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14.1996.65 • TRAC TI 14.1996.65 Generato dall'IA

Appeal Dismissed as Moot Due to Withdrawal Following Settlement

Numero d'incarto 14.1996.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An appellant sought the rejection of a provisional lifting of opposition to an enforcement order, following a lower court ruling that granted the request in part; however, the appellant subsequently withdrew the appeal due to an intervening settlement between the parties. The appellate court dismissed the appeal as moot, reasoning that based on established precedent, the party rendering the procedure obsolete through withdrawal is deemed the losing party for the purposes of allocating costs and indemnities, absent any agreed-upon contrary arrangement between the parties.

Regesto Legislator

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DTF 113 III 110 cons. 3a; Appeal Dismissed as Moot Due to Withdrawal Following Settlement: The appellate court dismissed the appeal as moot, reasoning that based on established precedent, the party rendering the procedure obsolete through withdrawal is deemed the losing party for the purposes of allocating costs and indemnities, absent any agreed-upon contrary arrangement between the parties.

Parole chiave

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ritiro a seguito di transazione revoca dell'opposizione esecuzione della sentenza trasferimento privo d'oggetto abbandono definitivo del procedimento revoca della decisione amministrativa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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DTF 113 III 110 cons. 3a
Cited as the basis for imposing costs on the appellant because they withdrew the appeal, rendering the procedure moot.

Giurisprudenza citata

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DTF 113 III 110
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
DTF 113 III 110 cons. 3a

Cited as the basis for imposing costs on the appellant because they withdrew the appeal, rendering the procedure moot.

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Testo completo

Incarto n. 14.96.00065 · Lugano 17 ottobre 1997 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 gennaio 1996 da

__________ rappr. dal __________ contro

__________ rappr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8/11 gennaio 1996 dell UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18/22 luglio 1996 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 1’913’485.30 oltre interessi al tasso e con decorrenza come richiesti col PE.

2. La tassa di giustizia in Fr. 800.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”

Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso chiedendo la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 2 settembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

preso atto che con scritto 11 settembre 1997 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato l’appello, essendo intervenuto un accordo tra le parti;

considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva d’oggetto;

ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

rilevato che non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito a spese e indennità, queste vanno caricate all’appellante;

pronuncia

1. L’appello

2 agosto 1996 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

2. La tassa di giustizia di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, il quale rifonderà all’__________ Fr. 600.-- a titolo di indennità.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

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