Settlement Agreement Rendered During Appeal of Enforcement Order Rejection
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged against a lower court decision that provisionally rejected an opposition to an enforcement order for a specified amount, following a summary procedure initiated by one party against the other. The appellate court noted that subsequent communications from both parties confirmed they had reached a settlement agreement, leading the court to dismiss the appeal from the roles, with the initial fee advanced by the appellant remaining at their charge, as per the parties' request to conclude the procedure without further costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 66 cpv. 2 e 3 LTF; Settlement Agreement Rendered During Appeal of Enforcement Order Rejection: The appellate court noted that subsequent communications from both parties confirmed they had reached a settlement agreement, leading the court to dismiss the appeal from the roles, with the initial fee advanced by the appellant remaining at their charge, as per the parties' request to conclude the procedure without further costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision is implied as the decision addresses the costs associated with the dropped appeal, which is a procedural disposition.
Testo completo
Incarto n. 14.96.00072 · Lugano 29 settembre 1998 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 giugno 1996 da
__________ rappr. da: __________ contro
__________ patr. da: __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10 giugno 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 31 luglio 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 9’800.-- oltre interessi come al PE.
2. La tassa di giustizia in fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 280.-- a titolo di indennità.”
Rilevato che con scritto 4 marzo 1997 l’appellante ha chiesto la sospensione della procedura, essendo le parti in procinto di raggiungere un accordo;
preso atto che con scritto 17 luglio 1998 risp. 17 settembre 1998 le parti hanno comunicato il raggiungimento di un accordo transattivo, chiedendo pertanto lo stralcio della procedura, senza ulteriore prelevamento di spese;
.
pronuncia
1. L’appello 9 agosto 1996 __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria