proceeds against the issuer (the principal debtor), the prescriptive period is three years from the maturity date, which had not yet passed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 181 LEF, Art. 142 CO, Art. 1134 pag, Art. 1007 CO, Art. 1098 CO, Art. 1069 cpv. 1 CO; Appellate Court Reversal on Bill of Exchange Execution Prescription in Summary Proceedings: Nell’ambito della procedura cambiaria, il giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione procede d’ufficio all’esame e all’accertamento della validità del titolo in rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali volute dal diritto cambiario (CEF 13 aprile 1987 in re A. c. P.SA; Rep 1977 p. 119; CEF 8 aprile 1986 in re T.c. G.). Il vaglia cambiario doc. B in esame adempie i requisiti previsti dall’art. 1096 ss. CO.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final pronouncement section ('richiamati') and provides the substantive basis for rejecting the opposition regarding the negotiable instrument.
Cited in the final pronouncement section ('richiamati') concerning the application of provisions to the bill of exchange (vaglia cambiario).
Cited in the final pronouncement section ('richiamati') regarding the procedural rule that the judge cannot raise the objection of prescription ex officio.
Applied in the reasoning for ordering court costs based on the outcome of the appeal (loser pays principle).
Applied in the reasoning for ordering the payment of an indemnity based on the outcome of the appeal (loser pays principle).
Cited in the reasoning regarding the allocation of costs, although the specific cost articles (67, 68) are what govern the dispositive.
Cited in the reasoning regarding the allocation of costs, although the specific cost articles (67, 68) are what govern the dispositive.
Testo completo
Incarto n. 14.96.00084 · Lugano 27 novembre 1996 B/fp/gb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani (quest’ultimi in sostituzione dei giudici Cometta e Zali, assenti)
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (esecuzione cambiaria) dipendente dall’opposizione interposta da
__________ al PE cambiario n. __________ del 16 luglio 1996 dell’UE di Lugano ad istanza di
__________ patr. __________
opposizione sottoposta, giusta l’art. 181 LEF, con atto 17 luglio 1996 dell’UE di Lugano al giudizio della Pretura di Lugano, Sezione 5;
sulla quale opposizione la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza
2 settembre 1996 ha così deciso:
“1. L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ è ammessa.
2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticpare dalla parte creditrice, è posta a suo carico.”
Decisione dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 5 settembre 1996 ha chiesto sia giudicato:
“1. 1. L’appello è integralmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 2 settembre 1996 è riformata come segue:
§ L’opposizione interposta al PE camb. no. __________ è respinta.
§§ La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posta a carico della parte debitrice, la quale rifonderà inoltre a controparte Fr. .... a titolo di indennità.
2. Protestate tasse di giustizia e indennità.”
Preso atto che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato che con decreto presidenziale 6/12 settembre 1996 all’appello è stato
concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto
A. Il 22 aprile 1993 la __________ ha emesso un vaglia cambiario all’ordine della __________ per l’importo di Fr. 60’000.-- con scadenza al 25 febbraio 1994 (doc. B). Il vaglia cambiario protestato per mancato pagamento ed accettazione il 2 marzo 1994, è stato messo in esecuzione cambiaria contro la __________ per l’importo di Fr. 54’000.-- oltre interessi al 6% dal 16 luglio 1996, Fr. 8’318.-- per interessi conteggiati fino al 15 luglio 1996, Fr. 165.-- spese di protesto e Fr. 110.-- spese esecutive. Avendo l’escussa interposto tempestiva opposizione, l’UE di Lugano l’ha sottoposta al giudizio della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ai sensi dell’art. 181 LEF.
B. All’udienza di contraddittorio l’escussa non è comparsa. La creditrice ha dal canto suo ridotto la pretesa a Fr. 61’905.-- oltre interessi al 6% dal 16 luglio 1995 su Fr. 54’000.--, la pretesa essendo composta dal capitale di Fr. 54’000.-- oltre agli interessi al 6% calcolati dalla data di scadenza 25 febbraio 1994 al 15 luglio 1996 e a Fr. 165.-- per le spese di protesto.
C. Con sentenza 2 settembre 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha ammesso l’opposizione argomentando che le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempi utile, o da quello della scadenza, se vi sia la clausola “senza spese”. In casu il protesto per mancato pagamento ed accettazione è stato levato in data 2 marzo 1994, mentre l’azione cambiaria è stata introdotta il 16 luglio 1996, per cui risulta manifestamente prescritta.
D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente sostenendo che l’eccezione di prescrizione, non sollevata dal debitore, non doveva essere verificata d’ufficio. L’appellante ha inoltre negato l’asserita prescrizione del vaglia cambiario in oggetto.
Considerato
in diritto
1. Nell’ambito della procedura cambiaria, il giudice chiamato a pronunciarsi sull’opposizione procede d’ufficio all’esame e all’accertamento della validità del titolo in rapporto alle menzioni e alle formalità essenziali volute dal diritto cambiario (CEF 13 aprile 1987 in re A. c. P.SA; Rep 1977 p. 119; CEF 8 aprile 1986 in re T.c. G.). Il vaglia cambiario doc. B in esame adempie i requisiti previsti dall’art. 1096 ss. CO.
2.a) Ex art. 142 CO il giudice non può supplire d’ufficio l’eccezione di prescrizione. Questa norma regola la presentazione dell’eccezione nell’ambito del processo (cfr. OR - Stephen V. Berti, n. 2 ad art. 142 CO; v. anche, in particolare, Zimmermann Kommentar des Schweizerischen Checksrechts, art. 1134 pag. 666).
b) Ex art. 182 n. 3 LEF il giudice ammette l’opposizione quando un’eccezione ammessa dal diritto cambiario sembri attendibile. Ossia, quando il debitore rende verosimile un’eccezione ex art. 1007 CO, diretta contro l’esistenza di un obbligo cambiario, per esempio l’eccezione della prescrizione cambiaria (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht, Berna 1985, § 37 n. 29 p. 300).
c) Per il rinvio dell’art. 1098 CO, al vaglia cambiario sono applicabili le disposizioni relative alla cambiale ed in particolare, per quel che riguarda la prescrizione, gli art. da 1069 a 1071. Ex art. 1069 cpv. 1 CO le azioni cambiarie contro l’accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data di scadenza.
d) L’escussa ha interposto opposizione senza motivarla e non è comparsa all’udienza di contraddittorio, per cui da parte sua non è stata sollevata eccezione alcuna. La prescrizione del credito cambiario posto in esecuzione è stata quindi irritualmente esaminata dalla prima giudice d’ufficio.
In via abbondanziale va poi osservato che in casu l’appellante procede contro la debitrice principale, emittente del titolo cambiario doc. B. Pertanto trattandosi di un vaglia cambiario, applicabile sarebbe l’art. 1069 cpv. 1 CO e non, come ritenuto in sede pretorile, l’art. 1069 cpv. 2 CO. Infatti nel caso di vaglia cambiario non esiste la figura dell’accettante, l’emittente restando debitore principale come l’accettante della cambiale. Per mantenere la pretesa cambiaria nei suoi confronti non è pertanto necessaria nè la tempestiva presentazione, nè il protesto. La prescrizione della pretesa subentra infatti solo con il decorrere di tre anni dalla scadenza del titolo cambiario (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, op. cit., § 16 n. 6-10 p. 221). Di conseguenza la pretesa in oggetto, non avrebbe potuto essere ritenuta prescritta, non essendo ancora decorsi tre anni dalla scadenza del vaglia cambiario doc. B, fissata per il 25 febbraio 1994. L’opposizione interposta dall’escussa non può pertanto essere ammessa.
3. L’appello 5 settembre 1996 della __________ va quindi accolto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 142, 1098 cpv. 1 e 1096 cpv. 1 CO pronuncia
I. L’appello 5 settembre 1996 della __________, è accolto. Di conseguenza la sentenza 2 settembre 1996 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’opposizione interposta dalla __________, Lugano, al PE n. __________ del 16 luglio 1996 dell’UE di Lugano non è ammessa per Fr. 54’000.-- oltre interessi al 6% dal 25 febbraio 1994, per Fr. 165.-- spese di protesto e spese esecutive.
2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posta a carico della __________, la quale rifonderà alla __________ Fr. 100.-- a titolo di indennità.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, la quale rifonderà alla __________ Fr. 300.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria