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14.1996.64 • TRAC TI 14.1996.64 Generato dall'IA

Appellant's Withdrawal of Appeal and Allocation of Costs

Numero d'incarto 14.1996.64
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant initiated an appeal against a lower court decision that had provisionally rejected their opposition to an enforcement order, resulting in a judgment in favor of the appellee concerning a substantial monetary claim. However, the appellant subsequently withdrew the appeal, rendering the appellate proceedings moot. The court ruled that because the withdrawal by the appellant caused the matter to become obsolete, the appellant was deemed the losing party for the purposes of allocating court fees and indemnities, absent any contrary agreement between the parties.

Regesto Legislator

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DTF 113 III 110 cons. 3a, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant's Withdrawal of Appeal and Allocation of Costs: However, the appellant subsequently withdrew the appeal, rendering the appellate proceedings moot. The court ruled that because the withdrawal by the appellant caused the matter to become obsolete, the appellant was deemed the losing party for the purposes of allocating court fees and indemnities, absent any contrary agreement between the parties.

Parole chiave

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revoca dell'opposizione ripartizione delle spese spese di esecuzione ripetibili mancato anticipo delle spese ritiro delle conclusioni civili Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 113 III 110
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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DTF 113 III 110 cons. 3a

Cited as the jurisprudential basis for allocating costs when a party renders the procedure moot by withdrawing the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Although the specific article for costs is not explicitly cited in the dispositive orders 1-3, cost allocation is inherently based on procedural rules like Art. 66 LTF (general cost provision), which is implied by the imposition of costs and indemnities in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 14.96.00064 · Lugano 17 ottobre 1997 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 gennaio 1996 da

__________ rappr. dal __________ contro

__________ (quale terza proprietaria del pegno) patr. dall'avv. __________

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8/11 gennaio 1996 dell UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18/22 luglio 1996 ha così deciso:

“1. L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 1’913’485.30 oltre interessi al tasso e con decorrenza come richiesti col PE.

2. La tassa di giustizia in Fr. 800.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”

Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escussa chiedendo la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;

con osservazioni 2 settembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;

preso atto che con scritto 11 settembre 1997 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato l’appello, essendo intervenuto un accordo tra le parti;

considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva d’oggetto;

ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

rilevato che non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito a spese e indennità, queste vanno caricate all’appellante;

pronuncia

1. L’appello

2 agosto 1996 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

2. La tassa di giustizia di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, la quale rifonderà all’__________ Fr. 600.-- a titolo di indennità.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria