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14.1996.8 • TRAC TI 14.1996.8 Generato dall'IA

Settlement of Debt Enforcement Opposition Proceedings Following Federal Tribunal Ruling

Numero d'incarto 14.1996.8
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Proceedings concerning the provisional rejection of oppositions to debt enforcement actions, which had previously involved an appeal decided in favor of the opposing party and subsequent partial annulment by the Federal Tribunal regarding interest amounts, were terminated because the parties reached a settlement resulting in the creditor irrevocably withdrawing the underlying enforcement actions; consequently, the court struck the matters from the rolls without imposing costs or awarding indemnities.

Regesto Legislator

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Non si prelevano spese e non si assegnano indennità; Settlement of Debt Enforcement Opposition Proceedings Following Federal Tribunal Ruling: Le procedure di rigetto provvisorio riferite alle esecuzioni n. __________e __________del 19/26 aprile 1993 dell’UE di Lugano, promosse da __________ c. __________, sono stralciate dai ruoli per intervenuto ritiro delle esecuzioni.

Parole chiave

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esecuzione per debiti opposizione ricorso di annullamento esecuzione della sentenza fine del processo sospensione della procedura di fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Non si prelevano spese e non si assegnano indennità
This order dictates the disposition regarding costs and indemnities for the current judgment.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

This order dictates the disposition regarding costs and indemnities for the current judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.96.00008 · Lugano 13 marzo 1996/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 9 settembre 1993 da

__________ patr. dall'avv. __________ contro

__________ patr. dall'avv. __________

tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ del 19/26 aprile 1993 dell’UE di Lugano;

richiamata la sentenza 6 settembre 1994 di questa Camera (inc. CEF 147-148/93) con cui è stato deciso:

*“1. Le cause inc. 147/93 e 148/93 sono dichiarate congiunte.*

2. L’appello 19 novembre 1993 di (CEF 147/93) è accolto.*

*Di conseguenza la sentenza 8/9 novembre 1993 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:*

*“1. L’istanza

9 settembre 1993 della __________, è respinta.*

2. La tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.”*

2.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.*

3. L’appello 19 novembre 1993 di __________ (CEF 148/93) è accolto.*

*Di conseguenza la sentenza 8/9 novembre 1993 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:*

*“1. L’istanza 9 settembre 1993 della __________, è respinta.*

2. La tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.”*

3.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, è a a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.”*

ritenuto che con ricorso di diritto pubblico del 26 ottobre 1994 la __________ si è aggravata contro la suddetta decisione;

preso atto che con sentenza 12 gennaio 1995 la II Corte Civile del Tribunale federale,

nella misura in cui era ammissibile, ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata limitatamente all’importo relativo agli interessi;

rilevato che con scritto 25 gennaio 1996 l’avv. __________ ha comunicato che le parti hanno concluso una transazione, a dipendenza della quale la __________ ha ritirato le procedure esecutive;

visto lo scritto 22 gennaio 1996 inviato all’Ufficio esecuzione di Lugano con il quale la __________ ha ritirato irrevocabilmente le esecuzioni di cui ai PE n. __________ e __________, per cui le istanze 9 settembre 1993 della __________ di rigetto provvisorio delle opposizioni, ancora pendenti limitatamente all’importo relativo agli interessi, sono divenute prive d’oggetto per intervenuta transazione e conseguente ritiro delle esecuzioni

pronuncia

1. Le procedure di rigetto provvisorio riferite alle esecuzioni n. __________e __________del 19/26 aprile 1993 dell’UE di Lugano, promosse da __________ c. __________, sono stralciate dai ruoli per intervenuto ritiro delle esecuzioni.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sez. 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria