Settlement of Debt Enforcement Opposition Proceedings Following Federal Tribunal Ruling
Sintesi Legislator
Generato dall'IAProceedings concerning the provisional rejection of oppositions to debt enforcement actions, which had previously involved an appeal decided in favor of the opposing party and subsequent partial annulment by the Federal Tribunal regarding interest amounts, were terminated because the parties reached a settlement resulting in the creditor irrevocably withdrawing the underlying enforcement actions; consequently, the court struck the matters from the rolls without imposing costs or awarding indemnities.
Regesto Legislator
Generato dall'IANon si prelevano spese e non si assegnano indennità; Settlement of Debt Enforcement Opposition Proceedings Following Federal Tribunal Ruling: Le procedure di rigetto provvisorio riferite alle esecuzioni n. __________e __________del 19/26 aprile 1993 dell’UE di Lugano, promosse da __________ c. __________, sono stralciate dai ruoli per intervenuto ritiro delle esecuzioni.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis order dictates the disposition regarding costs and indemnities for the current judgment.
Testo completo
Incarto n. 14.96.00008 · Lugano 13 marzo 1996/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulle cause a procedura sommaria appellabile promosse con istanze 9 settembre 1993 da
__________ patr. dall'avv. __________ contro
__________ patr. dall'avv. __________
tendenti ad ottenere il rigetto provvisorio delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ del 19/26 aprile 1993 dell’UE di Lugano;
richiamata la sentenza 6 settembre 1994 di questa Camera (inc. CEF 147-148/93) con cui è stato deciso:
*“1. Le cause inc. 147/93 e 148/93 sono dichiarate congiunte.*
2. L’appello 19 novembre 1993 di (CEF 147/93) è accolto.*
*Di conseguenza la sentenza 8/9 novembre 1993 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:*
*“1. L’istanza
9 settembre 1993 della __________, è respinta.*
2. La tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.”*
2.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.*
3. L’appello 19 novembre 1993 di __________ (CEF 148/93) è accolto.*
*Di conseguenza la sentenza 8/9 novembre 1993 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata:*
*“1. L’istanza 9 settembre 1993 della __________, è respinta.*
2. La tassa di giustizia di Fr. 250.--, già anticipata dalla parte istante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.”*
3.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 375.--, già anticipata dall’appellante, è a a carico della __________, che rifonderà a __________ Fr. 1’000.-- a titolo di indennità.”*
ritenuto che con ricorso di diritto pubblico del 26 ottobre 1994 la __________ si è aggravata contro la suddetta decisione;
preso atto che con sentenza 12 gennaio 1995 la II Corte Civile del Tribunale federale,
nella misura in cui era ammissibile, ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata limitatamente all’importo relativo agli interessi;
rilevato che con scritto 25 gennaio 1996 l’avv. __________ ha comunicato che le parti hanno concluso una transazione, a dipendenza della quale la __________ ha ritirato le procedure esecutive;
visto lo scritto 22 gennaio 1996 inviato all’Ufficio esecuzione di Lugano con il quale la __________ ha ritirato irrevocabilmente le esecuzioni di cui ai PE n. __________ e __________, per cui le istanze 9 settembre 1993 della __________ di rigetto provvisorio delle opposizioni, ancora pendenti limitatamente all’importo relativo agli interessi, sono divenute prive d’oggetto per intervenuta transazione e conseguente ritiro delle esecuzioni
pronuncia
1. Le procedure di rigetto provvisorio riferite alle esecuzioni n. __________e __________del 19/26 aprile 1993 dell’UE di Lugano, promosse da __________ c. __________, sono stralciate dai ruoli per intervenuto ritiro delle esecuzioni.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sez. 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria