Bankruptcy Order Overturned Due to Improper Service of Adversarial Hearing Notice
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court overturned a bankruptcy order issued by the lower court because the notice for the mandatory adversarial hearing was sent via registered mail, which was returned as undeliverable because it remained unclaimed at the post office, resulting in a procedural nullity due to a violation of the right to be heard. The court reasoned that when notification by mail fails, the law requires service by a bailiff or police officer, and since the appellant was thus prevented from defending themselves at the first instance and could not introduce new evidence on appeal, the original decision was voided and the case was remanded for a new hearing with proper notification, advising service via municipal bailiff due to past difficulties in serving the debtor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 326 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 387 cpv. 1 CPC, Art. 4 Cost, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, Art. 124 cpv. 2 CPC; Bankruptcy Order Overturned Due to Improper Service of Adversarial Hearing Notice: The court reasoned that when notification by mail fails, the law requires service by a bailiff or police officer, and since the appellant was thus prevented from defending themselves at the first instance and could not introduce new evidence on appeal, the original decision was voided and the case was remanded for a new hearing with proper notification, advising service via municipal bailiff due to past difficulties in serving the debtor.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the operative part as the basis for accepting the appeal.
Cited in the operative part as a basis for annulling the lower court's decision due to nullity of the procedure.
Cited in the operative part to justify the decision not to collect the court fee.
Cited in the operative part to justify the decision not to award indemnities.
Testo completo
Incarto n. 14.96.00080 · Lugano 25 ottobre 1996 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 2 luglio 1996 presentata da
__________ rappr. da: __________ contro
__________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 20 agosto 1996:
“1. E` pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì 20 agosto 1996 alle ore 14.00.
2/3 omissis.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 30 agosto 1996 dalla __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 3/5 settembre 1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 2 luglio 1996 il __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 5’206.20 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. Con ordinanza 3 luglio 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha citato le parti per il contraddittorio per il 24 luglio 1996 alle ore 14.30.
La raccomandata n. __________ con la citazione destinata alla __________ __________. __________ non è stata notificata. Dalla busta si evince che la raccomandata non è giunta alla destinataria, ma è rimasta in giacenza alla Posta di __________
C. Nell’incarto della Pretura si trova la raccomandata n. __________ che scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente in data 15 luglio 1996.
D. Con l’appello la debitrice ha postulato l’annullamento del pronunciato pretorile ipotizzando che la citazione all’udienza di contraddittorio sia stata rimessa a persona non autorizzata, che non l’ha consegnata al responsabile, per cui l’amministratore non si è presentato all’udienza.
Considerato
in diritto:
1.
a) Per l’art. 326 lett. a CPC la parte appellante può chiedere l’annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo giudizio se in suo pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. da 142 a 146 CPC).
b) Per l’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC si ha nullità dell’atto procedurale se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere, ritenuto che per il cpv. 2 siffatta nullità deve essere rilevata d’ufficio.
c) Il diritto di essere sentito, dedotto dall’art. 387 cpv. 1 CPC oltre che dall’art. 4 Cost., va tutelato anche nella procedura sommaria di fallimento.
È principio giurisprudenziale indiscusso (cfr. DTF 96 I 188 cons. 2b, 94 I 109 cons. 5 e 92 I 264; CEF 27 novembre 1990 in re W.P.V.A. c. G. SA cons. 1 e 2 aprile 1987 in re B. c. I.L. cons. 3) che tale diritto è di natura essenzialmente formale: di conseguenza la sua violazione determina l’annullamento della decisione impugnata, a meno che l’appellante, che non è stato sentito avanti il primo giudice, abbia avuto la possibilità di esprimersi in seconda sede e che l’autorità d’appello non sia limitata nel suo potere di cognizione (cfr. DTF 96 I 188, 94 I 108 cons. 3, 93 I 656, 87 I 340 e 76 I 47).
d) Per l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni: alla __________ è quindi preclusa la possibilità di far valere i propri mezzi di difesa.
e) La __________ ha ipotizzato che la citazione all’udienza di contraddittorio sia stata intimata a persona non autorizzata che non ha provveduto ad avvertire la persona responsabile
Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la notifica della citazione non è nemmeno avvenuta, atteso che la raccomandata è rimasta in giacenza alla Posta di __________ e poi è stata rinviata alla Pretura.
f) Alla prima giudice va ricordato che secondo l’art. 124 cpv. 2 CPC quando un’intimazione a mezzo posta non è riuscita, si deve procedere alla notifica per mezzo di usciere comunale o di agente della polizia cantonale o comunale.
g) Ne consegue la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile 20 agosto 1996 per violazione del diritto di essere sentito.
h) L’incarto è retrocesso alla Pretore perché proceda ad un nuovo giudizio , previa udienza di contraddittorio ritualmente citata. Ritenuto che l’escussa si caratterizza per la poca disponibilità a lasciarsi notificare invii raccomandati - nell’incarto vi sono tre esempi di questo discutibile modo d’agire - si consiglia di notificare l’invio della citazione al contraddittorio per mezzo di usciere comunale.
2. Per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art. 67 OTLEF) e dall’assegnare indennità (art. 68 OTLEF), nulla potendosi imputare al creditore.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 142 cpv. 1 lett. b e 326 lett. a CPC pronuncia
1. L’appellazione 30 agosto 1996 __________ è accolta.
1.1. Di conseguenza è annullata la sentenza 20 agosto 1996 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5.
1.2. L’incarto è retrocesso alla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, perché proceda ad un nuovo giudizio previa udienza di contraddittorio.
2. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
3. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria