Creditor vs. Debtor: Pseudonova in Bankruptcy Appeal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor, which the lower court granted, but the debtor appealed, claiming payment was made on April 10, 1996, before the bankruptcy declaration on May 8, 1996, supported by the creditor's acknowledgment. The appellate court reasoned that while new facts are generally inadmissible on appeal under cantonal procedural rules, it consistently permits "pseudonova"—relevant facts existing before the initial ruling but not presented to the first judge—provided they exclude the need for bankruptcy and are not merely a tactic to avoid proceedings. Finding the proof of prior payment sufficient to meet this standard, the court accepted the appeal and annulled the bankruptcy declaration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 LEF, Art. 387 CPC, Art. 388 CPC, Art. 321 cpv.1 lett. b CPC, Art. 54 TarLEF, Art. 68 cpv. 1 TarLEF; Creditor vs. Debtor: Pseudonova in Bankruptcy Appeal: The appellate court reasoned that while new facts are generally inadmissible on appeal under cantonal procedural rules, it consistently permits "pseudonova"—relevant facts existing before the initial ruling but not presented to the first judge—provided they exclude the need for bankruptcy and are not merely a tactic to avoid proceedings. Finding the proof of prior payment sufficient to meet this standard, the court accepted the appeal and annulled the bankruptcy declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final pronouncement, this provision is relevant to the overall procedure under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act (LEF).
Cited in the final pronouncement, this provision is relevant to the procedure for appeals regarding bankruptcy rulings.
Cited in the final pronouncement, this provision governs the summary procedure applicable to bankruptcy requests.
Cited in the final pronouncement, this provision relates to appeals against decisions made under the summary procedure.
Applied in the dispositive to assign the court fees of the first instance to the appellant.
Applied in the dispositive regarding the non-assignment of legal indemnities.
Testo completo
Incarto n. 14.96.00047 · Lugano 25 luglio 1996/B/fc/fb · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici: · Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria: · Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla procedura fallimentare dipendente dall’istanza 6 marzo 1996 presentata da
__________ patr. __________ contro
__________ patr. __________
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato l’8 maggio 1996:
*“1. E` pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da mercoledì __________ alle ore 14.00.*
2/3 omissis.”*
Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 21 maggio 1996 da __________ che ne postula l’annullamento;
richiamato il decreto presidenziale 22/23 maggio 1996 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Con istanza 6 marzo 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr. 4635.90 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di contraddittorio del 27 marzo 1996 l’escussa ha dichiarato di aver provveduto al pagamento a saldo in data 19 marzo 1996.
C. Con l’atto di appello la __________ adduce di aver saldato il debito in esecuzione, interessi e spese compresi, con il versamento avvenuto il 10 aprile 1996 di Fr. 464.85, producendo dichiarazione in tal senso del patrocinatore della creditrice (doc. M).
Considerato
in
diritto:
1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver estinto il proprio debito il 10 giugno 1996, ossia prima della declaratoria di fallimento.
A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.
a) La questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il cantone ha facoltà sia di ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di ricorso di cui all’art. 174 LEF.
Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387 CPC).
Contro la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321 cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C. SA, in Rep 1981 p. 420; CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA).
La scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF
8 agosto 1989 in re B. A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p. 4-5.
Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).
2. Nel caso in esame, quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.
3. La tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti il primo giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF).
Non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 1 TarLEF).
Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC, nonché i disposti citati
pronuncia
I. L’appello è accolto.
Di conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
*“1. La dichiarazione di fallimento 8 maggio 1996 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. n. __________, nei confronti di __________, è annullata.*
2. La tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a carico di __________.*
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a carico di __________.”*
II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria