Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.1996.62 • TRAC TI 14.1996.62 Generato dall'IA

Appeal Declared Null for Formal Deficiencies

Numero d'incarto 14.1996.62
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellate court reviewed an appeal against a lower court's decision that partially granted a request to provisionally dismiss an opposition to an enforcement order, rejecting the opposition for CHF 20,040 plus interest. The appellate court found that the appellant's submission failed to meet the mandatory formal requirements of the Code of Civil Procedure regarding the statement of appeal requests and the statement of factual and legal grounds for the appeal, essentially amounting only to an irregular and inconclusive communication of intent to challenge; consequently, based on the explicit legal provision concerning such deficiencies, the appellate court declared the appeal null and void and assigned costs to the appellant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 309 CPC, Art. 309 cpv. 5 CPC, Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, art. 313 bis CPC, art. 309 cpv. 2 let. e) e f) CPC, art. 66 CPC (implied in the cost order; Appeal Declared Null for Formal Deficiencies: The appellate court found that the appellant's submission failed to meet the mandatory formal requirements of the Code of Civil Procedure regarding the statement of appeal requests and the statement of factual and legal grounds for the appeal, essentially amounting only to an irregular and inconclusive communication of intent to challenge; consequently, based on the explicit legal provision concerning such deficiencies, the appellate court declared the appeal null and void and assigned costs to the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
difetto formale di procedura codice di diritto processuale civile motivo di revisione cause di esclusione decisione d'esecuzione spese di procedura Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 309 CPC

The appeal was declared null based on non-compliance with the formal requirements stipulated in this article.

art. 321 cpv. 1 lett. b CPC

Cited in the reasoning regarding the exclusion of new facts in appeal, although not explicitly cited in the dispositive orders, the main ground for the decision relates to procedural defects governed by Art. 309 CPC.

art. 313 bis CPC

Cited in the reasoning regarding dispensing with notification to the counterparty due to the outcome of the appeal.

art. 309 cpv. 5 CPC

Cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal null due to formal defects.

art. 309 cpv. 2 let. e) e f) CPC

Cited in the reasoning as the basis for declaring the appeal null due to formal defects.

art. 66 CPC (implied in the cost order)

This provision governs the imposition of court costs, which are addressed in order 2.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.96.00062 · Lugano 30 settembre 1996 /B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 aprile 1996 da

__________ patr. da: avv. __________ contro

__________

tendente ad ottenere il rigetto .provvisorio dell‘opposizione interposta al PE n. __________ del 26/28 febbraio 1996 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 2/4 luglio 1996 ha così pronunciato:

“1. L’istanza é parzialmente accolta nel senso dei considerandi e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo é rigettata in via provvisoria per Fr. 20’040.-- oltre interessi al 5% dal 1. settembre 1995.

2. La tassa di giustizia in Fr. 150.--, da anticipare dalla parte istante, é posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr. 350.-- a titolo di ripetibili.”

Sentenza dedotta in appello dall’escussa con atto 17 luglio 1996;

ritenuto in fatto e considerando in diritto

- che con sentenza 2/4 luglio 1996 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha parzialmente accolto l’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione presentata dalla __________;

- che con atto 17 luglio 1996 __________ si é aggravata contro il pronunciato pretorile, chiedendo di potere esporre il suo ricorso a voce, poiché alcune cose scritte non corrisponderebbero al vero ed in Pretura avrebbe chiesto di potere visionare quanto era stato verbalizzato, ricevendo tuttavia una risposta negativa;

- che l’appellante ha inoltre chiesto di poter produrre per conoscenza di questa Camera eventuali documenti scritti;

- che forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2 elenca, tra l’altro, sub:

e) le domande d’appello;

f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;

- che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;

- che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;

- che l’appellazione si riduce alla semplice comunicazione di impugnazione, tanto irrituale quanto inconcludente;

- che ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF

4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);

- che inoltre ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello é esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;

- che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto di appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF);

per i quali motivi,

richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC

pronuncia

1. L’appello

17 luglio 1996 di __________, è dichiarato nullo.

2. La tassa di giustizia di Fr. 225.-- è a carico di __________.

3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria