Appellate Overturn of Bankruptcy Based on Pre-existing Debt Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court declared a debtor bankrupt based on an outstanding claim, but the Appellate Court overturned this decision because the debtor submitted evidence on appeal demonstrating that the debt had been settled through installment payments prior to the bankruptcy pronouncement; the court reasoned that while new facts are generally inadmissible on appeal in summary bankruptcy proceedings, it would admit these "pseudo-new facts" (facts existing before the lower decision but not previously raised) because they proved the debt was satisfied and would have precluded the bankruptcy declaration if brought up initially.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 LEF, Art. 387 CPC, Art. 388 CPC, Art. 321 cpv.1 lett. b CPC, Art. 54 OTLEF, Art. 68 cpv. 1 OTLEF; Appellate Overturn of Bankruptcy Based on Pre-existing Debt Settlement: a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the concluding summary as part of the legal basis for the decision, although the primary ground is procedural application.
Cited in the concluding summary as part of the legal basis for the decision, alongside the specific procedural rules applied.
Cited in the concluding summary as part of the legal basis, governing the summary procedure for bankruptcy appeals.
Cited in the concluding summary as part of the legal basis, governing the rules for appeal in this context.
Applied in the dispositive to allocate the first instance court fees (tassa di giustizia) to the appellant.
Applied in the dispositive to rule that no indemnity (indennità) is awarded.
Testo completo
Incarto n. 14.96.00057 · Lugano 7 ottobre 1996/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla procedura fallimentare dipendente dall’istanza 26 aprile 1996 presentata da
__________, __________ contro
__________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 25 giugno 1996 ha così pronunciato:
“E` pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì 25 giugno 1996 alle ore 14.00.
2/3 omissis.”
Sentenza tempestivamente dedotta in appello dalla __________ che ne postula l’annullamento;
rilevato che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamato il decreto presidenziale 4/12 luglio 1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto
A. Con istanza 26 aprile 1996 la __________ per il personale ha chiesto il fallimento __________ per Fr. 10’110.50 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 12 giugno 1996 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante adduce di essersi accordata con la creditrice per potere saldare il suo debito in rate mensili, producendo ricevute in tal senso, attestanti che il pagamento del debito di ancora Fr. 5’586.40 al momento della presentazione dell’istanza di fallimento, é stato saldato con versamenti di Fr. 1’000.-- risp. Fr. 4’700.-- il 9 giugno risp. il
21 giugno 1996 (doc. B), ossia prima della pronuncia del fallimento.
Considerato
in
diritto:
1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver versato rate mensili in pagamento del proprio debito.
A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.
a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF.
Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).
Contro la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA).
La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF
8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5.
Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).
2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.
3. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparso avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 OTLEF).
Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonchè i disposti citati
pronuncia
I. L’appello è accolto.
Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
“1. La dichiarazione di fallimento 25 giugno 1996 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. n. FA.96.00490, nei confronti della __________ è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico della __________
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico della __________.”
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il Presidente La Segretaria