Appeal Struck for Mootness Following Settlement; Appellant Ordered to Pay Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged challenging a lower court's decision that provisionally rejected an objection against an enforcement order for a significant sum, but the appellant subsequently withdrew the appeal due to a settlement reached between the parties. The appellate court struck the appeal from the record as moot and, following established jurisprudence that the party rendering the procedure obsolete is deemed the losing party for costs, ordered the appellant to bear the court fees and reimburse the opposing party for legal indemnities since no agreement on costs was communicated.
Regesto Legislator
Generato dall'IADTF 113 III 110 cons. 3a, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Struck for Mootness Following Settlement; Appellant Ordered to Pay Costs: The appellate court struck the appeal from the record as moot and, following established jurisprudence that the party rendering the procedure obsolete is deemed the losing party for costs, ordered the appellant to bear the court fees and reimburse the opposing party for legal indemnities since no agreement on costs was communicated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the legal principle governing the allocation of costs when an appeal is withdrawn.
Although not explicitly cited in the final order, the decision imposes court costs (tassa di giustizia) on the appellant, which corresponds to the general rule on costs applicable in the Swiss Federal Tribunal proceedings (implied procedural context for cost allocation in appeals).
Testo completo
Incarto n. 14.96.00066 · Lugano 17 ottobre 1997 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 gennaio 1996 da
__________ rappr. dal __________ contro
__________ (quale terzo proprietario del pegno) patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8/11 gennaio 1996 dell UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18/22 luglio 1996 ha così deciso:
“1.*L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 1’913’485.30 oltre interessi al tasso e con decorrenza come richiesti col PE.*
2. La tassa di giustizia in Fr. 800.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”*
Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso chiedendo la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 2 settembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 11 settembre 1997 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato l’appello, essendo intervenuto un accordo tra le parti;
considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva d’oggetto;
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
rilevato che non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito a spese e indennità, queste vanno caricate all’appellante;
pronuncia
1. L’appello 2 agosto 1996 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, il quale rifonderà all’__________ Fr. 600.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria