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14.1996.66 • TRAC TI 14.1996.66 Generato dall'IA

Appeal Struck for Mootness Following Settlement; Appellant Ordered to Pay Costs

Numero d'incarto 14.1996.66
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appeal was lodged challenging a lower court's decision that provisionally rejected an objection against an enforcement order for a significant sum, but the appellant subsequently withdrew the appeal due to a settlement reached between the parties. The appellate court struck the appeal from the record as moot and, following established jurisprudence that the party rendering the procedure obsolete is deemed the losing party for costs, ordered the appellant to bear the court fees and reimburse the opposing party for legal indemnities since no agreement on costs was communicated.

Regesto Legislator

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DTF 113 III 110 cons. 3a, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Struck for Mootness Following Settlement; Appellant Ordered to Pay Costs: The appellate court struck the appeal from the record as moot and, following established jurisprudence that the party rendering the procedure obsolete is deemed the losing party for costs, ordered the appellant to bear the court fees and reimburse the opposing party for legal indemnities since no agreement on costs was communicated.

Parole chiave

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spese legali decisione d'esecuzione precetto esecutivo fine del processo decisione incidentale impugnabile trasferimento privo d'oggetto Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 113 III 110
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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DTF 113 III 110 cons. 3a

Cited as the legal principle governing the allocation of costs when an appeal is withdrawn.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the final order, the decision imposes court costs (tassa di giustizia) on the appellant, which corresponds to the general rule on costs applicable in the Swiss Federal Tribunal proceedings (implied procedural context for cost allocation in appeals).

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Testo completo

Incarto n. 14.96.00066 · Lugano 17 ottobre 1997 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 gennaio 1996 da

__________ rappr. dal __________ contro

__________ (quale terzo proprietario del pegno) patr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8/11 gennaio 1996 dell UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18/22 luglio 1996 ha così deciso:

“1.*L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 1’913’485.30 oltre interessi al tasso e con decorrenza come richiesti col PE.*

2. La tassa di giustizia in Fr. 800.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”*

Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso chiedendo la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 2 settembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

preso atto che con scritto 11 settembre 1997 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato l’appello, essendo intervenuto un accordo tra le parti;

considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva d’oggetto;

ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

rilevato che non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito a spese e indennità, queste vanno caricate all’appellante;

pronuncia

1. L’appello 2 agosto 1996 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

2. La tassa di giustizia di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, il quale rifonderà all’__________ Fr. 600.-- a titolo di indennità.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria