Appeal Withdrawal Due to Settlement; Costs Awarded Against Withdrawing Party
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court addressed an appeal challenging a lower court's decision that provisionally rejected an opposition to an enforcement order concerning a substantial monetary claim. The appellant subsequently withdrew the appeal because an agreement had been reached between the parties, rendering the procedure moot. The court reasoned that, based on established jurisprudence, the party causing the procedure to become obsolete is deemed the losing party for the purpose of adjudicating costs and indemnities, unless the parties explicitly agree otherwise; as no such agreement on costs was communicated, the appellate costs and indemnity were charged to the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IADTF 113 III 110 cons. 3a, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Withdrawal Due to Settlement; Costs Awarded Against Withdrawing Party: The appellant subsequently withdrew the appeal because an agreement had been reached between the parties, rendering the procedure moot. The court reasoned that, based on established jurisprudence, the party causing the procedure to become obsolete is deemed the losing party for the purpose of adjudicating costs and indemnities, unless the parties explicitly agree otherwise; as no such agreement on costs was communicated, the appellate costs and indemnity were charged to the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal principle justifying charging costs to the appellant who withdrew the appeal, rendering the procedure moot.
Implicitly applied through the allocation of court fees and indemnities in the dispositive (order 2), which is standard procedure for costs.
Testo completo
Incarto n. 14.96.00067 · Lugano 17 ottobre 1997 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 gennaio 1996 da
__________ rappr. da__________ __________ contro
__________ patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8/11 gennaio 1996 dell UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18/22 luglio 1996 ha così deciso:
“1. *L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 1’913’485.30 oltre interessi al tasso e con decorrenza come richiesti col PE.*
2. *La tassa di giustizia in Fr. 800.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”*
Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escussa chiedendo la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 2 settembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 11 settembre 1997 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato l’appello, essendo intervenuto un accordo tra le parti;
considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva d’oggetto;
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
rilevato che non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito a spese e indennità, queste vanno caricate all’appellante;
pronuncia
1. L’appello
2 agosto 1996 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, la quale rifonderà a__________ __________ Fr. 600.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria