Appellant's Withdrawal of Appeal and Allocation of Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant initiated an appeal against a lower court decision that had provisionally rejected their opposition to an enforcement order, resulting in a judgment in favor of the appellee concerning a substantial monetary claim. However, the appellant subsequently withdrew the appeal, rendering the appellate proceedings moot. The court ruled that because the withdrawal by the appellant caused the matter to become obsolete, the appellant was deemed the losing party for the purposes of allocating court fees and indemnities, absent any contrary agreement between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IADTF 113 III 110 cons. 3a, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant's Withdrawal of Appeal and Allocation of Costs: However, the appellant subsequently withdrew the appeal, rendering the appellate proceedings moot. The court ruled that because the withdrawal by the appellant caused the matter to become obsolete, the appellant was deemed the losing party for the purposes of allocating court fees and indemnities, absent any contrary agreement between the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the jurisprudential basis for allocating costs when a party renders the procedure moot by withdrawing the appeal.
Although the specific article for costs is not explicitly cited in the dispositive orders 1-3, cost allocation is inherently based on procedural rules like Art. 66 LTF (general cost provision), which is implied by the imposition of costs and indemnities in order 2.
Testo completo
Incarto n. 14.96.00064 · Lugano 17 ottobre 1997 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 22 gennaio 1996 da
__________ rappr. dal __________ contro
__________ (quale terza proprietaria del pegno) patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8/11 gennaio 1996 dell UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 18/22 luglio 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è rigettata in via provvisoria per Fr. 1’913’485.30 oltre interessi al tasso e con decorrenza come richiesti col PE.
2. La tassa di giustizia in Fr. 800.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 2’000.-- a titolo di indennità.”
Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escussa chiedendo la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con osservazioni 2 settembre 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, protestate spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 11 settembre 1997 il patrocinatore dell’appellante ha ritirato l’appello, essendo intervenuto un accordo tra le parti;
considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva d’oggetto;
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
rilevato che non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito a spese e indennità, queste vanno caricate all’appellante;
pronuncia
1. L’appello
2 agosto 1996 __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
2. La tassa di giustizia di Fr. 600.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di __________, la quale rifonderà all’__________ Fr. 600.-- a titolo di indennità.
3. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria