Appeal Inadmissibility Due to Untimely Fee Payment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a lower court's decision but failed to make the required advance payment of CHF 120 for fees and expenses to the Court of Appeal by the deadline specified in the warning notice. Consequently, the appellate court declared the appeal inadmissible because the necessary advance payment was not remitted by the established July 12th deadline, although the court decided to waive the collection of the judicial fee due to the specific circumstances of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 312 CPC, art. 12 LTG; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Fee Payment: Consequently, the appellate court declared the appeal inadmissible because the necessary advance payment was not remitted by the established July 12th deadline, although the court decided to waive the collection of the judicial fee due to the specific circumstances of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited in the grounds for the decision (pronuncia) to declare the appeal inadmissible.
This article is cited in the grounds for the decision (pronuncia) regarding the waiver of the court fee.
Testo completo
Incarto n. 14.96.00053 · Lugano 6 agosto 1996B/fc/bsn · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente, Pellegrini, Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
visto l’appello 24 giugno 1996 di
__________ contro
la decisione 7 giugno 1996 della Pretore di Mendrisio-Nord nella causa promossa contro __________;
richiamata la diffida 26 giugno 1996 del presidente di questa Camera mediante la quale all’appellante veniva assegnato un termine scadente il 12 luglio 1996 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale di Appello, Introiti AGITI, un deposito di Fr. 120.-- a titolo di anticipo per tasse e spese, con la comminatoria che, nel caso di mancato versamento dell’importo entro il termine fissato, l’appello sarebbe stato dichiarato irricevibile;
constatato come il versamento non è stato effettuato, per cui l’appello 24 giugno 1996 di __________ va dichiarato irricevibile;
ritenuto che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia;
per questi motivi,
richiamati gli art. 312 CPC e 12 LTG
pronuncia
1. L’appello
24 giugno 1996 __________ è irricevibile.
2. Non si preleva la tassa di giustizia
3. Intimazione:
- __________
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria: