Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.1996.5 • TRAC TI 14.1996.5 Generato dall'IA

Attorney Fee Calculation in Debt Enforcement Appeal

Numero d'incarto 14.1996.5
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court reviewed the fee claim of an appointed attorney in an appeal concerning the provisional rejection of an opposition in debt enforcement proceedings, noting that the applicable fee for such summary proceedings should primarily be based on the value of the matter, as the case was simple and time spent should only be considered if significant. The court calculated the proper attorney's fee based on the professional tariff guidelines, reducing the claimed amount substantially because the case's simplicity limited the necessary work to approximately three and a half hours, and further reduced the final fee by 30% as the attorney was appointed, ultimately approving a final fee of 515 plus reduced expenses, resulting in a net balance of zero after accounting for previously collected indemnities.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 18 cpv.1 TOA, Art. 9 TOA, Art. 10 TOA, Art. 22 cpv.1 TOA, Art. 2 disp, Art. 310 cpv.4 lett.d CPC; Attorney Fee Calculation in Debt Enforcement Appeal: The court calculated the proper attorney's fee based on the professional tariff guidelines, reducing the claimed amount substantially because the case's simplicity limited the necessary work to approximately three and a half hours, and further reduced the final fee by 30% as the attorney was appointed, ultimately approving a final fee of 515 plus reduced expenses, resulting in a net balance of zero after accounting for previously collected indemnities.

Parole chiave

Generato dall'IA
credito in esecuzione liquidazione degli onorari difensivi spese professionali calcolo dell'indennità opposizione tassa amministrativa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 18 cpv.1 TOA
che ex art. 18 cpv.1 TOA [Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 7 dicembre 1984, in: RL 3.2.1.1.2], per le procedure sommarie previste dalla LEF, l'onorario va dal 10% al 50% dell'onorario normale calcolato secondo l'art.
Art. 9 TOA
18 cpv.1 TOA [Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 7 dicembre 1984, in: RL 3.2.1.1.2], per le procedure sommarie previste dalla LEF, l'onorario va dal 10% al 50% dell'onorario normale calcolato secondo l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di fr.
Art. 10 TOA
che per l'art. 10 TOA nelle pratiche di valore indeterminato l'onorario viene calcolato in base al dispendio orario, ritenuto di regola un minimo di fr.
Art. 22 cpv.1 TOA
che per l'art. 22 cpv.1 TOA per i ricorsi in materia di esecuzione e fallimento è dovuto un onorario dal 20% al 70% dell'onorario calcolato come agli articoli precedenti;
Art. 2 disp
16 ottobre 1996 (domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo all'appello del 5 febbraio 1996) si è dimostrato del tutto inutile: infatti, per la forza derogatoria del diritto federale (art. 2 disp.
Art. 310 cpv.4 lett.d CPC
Art. 83 cpv.1 LEF
310 cpv.4 lett.d CPC non può trovare pratica attuazione poiché viola il diritto federale (art. 83 cpv.1 LEF).
Art. 36 cpv.1 LTG
Used to mandate a 30% reduction in the lawyer's fee for the appointed counsel.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 109 Ia 111
X cons.5a; DTF 109 Ia 111 cons.3b), ciò che - ove occorra - l'avvocato deve ricordare al suo mandante;
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 36 cpv.1 LTG

Used to mandate a 30% reduction in the lawyer's fee for the appointed counsel.

art. 36 cpv.3 LTG

Cited in the concluding statement preceding the decree regarding the overall decision.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.96.00005 · Lugano 10 settembre 1997 /FC/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

vista la nota professionale 28 febbraio 1997 dell'

avv. __________

quale patrocinatore d'ufficio di __________, nella procedura d'appello riferita alla vertenza in procedura sommaria in re __________ contro __________ tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione per fr. 17'304.-- oltre accessori;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERANDO IN DIRITTO

che ex art. 18 cpv.1 TOA [Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 7 dicembre 1984, in: RL 3.2.1.1.2], per le procedure sommarie previste dalla LEF, l'onorario va dal 10% al 50% dell'onorario normale calcolato secondo l'art. 9 TOA, ritenuto un massimo di fr. 20'000.--;

che per l'art. 10 TOA nelle pratiche di valore indeterminato l'onorario viene calcolato in base al dispendio orario, ritenuto di regola un minimo di fr. 150.-- all'ora;

che per pratiche di esiguo valore ma che hanno richiesto un cospicuo dispendio di tempo gli onorari saranno fissati tenuto conto di entrambi i criteri di cui agli art. 9 e 10 TOA;

che per l'art. 22 cpv.1 TOA per i ricorsi in materia di esecuzione e fallimento è dovuto un onorario dal 20% al 70% dell'onorario calcolato come agli articoli precedenti;

che nel caso di specie, trattandosi di vertenza di rigetto provvisorio dell'opposizione di evidente semplicità, non torna applicabile la componente della retribuzione a tempo e l'onorario va computato in linea di principio solo secondo il valore;

che l'onorario deve essere compreso tra fr. 30.-- e fr. 908.45;

che la nota professionale del patrocinatore parte dal massimo di fr. 908.45, cui aggiunge la componente temporale di fr. 2'300.-- (11 ore e mezza a fr. 200.-- all'ora), per concludere con una media ponderata di fr. 1'302.45, cui vanno aggiunte spese vive per fr. 359.-- e IVA, detratti fr. 800.-- per ripetibili già incassate;

che, avuto riguardo alla semplicità del caso sottoposto a giudizio, l'onorario si situa - con valutazione al limite del generoso - in fr. 735.-- (corrispondenti, anche se dal profilo dogmatico senza rilievo, a tre ore e mezza di lavoro a fr. 210.--);

che in via abbondanziale va comunque precisato a futura memoria che la quantificazione del tempo impiegato non è decisiva, l'autorità di tassazione dovendo fondarsi sul tempo che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la comune esperienza, in un procedimento analogo per adempiere in modo corretto il proprio mandato (Giorgio Bernasconi, Il diritto di esigere un giudizio di moderazione nel Ticino, in: Rep 1991, p.304, nota 48; sentenza 13 gennaio 1993 del Tribunale cantonale vallesano, in: RVJ 1994, p.155, cons.3c);

che in un caso analogo un avvocato anche solo di media speditezza non avrebbe impiegato più di tre ore e mezza per trattare con la stessa efficacia un appello in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione, atteso che:

- il giudizio impugnato è di tipo semplice;

- l'atto d'appello con domanda di assistenza giudiziaria (redatto in sei pagine) si riferisce a questione di immediata intelligenza;

- le maggiori difficoltà sono risultate dall'esigenza di sostanziare la domanda di assistenza giudiziaria, avendo il patrocinatore omesso di produrre contestualmente i giustificativi necessari;

- l'atto

16 ottobre 1996 (domanda volta all'ottenimento dell'effetto sospensivo all'appello del 5 febbraio 1996) si è dimostrato del tutto inutile: infatti, per la forza derogatoria del diritto federale (art. 2 disp. trans. Cost.), l'art.

310 cpv.4 lett.d CPC non può trovare pratica attuazione poiché viola il diritto federale (art. 83 cpv.1 LEF). Inutile è pertanto la domanda di effetto sospensivo che va dichiarata irricevibile per carenza di gravamen, atteso che l'esecuzione non può proseguire già ope legis, per diritto federale, finché il giudizio di rigetto non sia cresciuto in giudicato formale, ossia - in procedura sommaria appellabile in materia di esecuzione e fallimento nel cantone Ticino - fino al momento della decisione della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale ultima autorità giudiziaria cantonale;

che l'assistenza giudiziaria garantisce solo quanto è oggettivamente necessario per tutelare in sede processuale gli interessi del cliente e non si estende a prestazioni di sostegno morale o di aiuto sociale (STF 10 maggio 1994 in re avv. X cons.5a; DTF 109 Ia 111 cons.3b), ciò che - ove occorra - l'avvocato deve ricordare al suo mandante;

che l'onorario del patrocinatore d'ufficio va ridotto del 30% in conformità dell'art.

36 cpv.1 LTG [Legge sulla tariffa giudiziaria, del 14 dicembre 1965, in: RL 3.1.1.5] e diviene pertanto fr. 515.-- (= fr. 735.-- - fr. 220.--);

che le spese, esposte in fr. 359.--, sono manifestamente esagerate;

che per ragioni di economia processuale, avuto riguardo al fatto che l'avv. __________ ha già incassato dalla controparte soccombente fr. 800.-- di indennità, si prescinde dal riscontro puntuale delle singole poste, non senza rilevare che "fr. 50.-- per formazione e archiviazione incarto" sono da depennare perché non si apre e archivia un incarto per ogni grado di giurisdizione, ritenuto altresì che gli scambi epistolari con la mandante e l'esuberanza di fotocopie eccedono manifestamente quanto è necessario dal profilo oggettivo per tutelare in sede processuale gli interessi dell'assistito;

che, tenuto conto dell'IVA al 6.5% e dell'indennità di fr. 800.-- già incassata dalla controparte, le spese sono ammesse in fr. 236.20 senza la necessità, visto l'esito, di operare ulteriori decurtazioni;

richiamato l'art. 36 cpv.3 LTG,

DECRETA

1. La nota professionale 28 febbraio 1997 dell'avv. __________, è così approvata:

a) onorario fr. 515.--

b) spese fr. 236.20

c) IVA 6.5 fr. 48.80

fr. 800.--

d) indennità già incassate - fr. 800.--

residuo a saldo fr. 0.--

2. Intimazione: __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente: