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14.1996.72 • TRAC TI 14.1996.72 Generato dall'IA

Settlement Agreement Rendered During Appeal of Enforcement Order Rejection

Numero d'incarto 14.1996.72
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged against a lower court decision that provisionally rejected an opposition to an enforcement order for a specified amount, following a summary procedure initiated by one party against the other. The appellate court noted that subsequent communications from both parties confirmed they had reached a settlement agreement, leading the court to dismiss the appeal from the roles, with the initial fee advanced by the appellant remaining at their charge, as per the parties' request to conclude the procedure without further costs.

Regesto Legislator

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Art. 66 cpv. 2 e 3 LTF; Settlement Agreement Rendered During Appeal of Enforcement Order Rejection: The appellate court noted that subsequent communications from both parties confirmed they had reached a settlement agreement, leading the court to dismiss the appeal from the roles, with the initial fee advanced by the appellant remaining at their charge, as per the parties' request to conclude the procedure without further costs.

Parole chiave

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decisione d'esecuzione fine del processo legittimazione a ricorrere revoca del permesso di domicilio ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione gara d'appalto infruttuosa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 66 cpv. 2 e 3 LTF

This provision is implied as the decision addresses the costs associated with the dropped appeal, which is a procedural disposition.

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Testo completo

Incarto n. 14.96.00072 · Lugano 29 settembre 1998 B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24 giugno 1996 da

__________ rappr. da: __________ contro

__________ patr. da: __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10 giugno 1996 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 31 luglio 1996 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria per fr. 9’800.-- oltre interessi come al PE.

2. La tassa di giustizia in fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 280.-- a titolo di indennità.”

Rilevato che con scritto 4 marzo 1997 l’appellante ha chiesto la sospensione della procedura, essendo le parti in procinto di raggiungere un accordo;

preso atto che con scritto 17 luglio 1998 risp. 17 settembre 1998 le parti hanno comunicato il raggiungimento di un accordo transattivo, chiedendo pertanto lo stralcio della procedura, senza ulteriore prelevamento di spese;

.

pronuncia

1. L’appello 9 agosto 1996 __________, è stralciato dai ruoli nel senso dei considerandi.

2. La tassa di giustizia di fr. 100.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico della __________

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La segretaria