Appeal Regarding Interruption of Tax Peremption Period in Execution Proceeding
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case concerns an appeal against a lower court's decision that rejected a request to definitively set aside an opposition to an execution proceeding based on a real estate capital gains tax assessment, where the debtor argued the tax claim was time-barred. The appellate court reasoned that the initial notifications of the tax assessment in April and May 1989, issued within one year of the property transfer registration in October 1988, definitively interrupted the one-year time limit for taxation peremption under the relevant statute, thereby preserving the State's right to impose the tax, and further found that a subsequent administrative decision requiring reassessment did not nullify this prior interruption; moreover, the debtor's own unchallenged subsequent appeal against the final reassessment (issued in 1992) resulted in that assessment becoming final before the expiration of any absolute five-year prescription period, leading the court to uphold the definitive setting aside of the opposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 LIMVI, Art. 18 LIMVI, Art. 80 cpv. 1 LEF, Art. 81 LEF, Art. 38 LIMVI, Art. 80 LEF; Appeal Regarding Interruption of Tax Peremption Period in Execution Proceeding: The appellate court reasoned that the initial notifications of the tax assessment in April and May 1989, issued within one year of the property transfer registration in October 1988, definitively interrupted the one-year time limit for taxation peremption under the relevant statute, thereby preserving the State's right to impose the tax, and further found that a subsequent administrative decision requiring reassessment did not nullify this prior interruption; moreover, the debtor's own unchallenged subsequent appeal against the final reassessment (issued in 1992) resulted in that assessment becoming final before the expiration of any absolute five-year prescription period, leading the court to uphold the definitive setting aside of the opposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final judgment's reference section, forming the basis for granting the appeal and setting aside the lower court's decision concerning the definitive rejection of opposition.
Cited in the final judgment's reference section, equating tax assessments to enforceable judgments for the purpose of opposition proceedings.
Cited in the reasoning preceding the dispositive to establish the rule for allocating court costs and indemnities based on the outcome.
Cited in the reasoning preceding the dispositive to determine the allocation of court costs and indemnities for the appeal judgment.
Testo completo
Incarto n. 14.96.00070 · Lugano 13 giugno 1997/B/fp/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Pellegrini, vicepresidente Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 15 marzo 1996 da
__________ rappr. da: __________ contro
__________ patr. da: avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 12 marzo 1996 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22/26 luglio 1996 ha così deciso:
*“*1.*L’istanza è respinta.*
2. La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 600.-- a titolo di ripetibili.”*
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dal procedente che con atto 8 agosto 1996 ha postulato l’accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________dell’1/12 marzo 1996 dell’UE di Lugano lo __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 120’240.-- oltre interessi al 5% dal 2 agosto 1992, indicando quale titolo di credito: “ Tassazione imposta maggior valore immobiliare no. __________”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore.
B. Il 1. giugno 1988 __________, __________ e __________ e __________ hanno concesso a __________ un
diritto di compera cedibile sulla part. n. __________di __________ per il prezzo di Fr. 2’200’000.--. Il 19 ottobre 1988 tale diritto è stato ceduto per lo stesso prezzo alla __________ che lo ha fatto valere il 20 ottobre 1988. Con mutazione di pari data la proprietà è quindi stata trasferita alla __________ In seguito l’Ufficio registri ha emesso due notifiche di tassazione IMVI, le quali sono state intimate agli interessati il 27 aprile 1989 (doc. A). Esse sono poi state annullate e nuovamente intimate l’11 maggio 1989 (doc. E). Con decisione 16 novembre 1990 il Dipartimento di giustizia (doc. P), considerando un’istanza dei comproprietari __________ quale richiesta di revisione, ha rinviato gli atti all’Ufficio registri con l’ordine di intimare di nuovo le tassazioni a tutti i soggetti fiscali in questione, ossia a __________ e ai comproprietari __________ L’Ufficio registri ha proceduto ad intimare alle parti la tassazione, sostitutiva di quella dell’11 maggio 1989, il 2 luglio 1992 (doc. R). Contro questa tassazione l’escussa ha interposto il 30 luglio 1992 reclamo (doc. S) all’Ufficio registri, il quale con decisione 11 febbraio 1993 l’ha respinto (doc. Z). Secondo il procedente questa decisione, rimasta inimpugnata, costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Il precettante ha rilevato che essendo l’iscrizione del fondo avvenuta il 20 ottobre 1988, il termine quinquennale di prescrizione del diritto di tassare non sarebbe ancora trascorso.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sollevato l’eccezione di perenzione annuale risp. di prescrizione assoluta quinquennale del diritto di tassare.
D. Con sentenza 22/26 luglio 1996 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che la tassazione 2 luglio 1992 (doc. R) è stata emanata in ossequio alla decisione 16 novembre 1990 del Dipartimento di giustizia (doc. P), con la quale la precedente tassazione/decisione su reclamo
7 giugno 1990 dell’Ufficio registri (doc. I) è stata annullata. Seppure il reclamo non è stato presentato dall’escussa, gli atti sono stati rinviati all’Ufficio dei registri con l’obbligo di procedere all’intimazione di nuove tassazioni a tutti i soggetti fiscali, tra i quali è stata espressamente menzionata __________ i. In prima sede è stato rilevato che contro la decisione del Dipartimento di giustizia i soggetti fiscali __________ hanno presentato ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello. Non avendo l’escussa tuttavia presentato alcun gravame, nei suoi confronti la decisione del Dipartimento di giustizia doc. P è divenuta definitiva 30 giorni dopo l’intimazione, avvenuta il 16 novembre 1990. Ex art. 30 LIMVI il diritto d’imposizione decade se l’Ufficio dei registri non notifica la tassazione agli interessati entro un anno dall’iscrizione nel Registro fondiario o dalla comunicazione all’Ufficio registri ex art. 18 LIMVI. In prima sede è stato ritenuto che per effetto della nullità della procedura seguita dall’Ufficio registri nell’emanazione della precedente tassazione, in ossequio alla decisione del Dipartimento di giustizia 16 novembre 1990 (doc. P), l’Ufficio registri avrebbe dovuto intimare la nuova tassazione all’escussa nel termine di un anno dalla crescita in giudicato della decisione dipartimentale, avendo questa fatto rinascere tutti i termini a favore dei soggetti fiscali, pena la perenzione. La nuova tassazione 2 luglio 1992 (doc. R) è stata quindi ritenuta perenta.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente argomentando in sostanza che l’atto interruttivo del termine di perenzione esclude per sempre le conseguenze della perenzione stessa, ossia la decadenza di un diritto. Pertanto avendo in casu l’Ufficio registri intimato le tassazioni il 27 aprile 1989 risp. l’11 maggio 1989, e quindi a meno di un anno dall’iscrizione del trapasso a Registro fondiario, avvenuta il 20 ottobre 1988, all’escussa e agli altri venditori, il termine di perenzione è stato interrotto e pertanto sono state escluse per sempre le conseguenze della perenzione stessa.
Considerato
in diritto
1.
a) Secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione.
Ex art. 81 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che é prescritto.
b) Ex art. 38 LIMVI le notifiche di tassazione o le decisioni di multa, emesse in applicazione della stessa legge e cresciute in giudicato, sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF.
c) Le leggi fiscali distinguono in linea di principio una prescrizione del diritto di tassare e una prestazione del diritto di riscossione. In casu l’escussa ha invocato la perenzione risp. la prescrizione assoluta quinquennale del diritto di tassare.
d) Secondo l’art. 30 cpv. 1 LIMVI il diritto all’imposizione decade se l’ufficio non notifica la tassazione agli interessati entro un anno dall’iscrizione nel Registro fondiario.
e) La tassazione in materia di maggior valore immobiliare in oggetto è avvenuta in seguito all’esercizio, risalente al 20 ottobre 1988, da parte della __________ del
diritto di compera cedibile concesso da __________, __________, __________ e __________ i sulla particella n. __________ di __________ Il trapasso di proprietà della particella all’Ufficio registri di Lugano è stato chiesto con istanze 20 ottobre 1988. Il 27 aprile 1989 l’Ufficio registri ha notificato le relative tassazioni IMVI (doc. A) ai soggetti fiscali. Il 3 maggio ha comunicato loro che le tassazioni sarebbero state annullate e sostituite (doc. B). L’11 maggio 1989 l’Ufficio registri ha notificato le nuove tassazioni alle parti, tra cui a __________ (doc.D e E). Nell’ambito di una procedura di reclamo promossa dai soggetti fiscali __________il Dipartimento di giustizia con decisione 16 novembre 1990 (doc. P) ha annullato la precedente decisione su reclamo 7 giugno 1990 dell’Ufficio dei registri (doc. I), rinviando a quest’ultimo gli atti con l’obbligo di procedere all’intimazione di nuove tassazioni a tutti i soggetti fiscali, tra i quali a __________. Orbene, contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, questa decisione non esplica alcun effetto sul termine di perenzione di un anno ex art. 30 cpv. 1 LIMVI, ritenuto che questo termine inizia a decorrere dall’iscrizione nel Registro fondiario e che l’iscrizione costituisce un atto unico, il quale ovviamente provoca una sola volta la decorrenza del termine annuale di perenzione. La decisione del Dipartimento di giustizia 16 novembre 1990 (doc. P) poteva pertanto unicamente dare avvio a una nuova procedura di tassazione, reintegrando i soggetti fiscali in tutti i loro diritti procedurali, ossia dando loro la facoltà, una volta ricevuta la tassazione, di contestarla sia con i rimedi ordinari che straordinari, mentre le tassazioni notificate il 27 aprile (doc. A) risp. l’11 maggio 1989 (doc. D e E), ossia entro l’anno dall’iscrizione del trapasso a Registro fondiario avvenuta il 20 ottobre 1988, hanno definitivamente interrotto il termine di perenzione di un anno, salvaguardando di conseguenza il diritto dello Stato all’imposizione IMVI. L’eccezione di perenzione annuale del diritto di tassare va quindi respinta. Per quel che riguarda l’eccezione di prescrizione assoluta quinquennale del diritto di tassare, va rilevato che con reclamo 30 luglio 1992 (doc. S) l’escussa ha impugnato la notifica di tassazione 2 luglio 1992 (doc. R) - sostitutiva di quella del 27 aprile risp.
11 maggio 1989 -, con la quale è stata nuovamente tassata per Fr. 120’240.--. Con decisione 11 febbraio 1993 (doc. Z) l’Ufficio registri di Lugano ha respinto il reclamo, per cui la tassazione doc. R è cresciuta in giudicato nei confronti di __________, prima dell’intervento della prescrizione assoluta quinquennale del
diritto di tassare. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellata, la decisione 22 agosto 1994 della Camera di diritto tributario del Tribunale di appello (doc. 4), pronunciata su reclamo dei soggetti fiscali __________ con la quale è stata rilevata la prescrizione quinquennale del
diritto di tassare, non esplica alcun effetto nei confronti di __________, i comproprietari venendo tassati separatamente.
La tassazione doc. R costituisce quindi valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per Fr. 120’240.-- oltre interessi al 5% dal 2 agosto 1992.
3. L’appello 8 agosto 1996 __________ va pertanto accolto.
Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF e 38 LIMVI
pronuncia
I. L’appello 8 agosto 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 22/26 luglio 1996 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1.*L’istanza
15 marzo 1996 ____________________ è accolta.*
*Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________del 1./12 marzo 1996 dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva per Fr. 120’240.-- oltre interessi al 5% dal 2 agosto 1992.*
2. *La tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dalla parte istante, è posta a carico di __________, che rifonderà allo __________ Fr. 600.-- a titolo di indennità.”*
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, che rifonderà allo __________ Fr. 600.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente: La segretaria: