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14.1996.78 • TRAC TI 14.1996.78 Generato dall'IA

Bankruptcy Annulment Based on Pre-Declaration Payment Proof

Numero d'incarto 14.1996.78
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared bankruptcy based on an outstanding debt of Fr. 260.25, despite the debtor not appearing at the initial hearing. On appeal, the debtor presented evidence that the remaining debt was paid on the day before the bankruptcy declaration, arguing this constituted a relevant fact that should prevent the declaration. The appellate court ruled that while new facts are generally inadmissible on appeal under cantonal civil procedure, "pseudo-new" facts—relevant facts occurring before the bankruptcy declaration but not presented to the first judge—are admissible if they would have precluded the declaration, provided they are not merely an expedient to avoid bankruptcy; finding the evidence of payment sufficient to exclude bankruptcy, the court accepted the appeal and annulled the initial bankruptcy order.

Regesto Legislator

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Art. 174 LEF, Art. 387 CPC, Art. 388 CPC, Art. 321 cpv.1 lett. b CPC, Art. 54 TarLEF, Art. 68 cpv. 1 TarLEF; Bankruptcy Annulment Based on Pre-Declaration Payment Proof: 260.25, despite the debtor not appearing at the initial hearing. On appeal, the debtor presented evidence that the remaining debt was paid on the day before the bankruptcy declaration, arguing this constituted a relevant fact that should prevent the declaration. The appellate court ruled that while new facts are generally inadmissible on appeal under cantonal civil procedure, "pseudo-new" facts—relevant facts occurring before the bankruptcy declaration but not presented to the first judge—are admissible if they would have precluded the declaration, provided they are not merely an expedient to avoid bankruptcy; finding the evidence of payment sufficient to exclude bankruptcy, the court accepted the appeal and annulled the initial bankruptcy order.

Parole chiave

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estinzione del debito udienza fallimentare annullamento civile mancata prova della solvibilità dichiarazione di insolvenza compensazione nel fallimento Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 171 e 174 LEF

Cited in the final deliberation preamble as basis for accepting the appeal, which leads to the annulment of the bankruptcy declaration.

art. 387 e 388 CPC

Cited in the final deliberation preamble for procedural context in the appeal, although the main ground for annulment relies on substance proven via accepted 'pseudonova'.

art. 54 TarLEF

Applied to charge the appeal appellant with the first instance court costs because they did not appear before the first judge.

art. 68 cpv. 1 TarLEF

Applied to determine that no compensation for legal fees is awarded.

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Testo completo

Incarto n. 14.96.00078 · Lugano 15 ottobre 1996/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 19 giugno 1996 presentata da

__________ contro

__________

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 20 agosto 1996:

“1. E` pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì 20 agosto 1996 alle ore 14.00.

2/3 omissis.”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 28 agosto 1996 da __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 29/30 agosto 1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

A. Con istanza 19 giugno 1996 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per il mancato pagamento di Fr. 260.25, ossia Fr. 2’190.85, dedotti Fr. 1’930.60 pagati il 2 maggio 1996.

B. All’udienza di contraddittorio del 17 luglio 1996 l’escussa non è comparso.

C. L’appellante adduce di aver saldato il debito in esecuzione con il versamento il 17 luglio 1996 dell’importo residuo di Fr. 260.25, producendo copia della ricevuta (doc. B).

Considerato

in diritto

1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver estinto il proprio debito il 17 luglio 1996, ossia prima della declaratoria di fallimento.

A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.

a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF.

Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).

Contro la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).

La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF

8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5.

Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).

2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.

3. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).

Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e

388 CPC, nonchè i disposti citati

pronuncia

I. L’appello è accolto.

Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento 20 agosto 1996 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. n. FA.96.00633, nei confronti di __________, è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico di __________

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito. sono a carico di __________

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria